Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative, D.M. n 22 del 12 marzo 2012
Data: Mercoledì, 14 marzo 2012 ore 09:15:49 CET Argomento: Ministero Istruzione e Università
Si trasmette il D.M.
di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il
personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal
servizio. Con la recente circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 2 del 8/3/2012 che si allega in copia, condivisa con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS – gestione
ex INPDAP, sono state diramate le disposizioni interpretative delle
nuova normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del D.L. n.201 del
6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con
particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio
nelle Pubbliche Amministrazioni. Il succitato articolo ha modificato i
requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il
diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale
che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi
entro il 31 dicembre 2011. La circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica chiarisce tra l’altro che il personale suddetto non può optare
per l’applicazione dei nuovi limiti anagrafici (66 anni) pur cessando
dal servizio dal 2012.
Si ricorda pertanto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma
6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n.
247/2007, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di
pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61
anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre
2011.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che
inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza
alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di
contribuzione.
L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96”
può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione
(es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età
per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di
contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al
31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503
del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che
sia posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema
contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede
il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o
superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, se i requisiti anagrafici e
contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici
sono destinatarie della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della
L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al pensionamento
solo a decorrere dal 1/9/2013.
Si ribadisce che secondo le indicazioni contenute nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica tutti coloro che hanno maturato i
requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti
al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, tali dipendenti
non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di
età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a
loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a
decorrere dal 1/1/2012.
Ne consegue che per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 ha
maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del
DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40
anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e
anzianità contributiva – cd. “quota”), continuano a valere le
condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare
applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti
esclusivamente nei confronti dei dipendenti “che a decorrere dal
1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato disposto
dei commi 5 e 6). Pertanto, nell’anno 2012 o negli anni successivi
dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo
trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già
in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o
comunque dei requisiti previsti per la pensione.
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per
l’anno 2012 le regole sono così modificate:
Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che
per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia , potrà aversi
solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva , per
le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le
cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012.
A) Cessazioni dal servizio personale
dirigente, docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. n. 22 fissa, all’art. 1, il termine finale del
30/3/2012 per la presentazione, da parte di tutto il personale del
comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento
del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal
servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del
30/3/2012 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare
prima della data finale
prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2012.
Sempre entro la medesima data del 2012 gli interessati hanno la facoltà
di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda
di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 30/3/ 2012 deve essere osservato anche da coloro che,
avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96
chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché
ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del
Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con
unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche
esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la
permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze
ostative alla
concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito
o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di
appartenenza).
Si precisa che, ovviamente, le domande già presentate prima
dell’emanazione del DM n. 22, tramite POLIS, sono pienamente valide.
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono
essere presentate con le seguenti modalità:
- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di
ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, , la
procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di
cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero
(www.istruzione.it).
Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere
riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio
all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità
cartacea;
- il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le
domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di
servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici
territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate
in forma cartacea.
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati
necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso
dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e
11, della legge 133/2008.
Gestione delle istanze
Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in
cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro
30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo
nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento
disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'art.
69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita
funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la
convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo e,
comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità
previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie
scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo
l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di
mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del
personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti;
l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza
degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare
espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio
una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli
uffici. La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal
canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali
utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione
destinati alle competenti sedi INPS - gestione ex INPDAP per la
liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la
predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per
recepire le informazioni contenute nelle domande.
Da quest’anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente
all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:
1) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del
Patronato;
2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto,
previa registrazione.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso
alla prestazione pensionistica.
La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro
che si avvarranno dell’assistenza dei patronati, mentre la modalità di
compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile
nell’apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2
maggio 2012.
Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008 (Personale
dirigente, docente, educativo ed ATA).
L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha
equiparato i trattenimenti in servizio previsti dall’art. 509, comma 5,
del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere
ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo
derivante dai medesimi trattenimenti.
Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione
delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94
del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla
Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.
Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della
classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per
evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative
occupazionali del personale precario.
Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero
provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto
dell’a.s. 2011-2012, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi
per l’a.s. 2012/2013.
Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento
devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di
esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete
scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per
le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del
superamento delle procedure concorsuali in atto.
Accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal
richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che
hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro
che ne abbiano almeno 35.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa
Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per
classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2012,
secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile
La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1, del
D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è
innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i
trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini
del trattamento di pensione.
Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità
contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal
1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale
condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il
servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo
della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.
docente, educativo ed ATA)
(Personale dirigente,
Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra
richiamata.
Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica,
la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di
anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo
nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a
pensione entro il 31.12.2011. Per i dipendenti che maturano i requisiti
a decorrere dal 1 gennaio 2012 invece, il requisito contributivo è
attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la
maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito,
poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una
penalizzazione nel
trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore
ai 62 anni, le
amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei
soggetti per i quali
potrebbe operare la penalizzazione legale. . I periodi di riscatto,
eventualmente richiesti,
contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella
sola ipotesi che
siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6 comma 2
quater del d.l.
n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del
2011 ha disposto che
le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano
applicazione limitatamente
ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 2017,
qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria
per maternità, per l’assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione
guadagni ordinaria.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2012
Il termine del 28 febbraio previsto per la presentazione della domanda
di cessazione
dal servizio dei dirigenti scolastici, dall’art. 12 dal CCNL 15 luglio
2010 dell’area V della
dirigenza , è per il 2012, prorogato al 30 marzo.
- recesso dei dirigenti:
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal
rapporto di lavoro oltre il
termine di cui sopra (30 marzo) non potrà usufruire delle particolari
disposizioni che
regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In
particolare il medesimo sarà
soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e,
quindi, qualora abbia
maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del
2011 sarà soggetto alla
finestra mobile di cui all’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito con
modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
Circolare, che
è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP - Direzione
Centrale Previdenza.
Il direttore generale
f.to Luciano
Chiappetta
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