La retribuzione del docente incaricato di sostituire il dirigente scolastico, la posizione della UIL e dell’ANP e degli altri sindacati
Data: Giovedì, 24 maggio 2012 ore 20:56:33 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA UIL SCUOLA
Sulla retribuzione del docente incaricato di sostituire il dirigente scolastico regna una certa confusione; vediamo di fare chiarezza con il contratto alla mano.
La circolare sul programma annuale delle scuole per l’anno 2012 ricorda, correttamente, che “per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l’assegnazione di  una  risorsa finanziaria all’Istituzione scolastica.”
L’incarico, di natura discrezionale, viene emanato dal Dirigente Scolastico sotto la sua diretta responsabilità (non c’e nessun automatismo).
Il relativo provvedimento per la liquidazione del compenso deve essere inviato alla DPT, a firma del Dirigente Scolastico. al fine di consentire il pagamento dell’indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio.
Solo in caso di formale e definitivo diniego al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio sarà possibile instaurare un contenzioso per la mancata liquidazione del compenso; le Segreterie provinciali della UIL Scuola daranno il necessario supporto sindacale e legale. 24 Maggio 2012

Pagamento dei collaboratori vicari: la posizione dell'Anp
L’Anp si è già occupata in passato della questione della remunerazione dei docenti incaricati della sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti nonché di quella dei docenti vicari delle istituzioni scolastiche date in reggenza.
Il problema è ben noto: da un lato, i docenti incaricati di quelle funzioni hanno pieno titolo alla remunerazione aggiuntiva in base alle disposizioni contrattuali e all’art. 52 del d.lgs. 165/2001; dall’altro, il FIS non può essere utilizzato per tale scopo, stante l’art. 146 del vigente CCNL, e le scuole non dispongono, nella quasi totalità dei casi, di ulteriori fondi sufficienti a coprire quelle spese.
Tale stato di cose, oltre ad essere palesemente lesivo del diritto dei docenti a percepire delle somme loro spettanti, risulta incompatibile con numerosi principi del nostro ordinamento, alcuni dei quali assumono perfino rilievo costituzionale, quali il buon andamento ed il diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto.
Tra l’altro, va opportunamente sottolineato che i dirigenti, come tutti i lavoratori, hanno diritto alle ferie ma che per essi tale diritto, alla luce delle norme in materia di igiene e sicurezza, assume i risvolti di un vero e proprio dovere: un dirigente che non organizzi e che non persegua il recupero delle proprie energie psico-fisiche pregiudica l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione proprio in virtù del suo particolare ruolo.
Inoltre, nella scelta dei collaboratori chiamati a sostituirlo, egli esercita un potere-dovere connesso alla ben nota responsabilità per “culpa in eligendo”. In altri termini, il dirigente è tenuto a “scegliere bene” coloro cui delegare l’esercizio delle proprie funzioni perché, se si affida a collaboratori non idonei a svolgere i compiti delegati, risponde degli eventuali danni. In coerenza con questo principio, pertanto, l’Anp non ritiene minimamente percorribile l’ipotesi di far scegliere il sostituto del dirigente ad altri soggetti: ogni proposta in tal senso va rigettata perché costituisce un grave vulnus alle prerogative dirigenziali e ci riporta indietro nel tempo di almeno venti anni.

L’Anp ribadisce quindi che:
1) ogni dirigente ha il preciso diritto-dovere di scegliere, ovviamente su base fiduciaria, il docente-collaboratore chiamato a sostituirlo in caso di sua assenza;
2) a causa della infelice previsione contrattuale contenuta nell’art. 146, il pagamento delle somme dovute al docente collaboratore ricade inevitabilmente sulla fiscalità generale e ad esso deve provvedere la competente Ragioneria Territoriale dello Stato, cui va inviato l’atto di nomina del docente sostituto con contestuale richiesta di pagamento.

Di fronte all’incapacità del MIUR di individuare soluzioni adeguate ad una questione così importante e delicata, abbiamo da tempo intrapreso la strada del ricorso al Giudice del lavoro. Secondo la strategia processuale da noi adottata, è stata evitata una illogica e velenosa contrapposizione tra docenti e dirigenti e si è invece scelto di citare in giudizio lo stesso Ministero, unico responsabile della insoddisfacente situazione.
Come facilmente prevedibile, i primi risultati di questa iniziativa sono del tutto favorevoli: in data 17 aprile 2012 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro ha accolto, sin dalla prima udienza, la richiesta del docente assistito dallo studio legale di nostra fiducia ed ha emesso la pronuncia ad esso favorevole, costituente titolo immediatamente esecutivo nei confronti dell’amministrazione.
Invitiamo quindi tutti i docenti interessati a rivolgersi all’Anp per trovare la dovuta assistenza nella proposizione del ricorso. [23-05-2012]

La posizione di CISL-CGIL-SNALS

La gestione delle scuole non può essere interrotta: i Dirigenti scolastici chiedono al MIUR e all’USR di provvedere alla loro sostituzione durante le ferie
Il MIUR continua a non voler pagare le funzioni superiori e a minacciare i dirigenti affinché non diano incarichi di sostituzione durante le loro assenze.
Prosegue la vertenza legale per il riconoscimento del lavoro svolto in più dai docenti
In piazza e in tribunale la FLC CGIL è con te: la vertenza sul pagamento delle funzioni superiori
Molti dirigenti scolastici, al fine di assicurare la gestione amministrativa e finanziaria delle scuole durante le loro ferie, hanno deciso di segnalare, con una lettera indirizzata al Direttore Regionale e alla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, che non provvederanno a dare incarichi di sostituzione ai loro vicari.
Tale necessità deriva dalla nota 9353 del 22 dicembre 2011 sul Programma Annuale 2012 che chiarisce che le indennità di funzioni superiori, previste dall’art.146 del vigente CCNL scuola, non sono finanziate e che l’eventuale assegnazione di incarico è sanzionata con la nullità e la “correlata responsabilità del dirigente che l’ha ordinata”.
Provveda dunque il Direttore Regionale ad assicurare lo svolgimento delle funzioni del dirigente durante le assenze che essi dovranno fare per cause di forza maggiore o per la fruizione del diritto/dovere alle ferie.
I coordinamenti dei dirigenti scolastici di FLC CGIL, CISL Scuola e SNALS CONFSAL mettono a disposizione dei colleghi un semplice modello, adattabile alle specifiche situazioni di ogni dirigente, per segnalare al Direttore Regionale che non daranno incarichi di sostituzione.
18/05/2012

 







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