28 Marzo 2012, Sciopero nazionale ATA ITP ex Enti Locali Transitati nei ruoli della scuola
Data: Venerdì, 30 marzo 2012 ore 07:45:00 CEST Argomento: Associazioni
Si è svolta il 28
marzo, la manifestazione del personale ATA ITP ex Enti Locali
Transitati nei ruoli della scuola in Piazza Montecitorio,
numerosi manifestanti intervenuti nel numero di più di un migliaio da
tutte la parti d’Italia hanno chiesto a gran voce l’applicazione
dall’art. 8 legge 124 del 1999 e l’applicazione della sentenza
della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). Siamo stati
ricevuti dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati
in delegazione (Avv. Isacco Sullam, Vincenzo Lo Verso, Stefano
d’Errico) presentando una memoria scritta con delle proposte al
fine di terminare al contenzioso che si trascina da 13 anni.
Questo l’intervento che il Comitato Nazionale Ata-Itp ha fatto in
audizione dal Responsabile del Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti
Locali.
Innanzitutto Ringrazio gli Onorevoli Deputati Componenti della VII
Commissione della Camera dei deputati acconsentendo alla audizione
sulla situazione giuridico-economica DELLA “QUESTIONE ATA-ITP EX
ENTI LOCALI”
Proposte per
superare una troppo lunga controversia
Il personale ATA (Collaboratori Scolastici, Assistenti Tecnici e
Amministrativi) e ITP (Insegnati Tecnico-Pratici), dipendente degli
Enti Locali, che lavorava nelle scuole, è stato trasferito alle
dipendenze del MIUR dall’1/1/2000.
La norma che ne ha disposto il trasferimento, art. 8
della L. 124/1999, garantiva al personale ATA, in modo chiaro ed
assolutamente inequivoco, il mantenimento, ai fini economici e
giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999, delle mansioni e
della sede di lavoro.
Per consentire il trasferimento del suddetto
personale (circa 70.000 persone in tutta Italia) è stato stipulato un
accordo (senza valenza contrattuale derogatoria della legge) tra ARAN e
CGIL-CISL-UIL-SNALS, poi recepito dal Decreto Interministeriale
5/4/2001.
Tale accordo, che secondo le OO.SS stipulanti era
finalizzato all’attuazione del trasferimento ed aveva valenza
temporanea, ha stabilito, tra l’altro, che l’anzianità maturata da
ciascun lavoratore alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza,
sarebbe stata riconosciuta con il metodo della “temporizzazione”, cioè
trasformando la sola retribuzione tabellare del dipendente in
anzianità. In pratica, venne così costruita un’anzianità “fittizia”,
assai inferiore all’anzianità effettivamente maturata dal personale
trasferito.
La questione era di grande rilevanza, perché il CCNL
del Comparto Scuola applicato dall’1/1/2000 a tutto il personale ATA ex
EE.LL., prevedeva e prevede delle posizioni stipendiali crescenti con
l’anzianità di servizio (0-2 anni; 3-8; e così via fino a 35 anni): ad
esempio il Collaboratore Scolastico nel 2000 secondo il CCNL Scuola
iniziava la sua “carriera” con una retribuzione base di Lire 11.240.000
(fascia 0-2) e la terminava a Lire 18.290.000 (fascia oltre 35 anni).
D’altro canto, il personale trasferito aveva perso il trattamento
retributivo accessorio, molto più favorevole, previsto dal CCNL Enti
Locali applicato fino al 31/12/1999.
Tra il 2001 e il 2005, si verificò un contenzioso di
massa, promosso da buona parte del personale ATA ex EE.LL., per
affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente
maturata.
Dalla prima sentenza favorevole, pronunciata dal
Tribunale di Milano nel mese di marzo 2002 alla serie di sentenze
pronunciate dalla Cassazione nel 2005, questo diritto venne
riconosciuto ai lavoratori che avevano fatto ricorso.
A questo punto, la legge finanziaria 2006 (L.
266/2005) rovesciò la situazione, introducendo – come spesso accade –
con il “superemendamento governativo” il comma 218 dell’art. 1 , che
“interpretava” il chiarissimo art. 8, comma 2, della L. 124/1999, in
modo esattamente contrario al suo significato, trasformando il
riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999 in
“temporizzazione” dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed
inferiore.
In questo modo le cause in corso tra i lavoratori ed il MIUR potevano
essere decise in modo favorevole all’Amministrazione, contrariamente
alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione.
Tra il 2007 e il 2009 la Corte Costituzionale (con
due sentenza, la n. 234/2007 e la n. 311/2009) ha ritenuto infondata la
questione di legittimità della norma “interpretativa”; e la Corte di
Cassazione e i giudici di merito hanno mutato la propria
giurisprudenza, adeguandosi alle pronunce della Consulta e respingendo
i ricorsi, ancora pendenti, dei lavoratori.
