Pensionamento d’ufficio del personale della scuola
Data: Venerdì, 02 marzo 2012 ore 10:00:00 CET
Argomento: Opinioni


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In relazione al pensionamento d’ufficio del personale della scuola del 23 febbraio 2012, avviato dall’USR Sicilia, vorrei fare alcune considerazioni:
il pensionamento d’ufficio negli anni scorsi ha riguardato chi avesse maturato i limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni di contributi) come previsto dall’ articolo 72 del decreto-legge 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 2008, n. 133 e con i criteri specificati dalla Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, che prevedeva, per i dirigenti scolastici, che in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente l’Amministrazione poteva procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti dall’art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’ Area V (cioè entro la fine del mese di febbraio, percorso scelto dall’USR Sicilia).

Naturalmente, a decorrere dal 1° gennaio 2012 per l’applicazione della norma, si dovrebbe considerare la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento avvenuta con Art. 24 L.214/2011 (per le pensioni di vecchiaia - Il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia sale a 66 anni (art. 24, comma 6) e per la pensione anticipata – con anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne - Norme Monti-Fornero).
Il concetto di massimo contributivo (ex 40 anni) in verità non si evince più dalle norme in vigore infatti è previsto un limite minimo di contribuzione, differenziato tra uomini e donne, per l’accesso al sistema pensionistico (art.24 comma 10). La Direttiva n. 94 sopra richiamata dovrebbe adeguarsi ai nuovi limiti: la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2012 e che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei limiti sopradescritti nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Al di là dei dubbi circa l’applicazione della circolare dell’USR Sicilia che, ritengo riproduca direttive nazionali, il provvedimento mi ha provocato una certa indignazione, sentimento oggi diffuso, per due ordini di motivi:
1) il 21 febbraio c.a., sono stato convocato dall’USP di Caltanissetta per controfirmare il contratto di conferimento dell’incarico di dirigente scolastico fino all’agosto 2014. Dopo solo due giorni mi trovo pensionato d’ufficio! L’accavallarsi di iniziative contraddittorie tra loro, concretizzazione, forse, di obiettivi non univoci, provoca un forte senso di smarrimento ai diretti interessati. Che senso ha rinnovare un contratto per tre anni e vedersi licenziato tre giorni dopo!
2) L’applicazione del provvedimento lascerà, penso, il 30% delle scuole della Sicilia senza dirigenti perché il nuovo concorso per dirigenti scolastici non si potrà completare prima della fine dell’anno solare.

E allora a che pro?

Non chiediamo di essere riconfermati per un anno o due, non pretendiamo, nemmeno, una lettera di ringraziamenti né di commiato, ma una cosa la vorremmo, sì! Essere trattati con uno stile diverso e con maggiore rispetto e non come numeri da aggiungere o diminuire, né come dipendenti da rottamare, ma come persone che, per circa quarant’anni, hanno servito la Repubblica con giusto senso del dovere.

L’azione di ciascuna istituzione dovrebbe essere orientata alla ricerca del consenso e della fiducia da parte dei cittadini e dei suoi dipendenti, non siamo certo sulla buona strada!

Giuseppe Micciché
Dirigente Scolastico “C. M. Carafa” Mazzarino





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