Due realtà scolastiche diverse, la Sicilia e il Trentino Alto Adige
Data: Martedì, 13 marzo 2012 ore 09:00:00 CET Argomento: Redazione
Forse non molti
lo avranno notato, ma nella recente Nota del MIUR per la
predisposizione del programma annuale 2012, nell’assegnazione dei fondi
alle scuole ci sono alcune voci da cui sono escluse le scuole della
Sicilia: la quota fissa per l’istituto e quella per le sedi aggiuntive,
nonché quella per gli alunni e per i portatori di handicap.
Le scuole siciliane non riceveranno questi fondi? No, li riceveranno,
ma non dallo Stato, li avranno dalla Regione. Come mai solo la Sicilia,
e non le altre Regioni a Statuto Speciale, come il Friuli Venezia
Giulia o la Sardegna?
Il fatto è che in Italia esistono due Regioni dove vige un sistema di
gestione del servizio di istruzione e formazione molto diverso da
quello in vigore in quasi tutto il territorio nazionale, due sistemi
poco conosciuti perché “confinati” ai margini estremi del territorio
nazionale.
Stiamo parlando dei sistemi vigenti nella Regione Sicilia e nella
Regione Trentino Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento in
particolare; si tratta di due Regioni che per motivi storico-geografici
godono di un’autonomia superiore anche a quella delle altre Regioni a
Statuto speciale.
La Regione Sicilia
Lo Statuto della Sicilia è uno statuto “molto speciale”, al punto che
l’On. Maroni, quando si parlava di Devolution, ebbe a dire: basta
estendere a tutte le Regioni lo Statuto della Sicilia; in effetti, lo
Statuto Siciliano è antecedente alla stessa Costituzione Repubblicana
ed è stato recepito nel testo costituzionale. Lo Statuto contiene
naturalmente anche norme relative all’istruzione, che danno alla
Sicilia uno spazio di autonomia estremamente ampio.
All’art. 14, comma 1, si dice:
“L’Assemblea, nell’ambito della
Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla
Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle
seguenti materie:
…
r) istruzione elementare, musei,
biblioteche, accademie;
…”
L’Assemblea Regionale Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di
istruzione elementare, avendo come unico vincolo le norme
costituzionali; come si vede, lo Statuto Siciliano del 1946 è molto più
autonomistico della stessa Costituzione del 2001.
Non solo; all’art.17 si dice:
“1. Entro i limiti dei principi ed
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,
l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni
particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi,
anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti
materie concernenti la Regione:
…
d) istruzione media e universitaria;
…”
Di fatto, per quanto attiene non solo l’istruzione media, ma anche
l’Università, lo Statuto della Sicilia anticipa la Costituzione del
2001, perché di fatto parla di legislazione concorrente e di
organizzazione dei servizi da parte della Regioni, sulla base di
“principi ed interessi generali” fissati dallo Sato.
In effetti, in moltissime materie le leggi dello Stato non sono
immediatamente applicative in Sicilia, devono essere recepite dalla
Regione tramite una propria legge approvata dall’Assemblea Regionale.
Per il passaggio delle funzioni amministrative, dallo Statuto alla
legislazione ordinaria ci sono voluti…40 anni, il DPR 246 di attuazione
dello Statuto in materia di istruzione è infatti del 1985; si può dire
che la Regione Sicilia non si sia molto interessata della scuola.
All’art. 1 del citato DPR si dice che “Nel
territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica
istruzione…sono esercitate dall’amministrazione regionale … in
relazione all’art. 14, lettera r, e all’art. 17, lettera d), dello
statuto della regione siciliana.”
Le attribuzioni dello Stato, sia per quanto riguarda gli organi
centrali che quelli periferici, in materia di istruzione vengono
esercitate dalla Regione: tutta la gestione del sistema passa alla
Regione, almeno a livello di enunciazione di principio.