L’apparente solidità della giurisprudenza nazionale
è stata contraddetta dalle due sentenze emanate in sede europea:
la sentenza “Agrati” del 7/6/2011, pronunciata dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo a Strasburgo, ha stabilito che nella vicenda ATA, lo
Stato italiano, con l’art. 1, comma 218 della L. 266/2005, ha violato
gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla
stessa Convenzione (la sentenza è definitiva, dopo il rigetto del
reclamo proposto dallo Stato);
la sentenza “Scattolon” del 6/9/2011, pronunciata dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il trasferimento del
personale ATA dagli Enti Locali allo Stato deve essere considerato un
trasferimento d’azienda e pertanto ricade sotto la direttiva
comunitaria in materia, che non consente che l’Ente cessionario (il
MIUR) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale
trasferito presso l’Ente cedente (Provincia/Comune).
Senza entrare in sottili disquisizioni
giurisprudenziali, si sottolinea che le due citate sentenze demoliscono
una per una le tesi sostenute dal 2007 in avanti dalla Corte
Costituzione e dalla Suprema Corte di Cassazione e che le stesse devono
ora essere applicate dai giudici italiani nei processi in corso ed in
quelli che certamente verranno promossi.
Allo scopo di evitare, se possibile, la ripresa di
un contenzioso di massa in sede nazionale e lo sviluppo di un
contenzioso avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, i lavoratori
ATA ex EE.LL., rappresentati dal loro Comitato presieduto da Vincenzo
Lo Verso, chiedono al Parlamento di esaminare le seguenti questioni:
1. Abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266 e applicazione dell’art. 8, c. 2 della L.
124/1999 nella sua originaria formulazione con il riconoscimento
dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in
servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo l’1/1/2000.
2. Blocco immediato delle richieste di
recupero, da parte del Ministero dell’Economia e delle Ragionerie
Territoriali dello Stato, delle somme percepite dal personale ATA a
seguito delle sentenze favorevoli di primo o secondo grado.
3. Sanatoria legislativa per tutte le sentenze
negative per i lavoratori a seguito dell’emanazione dell’art. 1, comma
218, della L. 266/2005. Ciò in attuazione dei principi stabiliti dalle
due sentenze europee.
4. Applicazione del comma 1 dell’art. 5 e del
comma 5 dell’art. 9 del D.I. 5/4/2001, già recepiti nel contratto
scuola.
Confidiamo che un simile percorso possa finalmente
ridare fiducia e certezza alla nostra categoria, ingiustamente
discriminata per oltre dieci anni.
Dopo l’intervento la Commissione hanno sottolineato che abbiamo
subito un’ingiustizia che va sanata, sembra che ci sia la volontà
politica a risolvere la questione e a tal fine presenteranno insieme
alla XI Commissione lavoro una risoluzione Bipartisan per
l’accoglimento delle nostre proposte.
In replica abbiamo ribadito la richiesta a un nuovo inquadramento
di ricostruzione di carriera sulla base dell’art.8 della legge
124 e visto il momento tragico che l’Italia sta attraversando
economicamente per mancanza di liquidità ci siamo resi
disponibili a acconsentire al pagamento degli arretrati dilazionando in
più anni con titoli di stato (bot-btp),puntualizzando lo stato di
indigenza di cui versano i colleghi che stanno restituendo le somme che
il MEF sta attuando (punto 2)
Nel primo pomeriggio siamo stati ricevuti anche dall’On. Giammanco
Gabriella (Pdl) rendendosi disponibile alla risoluzione della
nostra controversia per tutto il personale transitato.
Ringrazio tutti i colleghi che con grande disagio anche economico ha
partecipato allo Sciopero e alla manifestazione sperando che
l’ottimismo che ho avuto nell’incontro di ieri finalmente ci possa dare
la giustizia e la dignità di lavoratori .
Quindi Speriamo che la nostra fiducia e la nostra buona volontà non
siano, ancora una volta, deluse: la Nazione sta attraversando un
periodo difficile e, sarebbe saggio tornare a discutere sul come
risolvere al meglio i problemi, senza diktat né prese di posizione che
finirebbero soltanto per scontrarsi con una realtà oramai definita e
segnata dalla Magistratura Europea in quanto il riaprirsi di nuovi
contenziosi sarebbe un grosso problema economico che si aggraverebbe
sulle spalle di tutti i cittadini italiani.
Vedremo nei prossimi giorni se i buoni
intenti si concretizzeranno in ATTI,credo che comunque debba andare di
pari passo con l'altra opzione che il diritto ci consente , iniziando e
continuando in via giudiziale a perseguire il nostro diritto innanzi i
giudici italiani e Europei tramite il nostri legali che a
breve dirameranno delle istruzioni operative per il proseguo della
vertenza.
Vincenzo Lo Verso
vincenzoloverso@tiscali.it
Sito Web: http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/
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