28 Marzo 2012, Sciopero nazionale ATA ITP ex Enti Locali Transitati nei ruoli della scuola
Data: Venerdì, 30 marzo 2012 ore 07:45:00 CEST
Argomento: Associazioni


Si è svolta il 28 marzo, la manifestazione del personale  ATA ITP ex Enti Locali Transitati nei ruoli della scuola  in Piazza Montecitorio, numerosi manifestanti intervenuti nel numero di più di un migliaio da tutte la parti d’Italia  hanno chiesto a gran voce l’applicazione dall’art. 8 legge 124 del 1999 e l’applicazione della sentenza della  CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). Siamo stati ricevuti  dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati in delegazione  (Avv. Isacco Sullam, Vincenzo Lo Verso, Stefano d’Errico)  presentando una memoria scritta con delle proposte al fine di terminare al contenzioso  che si trascina da 13 anni. Questo l’intervento che il Comitato Nazionale Ata-Itp ha fatto in audizione dal Responsabile del Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali.
Innanzitutto Ringrazio gli Onorevoli Deputati Componenti della VII Commissione della Camera dei deputati acconsentendo alla audizione sulla situazione giuridico-economica DELLA  “QUESTIONE ATA-ITP EX ENTI LOCALI”
Proposte per superare una troppo lunga controversia

Il personale ATA (Collaboratori Scolastici, Assistenti Tecnici e Amministrativi) e ITP (Insegnati Tecnico-Pratici), dipendente degli Enti Locali, che lavorava nelle scuole, è stato trasferito alle dipendenze del MIUR dall’1/1/2000.

    La norma che ne ha disposto il trasferimento, art. 8 della L. 124/1999, garantiva al personale ATA, in modo chiaro ed assolutamente inequivoco, il mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999, delle mansioni e della sede di lavoro.

    Per consentire il trasferimento del suddetto personale (circa 70.000 persone in tutta Italia) è stato stipulato un accordo (senza valenza contrattuale derogatoria della legge) tra ARAN e CGIL-CISL-UIL-SNALS, poi recepito dal Decreto Interministeriale 5/4/2001.

    Tale accordo, che secondo le OO.SS stipulanti era finalizzato all’attuazione del trasferimento ed aveva valenza temporanea, ha stabilito, tra l’altro, che l’anzianità maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza, sarebbe stata riconosciuta con il metodo della “temporizzazione”, cioè trasformando la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità. In pratica, venne così costruita un’anzianità “fittizia”, assai inferiore all’anzianità effettivamente maturata dal personale trasferito.

    La questione era di grande rilevanza, perché il CCNL del Comparto Scuola applicato dall’1/1/2000 a tutto il personale ATA ex EE.LL., prevedeva e prevede delle posizioni stipendiali crescenti con l’anzianità di servizio (0-2 anni; 3-8; e così via fino a 35 anni): ad esempio il Collaboratore Scolastico nel 2000 secondo il CCNL Scuola iniziava la sua “carriera” con una retribuzione base di Lire 11.240.000 (fascia 0-2) e la terminava a Lire 18.290.000 (fascia oltre 35 anni).

 D’altro canto, il personale trasferito aveva perso il trattamento retributivo accessorio, molto più favorevole, previsto dal CCNL Enti Locali applicato fino al 31/12/1999.

    Tra il 2001 e il 2005, si verificò un contenzioso di massa, promosso da buona parte del personale ATA ex EE.LL., per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata.

    Dalla prima sentenza favorevole, pronunciata dal Tribunale di Milano nel mese di marzo 2002 alla serie di sentenze pronunciate dalla Cassazione nel 2005, questo diritto venne riconosciuto ai lavoratori che avevano fatto ricorso.

    A questo punto, la legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) rovesciò la situazione, introducendo – come spesso accade – con il “superemendamento governativo” il comma 218 dell’art. 1 , che “interpretava” il chiarissimo art. 8, comma 2, della L. 124/1999, in modo esattamente contrario al suo significato, trasformando il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999 in “temporizzazione” dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore.

In questo modo le cause in corso tra i lavoratori ed il MIUR potevano essere decise in modo favorevole all’Amministrazione, contrariamente alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione.

    Tra il 2007 e il 2009 la Corte Costituzionale (con due sentenza, la n. 234/2007 e la n. 311/2009) ha ritenuto infondata la questione di legittimità della norma “interpretativa”; e la Corte di Cassazione e i giudici di merito hanno mutato la propria giurisprudenza, adeguandosi alle pronunce della Consulta e respingendo i ricorsi, ancora pendenti, dei lavoratori. 