Negli articoli seguenti, si passa da una formulazione generale ad una
particolare; vengono enumerate alcune materie che passano alla
competenza regionale, soprattutto vengono definite una serie di materie
che rimangono di competenza statale:
“Restano ferme le attribuzioni degli
organi dello Stato concernenti:
a) l’ordinamento degli studi, i
programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame
per le scuole di ogni ordine e grado;
b) l’ordinamento degli studi e degli
esami e la tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria
e superiore;
c) gli esami di Stato;
d) la nomina, in base a criteri
concordati con l’amministrazione regionale, dei commissari governativi
nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati,
escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale per
i quali provvede l’amministrazione regionale;
e) la determinazione del
finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei
programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa
con la regione sulla entità degli interventi per diversi gradi e tipi
di scuola;
f) lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici
statali esistenti in Sicilia, preposti alla trattazione delle materie
trasferite con il presente decreto, nonché del personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente statale, di ruolo e non di ruolo,
delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università
e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione.”
Di fatto, il DPR 246/1985 riconsegna allo Stato tutta una serie di
competenze che lo Statuto assegna alla Regione; di nuovo, la Regione
Sicilia non sembra molto interessata alla scuola.
Inoltre, se il personale dell’Amministrazione e quello della scuola,
dirigente docente ed ATA, rimangono statali, come potrà la Regione
esercitare le competenze amministrative che il DPR 246/1985 le
attribuisce?
Qui si fa un autentico volo pindarico: all’art. 9 si dice che la
Regione “si avvale” delle strutture e del personale statale:
“Fino a quando non sarà diversamente
provveduto, per l’esercizio delle attribuzioni di cui al presente
decreto l’amministrazione regionale si avvale degli organi e degli
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel
territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale
nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l’obbligo
di seguire le direttive dell’amministrazione regionale.”
La creatività italiana ha inventato un sistema di gestione di un
servizio fondamentale dove un Ente di natura politica prende le
decisioni, ma, non avendo una propria struttura amministrativa, affida
la realizzazione delle sue decisioni alla burocrazia di un altro Ente,
anch’esso di natura politica, per di più di rango superiore.
Come un simile sistema possa funzionare, è un mistero; in effetti, i
conflitti di competenza non mancano di certo.
Il fatto è che il sistema scolastico siciliano è rimasto statale, con
alcuni “inserimenti” della Regione, tra cui quelli relativi ai
finanziamenti di cui abbiamo fatto cenno all’inizio
La Provincia Autonoma di Trento
Lo Statuto autonomistico del Trentino Alto Adige, approvato con il DPR
670/1972, attribuisce alla Regione due tipi di potere legislativo, a
seconda delle materie:
- una forma di legislazione esclusiva, avendo come unico limite il
rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico (art. 4)
- una forma di legislazione concorrente, perché la potestà legislativa
si esercita nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato
(Art. 5).
Proprio per le particolari ragioni storico-geografiche di cui abbiamo
parlato, lo Statuto regionale affida a sua volta ampi spazi di
autonomia alle due province di Trento e Bolzano; all’art. 3 si dice: “Alle province di Trento e di Bolzano sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il
presente statuto.”
In particolare, lo Statuto affida alle Province Autonome la potestà
legislativa nel campo dell’istruzione e della formazione, nella forma
di legislazione esclusiva per quanto attiene a:
- assistenza scolastica per i
settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- edilizia scolastica;
- addestramento e formazione
professionale
- nella forma di legislazione
concorrente per quanto attiene a:
- istruzione elementare e
secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale e artistica)
Come si vede, lo Statuto del Trentino Alto Adige non è che sia più
autonomistico di quello della Sicilia, anzi, ma a Trento lo hanno
applicato fino in fondo.
Per la verità, anche in Trentino-Alto Adige si fa passare un bel po’ di
tempo, ma infine il D.P.R. 405/1988 la gestione del sistema di
istruzione passa dallo Stato alla Provincia Autonoma di Trento, dato
che lo Statuto Regionale, lo ricordiamo, assegna alle province la
competenza in materia di istruzione:
“Le attribuzioni dell’amministrazione
dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed
artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e
periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici
a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell’ambito
del proprio territorio, dalla Provincia di Trento…”
Questo primo provvedimento è però alquanto ambiguo, perché la gestione
passa ala Provincia Autonoma, ma il personale della scuola rimane
statale.
