Attuazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive - FAQ
Data: Domenica, 27 maggio 2012 ore 08:00:00 CEST Argomento: Istituzioni
Si pubblicano di
seguito le prime risposte alle domande più frequenti pervenute in
relazione all'attuazione delle disposizioni dell'art.15 della legge 12
novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per altri quesiti pervenuti sono in corso approfondimenti con le
amministrazioni coinvolte in modo da assicurare una interpretazione
univoca alle richieste di chiarimenti sollevati.
1) Acquisizione d'ufficio e
controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Il certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica ad un altro
soggetto pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio di cui all'art. 43 ovvero
dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, va rilasciato privo della dicitura: «Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» ?
Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in
tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il
rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad
esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque
venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura
" Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".
2) Certificazioni da produrre
all'estero ad enti pubblici o privati stranieri
Quale è la dicitura che le Pubbliche amministrazioni devono apporre
alle certificazioni da produrre all' estero ad enti pubblici o privati
stranieri?
Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da
consegnare ad altro privato residente all'estero o ad
un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista
dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.
In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto
prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo
- deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo
per l'estero».
3) Diplomi conseguiti al termine
di un corso di studi
Ai diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o ai titoli di
abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione deve
essere apposta la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445?
No. I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di
abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi
dell'art. 42, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non sono certificati.
Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della
dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, la
quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
4) Applicazione delle disposizioni
ai gestori di pubblici servizi
I gestori di pubblici servizi in qualità di stazioni appaltanti
sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni di cui all' all'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modificano il dPR. 28 dicembre
2000, n. 445 ?
Le nuove disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, che modificano il dPR. 28 dicembre 2000, n. 445, non
mutano in alcun modo l'ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di documentazione amministrativa che, ai sensi dell'art.2,
disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.
Di conseguenza, i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad applicare
le disposizioni di cui all'art. 40 del cit. dPR n. 445 del 2000 solo
nei rapporti con l'utenza e nei rapporti tra loro.Al di fuori di questi
casi, quindi, i gestori di pubblici servizi possono accettare i
certificati con la dicitura di cui all'art. 40 in quanto operano a
tutti gli effetti quali soggetti privati. Si rammenta, infatti, che i
soggetti privati possono consentire alla presentazione delle
dichiarazioni sostitutive, ma non sono tenuti ad accettarle.
In particolare tali soggetti, in qualità di stazioni appaltanti,
possono accertare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle
procedure disciplinate dal Codice degli appalti sulla base della
certificazione recante la dicitura «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi» prodotta dal diretto interessato.
5) Procedure connesse alle leggi
sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari,
ecc.)
La nuova disciplina di cui all'art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai
certificati richiesti per le procedure connesse alle leggi
sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari,
ecc.)?
Come evidenziato dalla circolare n. 3 del 17 aprile 2012 del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'Interno, i certificati necessari per le procedure connesse alle
leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti
familiari, ecc.) potranno essere richiesti ai cittadini extracomunitari
solo fino al 31 dicembre 2012.
Infatti, con la conversione in legge del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo
(cd. decreto semplifica Italia), è stato modificato, a partire dal 1°
gennaio 2013, l'art. 23, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e sono state
abrogate le parole: "…fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero."
Fino al 31 dicembre 2012, quindi, i certificati da produrre per questi
procedimenti dovranno essere rilasciati con la dicitura: "Certificato
rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione".
A partire dal 1° gennaio 2013 sarà l'amministrazione ad acquisire
d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445
del 2000 potranno essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in
Italia.
6) Il procedimento relativo alla
cittadinanza
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica al
procedimento relativo alla cittadinanza?
Come evidenziato dalla circolare n. 3 del 17 aprile 2012 del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'Interno, al procedimento relativo alla cittadinanza si applica la
nuova disciplina. Di conseguenza l'amministrazione non può richiedere
nell'ambito di tale procedimento certificazioni relative a stati, fatti
e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in
Italia.
Se il dato richiesto è relativo ad atti formati all'estero e non
registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si deve acquisire
la certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta
all'estero nei termini di legge poiché possono essere utilizzate le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del
2000 solo in relazione a stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da soggetti pubblici in Italia.
7) Il "certificato" di idoneità
abitativa
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica al
certificato di idoneità abitativa?
Il certificato di idoneità abitativa (più correttamente definito
attestato di idoneità abitativa) non ha natura di certificato in quanto
consiste in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici
tecnici comunali, pertanto non può essere sostituito da
un'autocertificazione.
Sugli attestati di idoneità abitativa, quindi, non deve essere apposta
la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.
8) Certificati da presentare
all'autorità giudiziaria
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai
certificati da presentare all'autorità giudiziaria?
La novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 -
secondo cui le amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati,
a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti con le
Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (nei rapporti
tra loro e in quelli con l'utenza) tra i quali non sono certamente
annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività
giurisdizionale.
Pertanto, le amministrazioni dovranno rilasciare, su domanda degli
interessati, i certificati da produrre nei procedimenti giurisdizionali
apponendo la dicitura prescritta.
www.funzionepubblica.gov.it
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