    L’apparente solidità della giurisprudenza nazionale è stata contraddetta dalle due sentenze emanate in sede europea:
la sentenza “Agrati” del 7/6/2011, pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, ha stabilito che nella vicenda ATA, lo Stato italiano, con l’art. 1, comma 218 della L. 266/2005, ha violato gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione (la sentenza è definitiva, dopo il rigetto del reclamo proposto dallo Stato);
la sentenza “Scattolon” del 6/9/2011, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato deve essere considerato un trasferimento d’azienda e pertanto ricade sotto la direttiva comunitaria in materia, che non consente che l’Ente cessionario (il MIUR) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale trasferito presso l’Ente cedente (Provincia/Comune).

    Senza entrare in sottili disquisizioni giurisprudenziali, si sottolinea che le due citate sentenze demoliscono una per una le tesi sostenute dal 2007 in avanti dalla Corte Costituzione e dalla Suprema Corte di Cassazione e che le stesse devono ora essere applicate dai giudici italiani nei processi in corso ed in quelli che certamente verranno promossi.

    Allo scopo di evitare, se possibile, la ripresa di un contenzioso di massa in sede nazionale e lo sviluppo di un contenzioso avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, i lavoratori ATA ex EE.LL., rappresentati dal loro Comitato presieduto da Vincenzo Lo Verso, chiedono al Parlamento di esaminare le seguenti questioni:

    1.  Abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della L. 23/12/2005, n. 266 e applicazione dell’art. 8, c. 2 della L. 124/1999 nella sua originaria formulazione con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo l’1/1/2000.
    2.  Blocco immediato delle richieste di recupero, da parte del Ministero dell’Economia e delle Ragionerie Territoriali dello Stato, delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo o secondo grado.
    3.  Sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative per i lavoratori a seguito dell’emanazione dell’art. 1, comma 218, della L. 266/2005. Ciò in attuazione dei principi stabiliti dalle due sentenze europee.
    4.  Applicazione del comma 1 dell’art. 5 e del comma 5 dell’art. 9 del D.I. 5/4/2001, già recepiti nel contratto scuola.
    Confidiamo che un simile percorso possa finalmente ridare fiducia e certezza alla nostra categoria, ingiustamente discriminata per oltre dieci anni.

Dopo l’intervento la Commissione hanno  sottolineato che abbiamo subito un’ingiustizia che va sanata, sembra che ci sia la volontà politica a risolvere la questione e a tal fine presenteranno insieme alla XI Commissione lavoro  una risoluzione Bipartisan per l’accoglimento delle nostre proposte.
 In replica abbiamo ribadito la richiesta a un nuovo inquadramento di  ricostruzione di carriera sulla base dell’art.8 della legge 124 e visto il momento tragico che l’Italia sta attraversando economicamente per mancanza di liquidità  ci siamo resi  disponibili a acconsentire al pagamento degli arretrati dilazionando in più anni con titoli di stato (bot-btp),puntualizzando lo stato di indigenza di cui versano i colleghi che stanno restituendo le somme che il MEF sta attuando (punto 2)
Nel primo pomeriggio siamo stati ricevuti anche dall’On. Giammanco Gabriella  (Pdl) rendendosi disponibile alla risoluzione della nostra controversia per tutto il personale transitato.
Ringrazio tutti i colleghi che con grande disagio anche economico ha partecipato allo Sciopero e alla manifestazione sperando che l’ottimismo che ho avuto nell’incontro di ieri finalmente ci possa dare la giustizia e la dignità di lavoratori .
Quindi Speriamo che la nostra fiducia e la nostra buona volontà non siano, ancora una volta, deluse: la Nazione sta attraversando un periodo difficile e, sarebbe saggio tornare a discutere sul come risolvere al meglio i problemi, senza diktat né prese di posizione che finirebbero soltanto per scontrarsi con una realtà oramai definita e segnata dalla Magistratura Europea in quanto il riaprirsi di nuovi contenziosi sarebbe un grosso problema economico che si aggraverebbe sulle spalle di tutti i cittadini italiani.


Vedremo nei prossimi giorni se i buoni intenti si concretizzeranno in ATTI,credo che comunque debba andare di pari passo con l'altra opzione che il diritto ci consente , iniziando e continuando in via giudiziale a perseguire il nostro diritto innanzi i giudici italiani e Europei  tramite il nostri  legali che a breve dirameranno delle istruzioni operative per il proseguo della vertenza.

Vincenzo Lo Verso
vincenzoloverso@tiscali.it
Sito Web: http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/





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