Il passo definitivo si ha con il D. Lgs. 433/1996, che modifica il
D.P.R. 405/1988; viene stabilita la “provincializzazione” del personale
della scuola, docente, direttivo ed ispettivo:
“Tra le attribuzioni previste
dall’art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del
personale insegnante – ispettivo, direttivo e docente – delle scuole ed
istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di
Trento.”
A questo punto, tutte le competenze in materia di gestione del servizio
di istruzione e formazione sono passate alla Provincia di Trento, oltre
naturalmente le potestà in campo legislativo di cui abbiamo parlato
sopra.
Nel 2006 la Provincia Autonoma di Trento promulga la Legge provinciale
7 agosto 2006, n. 5, rubricata “Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino”; si tratta di una vera e propria legge di
sistema, che definisce in modo organico e in tutti i suoi aspetti il
sistema educativo nella provincia di Trento.
Evidenziamo alcuni aspetti attinenti alla nostra trattazione.
Il sistema educativo provinciale fa parte del sistema nazionale di
istruzione e formazione, nel quadro della normativa nazionale e
comunitaria, i soggetti del sistema provinciale collaborano con il
sistema nazionale (Art. 6).
Le istituzioni scolastiche e formative sono Enti dotati di personalità
giuridica ed autonomia funzionale, di sperimentazione e di ricerca
(Art. 14), hanno potere statutario e regolamentare (Art.17), possono
istituire reti di scopo, ma nel caso si tratti di gestire ed utilizzare
risorse e strumenti comuni le reti debbono essere costituite su
indicazione della Provincia (Art. 19), possono stabilire accordi,
convenzioni e consorzi con gli altri soggetti istituzionali (Art. 20).
La Provincia svolge le funzioni di governo del sistema educativo, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; promuove la
partecipazione alla gestione del sistema formativo mediante vari
organismi, tra cui il Consiglio delle istituzioni scolastiche e
formative (Capo V, sezioni 1 e 2).
La provincia determina le dotazioni organiche di tutto il personale, lo
assegna alle scuole, provvede al reclutamento ivi compresi i dirigenti.
La provincia assegna i dirigenti alle scuole, con contratto temporaneo
di durata quinquennale, provvede alla valutazione avvalendosi del
Nucleo di valutazione, gli esiti della valutazione hanno effetto sul
conferimento degli incarichi e sull’attribuzione del salario accessorio
(Titolo VI, Capo I).
La provincia Autonoma di Trento ha quindi definito un proprio sistema
di istruzione e formazione, in tutti i suoi aspetti, esercitando in
pieno la potestà legislativa che lo Statuto gli attribuisce; ha anche
assunto in pieno la gestione del sistema, esercitando fino in fondo le
sue prerogative autonomistiche, al contrario della Sicilia.
Attenzione, non stiamo sposando il sistema trentino, possiamo però dire
che sicuramente è più conforme alla Costituzione del sistema statalista
che vige nel resto d’Italia, a parte la Sicilia; bisogna anche dire che
funziona…
Il sistema Trentino ha un difetto di fondo: è troppo “vicino” alla
politica, perché le decisioni nella gestione del sistema vengono prese
in modo più o meno diretto dai livelli politici, a cominciare dalla
nomina dei dirigenti del sistema di istruzione e dei dirigenti
scolastici.
Il sistema trentino è molto autonomistico rispetto al resto d’Italia,
ma è molto meno autonomistico al suo interno, la scuola autonoma e la
politica sono troppo vicine.
Attenzione anche qui, non è che vogliamo fare dell’antipolitica
gratuita, stiamo parlando della separazione tra livello politico e
livello amministrativo che è alla base della riforma del D.Lgs 29/1993,
separazione che deve essere tanto più netta nella scuola, dove vanno
preservati valori costituzionali fondamentali, quali la libertà delle
arti e della scienza, nonché il loro insegnamento.
Pietro Perziani
perziani@libero.it
|
|