Graduatorie d’istituto personale ATA pubblicate dopo il 31 dicembre 2011 – competenza alla liquidazione dei contratti adottati a titolo definitivo e modalità assegnazione supplenze
Data: Martedì, 17 aprile 2012 ore 18:04:05 CEST Argomento: Sindacati
In seguito alla
pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto, III fascia
personale ATA, avvenuta dopo il 31 dicembre 2011, per la sostituzione
dei supplenti in servizio nelle scuole dall’inizio dell’anno scolastico
2011/12 con contratti in attesa dell’avente titolo, ai sensi
dell’art.40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
pervenute a codesta O.S. numerose segnalazioni che lamentano
l’attribuzione di contratti temporanei fino al termine delle attività
didattiche e non annuali come era loro natura, e quindi anche
l’impossibilità per il personale di ruolo di fruire del diritto ad
accettare altri incarichi così come stabilito dall’art. 59 CCNL
2006/09. Riportiamo a seguire quanto disposto dalla Circolare del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento
per l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico -
Ufficio III Prot. n. AOODGPER 1533 del 5 febbraio 2009, che al riguardo
chiarisce come “la fattispecie in questione concerne posti la cui
vacanza e/o disponibilità si è verificata all’inizio dell’anno
scolastico 2008/09 [poco oltre la circolare affermerà l’assenza di
vincoli temporali alla sua applicazione, che pertanto può intendersi
estesa anche all’a.s. 2011/12 - ndr] – senza alcuna soluzione di
continuità e senza subire alcuna causa interruttiva – e che
l’alternanza di due diversi soggetti sulmedesimo posto corrisponde
precisamente alla stessa “ratio” del predetto art. 40 della legge n.
449che vuole, assegnandone gli oneri a codesta Amministrazione,
l’assunzione tempestiva etemporanea del supplente nei casi in cui si
verifichi un ritardo nella predisposizione e pubblicazionedelle
graduatorie di reclutamento proprie dell’anno scolastico di
riferimento, in attesa, appunto, cheal momento di possibile
individuazione dell’avente effettivo titolo al posto sia predisposto il
conseguente contratto a titolo definito.” - “La predetta disposizione
non reca alcun vincolo temporale alla sua applicazione e comporta,
pertanto, la persistenza dell’assegnazione degli oneri sia per il
contratto in attesa dell’avente titolo che per il successivo stipulato
a titolo definitivo.” - “La fattispecie sopradescritta risulta,
infatti, del tutto diversa da quella disciplinata dall’art. 4, comma 2,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 che tratta dei posti non vacanti
resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei
posti la cui disponibilità di fatto consegue generalmente ad una
qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso,
dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto
resosi necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio
delle istituzioni scolastiche”.
È chiaro, quindi, come gli incarichi che dovranno essere attribuiti
tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie dovranno riportare la
scadenza naturale del contratto e che trattandosi di incarichi annuali,
dovranno essere proposti al personale di ruolo che intenderà usufruire
dell’art. 59 del CCNL 2006/09.
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