AZIONE N. 61 – Ricorso per il recupero del 2,50% del prelievo operato sulla retribuzione ai fini della buonuscita
Data: Giovedě, 22 marzo 2012 ore 17:23:40 CET
Argomento: Sindacati


Come è noto, l’articolo 10, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha previsto che il trattamento di fine servizio (TFS già buonuscita) dei dipendenti pubblici venga calcolato secondo le regole previste dall’art. 2120 codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%. Ciò con effetto sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011.Il TFS sarà dunque costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni di cui al D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2011. In particolare, per il periodo successivo al 1 gennaio 2011 è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo, ponendo l’accantonamento previsto dall’art. 2120 c.c., in misura pari al 6,91% dell’intera retribuzione, a carico della sola amministrazione, eliminando, dunque la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione precedente previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 1092 del 1973. Ciò nondimeno, le amministrazioni pubbliche hanno proseguito ad operare detta rivalsa, ancorché non più prevista con riferimento  alle anzianità successive al 1° gennaio 2011.
Appare dunque possibile proporre ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente per richiedere l’accertamento del diritto alla sospensione del prelievo e la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.  Interessati all’azione sono tutti i dipendenti pubblici (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti locali, Enti di ricerca, Scuola, AFAM, Università, Sanità) assunti in servizio con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e che non abbiano esercitato l’opzione per il conferimento degli accantonamenti ad un fondo di previdenza complementare. Gli interessati, prima di proporre ricorso, dovranno inoltrare una istanza-diffida all’amministrazione di appartenenza. Il testo dell’istanza è allegato al presente promemoria e potrà essere distribuito gratuitamente a tutti gli interessati. Successivamente, qualora l’amministrazione proseguisse nell’operare il prelievo e non dovesse restituire quanto illegittimamente trattenuto, si potrà adire il giudice del lavoro territorialmente competente.
La quota di partecipazione al ricorso è di € 50,00 (di cui il 50% per la provincia ed il 50% per il centro).  Pertanto, dovrà essere inviato a questa segreteria l’importo di € 25,00.
Il versamento potrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Confsal-Segreteria Generale presso UNICREDIT BANCA di Roma - Viale di Trastevere n. 92 –00153 ROMA.
IBAN: IT 15 S 02008 05319 000400214491. Si ricorda, inoltre, che è stato introdotto il contributo unificato anche per le controversie dinanzi al giudice del lavoro.
Tenuto conto che la presente controversia rientra presumibilmente nello scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il contributo unificato sarà dovuto nella misura di € 103,00 da suddividersi per il numero dei ricorrenti di ciascun ricorso collettivo.  La determinazione è stata operata stimando in ragione di € 1.200,00 l’ammontare delle ritenute di cui si chiederà la restituzione.
Per partecipare al ricorso, occorre inoltrare all’Ufficio legale CONFSAL, all’indirizzo Viale di Trastevere, 60 – 00153 Roma:
- la scheda di adesione, debitamente compilata, con relativi allegati;
- copia del bonifico bancario relativo alla quota di adesione come sopra determinata. A tal fine, è opportuno che ogni segreteria provinciale provveda alla raccolta delle adesioni e ad effettuare, ove possibile, un bonifico unico con l’indicazione nella causale della sigla della provincia, del numero dell’azione legale e del numero di adesioni raccolte (Es. azione 61, Salerno, 50 adesioni).
Le adesioni dovranno essere inviate entro il 30/04/2012
Successivamente alla raccolta delle adesioni verrà inviato il testo del ricorso da consegnare all’avvocato locale per gli adempimenti di competenza.
L’ufficio legale è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti
f.to Il Segretario Generale
Prof. Marco Paolo NIGI

download Azione 61
redazione@aetnanet.org





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-2476976.html