Ore di gruppo sportivo, Recupero riduzione di orario, Sei ore consecutive di lezione, Sorveglianza alunni in situazioni particolari
Data: Lunedì, 12 marzo 2012 ore 20:47:06 CET
Argomento: Rassegna stampa


Ore di Gruppo Sportivo : Antonio Bruni

Domanda
E' vero che un insegnante di educazione fisica non può effettuare le attività di Gruppo Sportivo pomeridiano se la sua cattedra è di 24 ore settimanali (18+6)?
Risposta
Il limite in parola sembrerebbe non sussistere, atteso che le ore eccedenti in senso stretto di cui il docente è già titolare fanno riferimento ad altro istituto contrattuale. A tale fine si veda, per le ore eccedenti in senso stretto, l'art.7, comma 3, del decreto ministeriale 131/2007 e l'art. 30 del vigente contratto di lavoro e, per le ore complementari di educazione fisica, l'art.87 del citato contratto di lavoro. Conseguentemente, è ragionevole ritenere che il cumulo sia giuridicamente legittimo, anche in ragione dell’ulteriore considerazione che tale cumulo non supera il limite delle 40 ore settimanali, oltre il quale la disciplina legale prevede l’applicazione di una maggiorazione retributiva.

Recupero riduzione d'orario : Carla Tocco

Domanda
Nell'istituto nel quale insegno le ore di lezione sono di cinquanta minuti: la motivazione è quella di andare incontro alle esigenze degli alunni pendolari. Non c'è una delibera del collegio docenti e questa riduzione d'orario sembra una "prassi" consolidata (insegno in questo istituto da tre anni e il primo anno ho tentato di discutere della questione ma il D.S. mi ha detto che la discussione era già stata fatta in precedenza ed era "chiusa"); a noi docenti spetta l'obbligo di "recuperare" le frazioni orario dovute: nel mio caso i dieci minuti di ogni ora sono stati moltiplicati considerando 35 settimane di insegnamento in un anno scolastico (nello specifico: avendo 7 ore di lezione in quanto docente part time dovrei recuperare 70 minuti alla settimana; questi settanta minuti sono stati poi moltiplicati per 35 settimane - e non 33 - con il risultato che devo "recuperare" per l'intero anno 49 moduli da cinquanta minuti, a mia scelta o sotto forma di lezione in classe o per sostituzione di docenti assenti o per sorveglianza o altro); ritengo che tutto ciò sia errato e che non sono tenuta a "restituire" tutto il monte ore che mi è stato conteggiato e che risulta di molto superiore se si tiene conto delle ore effettive di lezione tenute. Che comportamento posso tenere per fronteggiare queste decisioni prese dalla dirigenza? E' sufficiente la comunicazione scritta di non essere tenuta al recupero del monte ore stabilito con il criterio delle 35 settimane di insegnamento (il monte ore così calcolato è di molto superiore a quello ottenuto considerando le ore di lezione effettive)? Può il Dirigente scolastico impormi, come ha fatto, di effettuare, come modalità di recupero, la sorveglianza degli alunni durante la ricreazione? Se questa questione non viene posta in discussione al collegio docenti cosa può fare il singolo docente?
Risposta
Il recupero non è dovuto. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, passato indenne al vaglio della Corte di cassazione, i docenti non sono tenuti a recuperare le frazioni di prestazione non effettuate quando, come in questo caso, la riduzione è dovuta a cause di forza maggiore (necessità di adeguare l’orario delle lezione a quello dei mezzi pubblici per andare incontro alle esigenze degli studenti pendolari). Si vedano, tra le tante, le seguenti sentenze: Corte d’appello di Bologna nn. 511 e 513/2005 e, da ultimo, Tribunale di Saluzzo n.126/2010, nonché la sentenza della sezione lavoro della Corte di cassazione 7 aprile 2008, n.8974. L’interessata, dunque, può opporsi all’ordine di servizio (anche se solo verbale o da mera prassi) presentando un atto di rimostranza ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57, applicabile per effetto del rinvio operato dall’art. 146del vigente contratto di lavoro. E, dopo la reiterazione dell’ordine di servizio, può impugnarlo davanti al giudice del lavoro con buone probabilità di vittoria

Sei ore consecutive di lezione : Leone Bragagnolo

Domanda
Insegno in un Istituto superiore Italiano e storia. Nell'orario mi sono trovato un giorno settimanale con sei ore consecutive di lezione e un giorno con sole due ore. Ho un orario di 18 ore settimanali. Sono l'unico insegnante ad avere questo trattamento. C'è qualche norma in proposito che limita le ore di insegnamento giornaliero o che prescrive un'equa ripartizione?
Risposta
La disposizione di riferimento è l’articolo 28, comma 9, ultimo periodo del vigente contratto di lavoro che così dispone: “L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.”. Ai fini della corretta applicazione valgono i principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

Sorveglianza alunni in situazioni particolari : Laura Caciagli

Domanda
Il mio comune, in collaborazione con i dirigenti scolastici, ha varato un piano neve per l'emergenza dove, riferendosi alle scuole si dice testualmente: "In caso di nevicata improvvisa con le scuole aperte, gli studenti potranno rimanere presso il plesso scolastico fino a quando le condizioni della rete stradale ne consentiranno il trasporto in sicurezza. In casi di estrema emergenza, gli istituti scolastici garantiranno la sorveglianza e l'eventuale vitto, con la collaborazione dei servizi comunali, per evitare che i genitori impegnino la rete stradale se ancora non ci sono le condizioni di sicurezza, con il rischio di ritardare ulteriormente l'intervento dei mezzi per lo sgombero della neve." Immaginando bene cosa pensano in proposito i dirigenti, possono far rimanere a scuola il personale docente? Se possono farlo, quali sono le normative? Può un docente con famiglia, figli e anche persone anziane ( L. 104 ) rifiutarsi?
Risposta
In via preliminare va chiarito che gli obblighi dei docenti sono elencati solo ed esclusivamente nel contratto di lavoro, che costituisce l’unica fonte di riferimento ai fini di tali obblighi, così come previsto nell’art. dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009. Detto questo, è opportuno far rilevare che i docenti non lavorano per l’amministrazione comunale, ma per l’amministrazione scolastica. Conseguentemente, le disposizioni comunali non hanno alcun effetto vincolante nei confronti degli insegnanti. Va da sé che, una volta terminato l’orario d’obbligo i docenti siano liberi da qualsivoglia obbligo, a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Eventuali ordini di servizio, emessi in violazione dei precetti appena enunciati, possono essere impugnati con atto di rimostranza, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57, in forza del rinvio operato dall’at. 146 del vigente contratto di lavoro e, se reiterati, possono essere ulteriormente impugnati davanti al giudice del lavoro.

da TRECCANI.IT






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