Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite d
Data: Martedì, 22 maggio 2012 ore 18:42:18 CEST Argomento: Istituzioni
Messaggio N. 008381
del 15/05/2012. Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in
relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti
pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce
sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni. Nella citata circolare si specifica che, per i
dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la
data del 31 dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su
opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano
soggetti al regime previgente sia per l’accesso che per la decorrenza
del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto consegue che
l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che
raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in
genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in
possesso del requisito pensionistico della massima anzianità
contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di
anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la
pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap
che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del
requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di
vecchiaia).La circolare indicata in oggetto dopo aver evidenziato che
l’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n.
214/2011, ha espressamente confermato, anche dopo l’entrata in vigore
della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che
non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di
vita) ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di
lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con
il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età
previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di
detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto
al trattamento pensionistico (anche se conseguiti dopo il 31.12.2011).
il direttore generale
Nori
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