Inopportunità del preavviso del pensionamento coatto - personale scuola - personale dirigente
Data: Martedì, 28 febbraio 2012 ore 22:02:56 CET
Argomento: Sindacati


Atteso che è necessario che tale provvedimento sia preceduto da un preavviso di mesi sei, si pregano le SS.LL. di comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro ai Dirigenti scolastici in possesso di tali requisiti entro e non oltre la data del 29 febbraio p.v. Si pregano inoltre le SS.LL di invitare tutti i Dirigenti scolastici perché compiano identica operazione nei confronti del personale del comparto scuola, vigilando affinché non vi siano mancanze o errori.”   

 

Appare evidente che il provvedimento comporta responsabilità di non poco conto non solo  

 

1.nei confronti dei dirigenti della scuola che non intendono andare in pensione,  

 

2.ma anche per il dirigente scolastico che si ritrova a dovere dare relativa comunicazione ai dipendenti, mancando una motivazione in merito e le condizioni legislative di legittimità del provvedimento stesso.   

 

Si chiede il ritiro della nota citata, per le ragioni che seguono: 

 

Il riferimento normativo cui ci si appella è dettato dal decreto legge n.112 del 2008 che al comma 11 dell’articolo 72 ha dettato una nuova disciplina in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ed è stato sostituito dal decreto legge n. 78 del 2009, art. 17 comma 35 novies , inserito in sede di conversione dalla legge n. 102 del 2009. 

 

Con direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 erano stati forniti indirizzi applicativi della norma che rivestiva il carattere eccezionale:

1.
l’ambito temporale di applicazione limitato al triennio 2009/2011  

 

2.il requisito per l’esercizio della facoltà di recesso: l’anzianità contributiva e non quella effettiva di servizio;  

 

3.il momento a partire dal quale può essere esercitata la risoluzione del rapporto di lavoro attivando l’esercizio della facoltà nell’ambito dei poteri datoriali. 

 

Relativamente al punto 1

Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova disciplina:

a) per il triennio 2009/2011 viene attribuita alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente.

Tale facoltà ha un carattere eccezionale, limitatamente al triennio 2009, 2010 e 2011, limite temporale che corrisponde al piano programmatico di riordino del sistema d’istruzione dettato dal contenimento della spesa previsto dalla legge 133/2008. 

 

E’ dunque una facoltà esercitabile entro il triennio di applicazione della norma.

Detto requisito di per sé annulla ogni provvedimento facoltativo di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione, a meno che non intervenga una ulteriore legge in proposito. 

Relativamente al punto 2 

si chiarisce comunque che prima dell’entrata in vigore della legge n. 102 del 2009, il comma 11 dell’articolo 72 era stato già oggetto di modifica normativa per effetto dell’art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 2009, che aveva sostituito il requisito dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell’anzianità di servizio effettivo, sempre di quaranta anni. Disciplina che è stata in vigore nel periodo 20 marzo-4 agosto 2009. Dalla data di compimento dell’anzianità massima contributiva da parte del dipendente, l’Amministrazione poteva esercitare la risoluzione.  

 

Relativamente al punto 3 

 

E’ lasciata all’Amministrazione stessa la determinazione del momento in cui far cessare il rapporto, in relazione al fabbisogno di personale. Il MIUR aveva dettato i criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11, individuando l’esigenza prioritaria, in quel periodo, di evitare l’insorgere di esubero, al fine di razionalizzare la spesa anche in previsione 

 

1. delle riforme ordinamentali  

 

2. della la nuova organizzazione della rete scolastica, previste dall’art. 64 della più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008

Recitava tale indicazione quanto segue

 

 “ A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011. Qualora da più puntuali accertamenti attivati, da parte dei Dirigenti Scolastici, si verifichi l’esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010. Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l’adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge. La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell’art. 72 è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presti servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell’ultima scuola di titolarità sulla base della segnalazione dei Direttori degli uffici scolastici regionali. “ 

Appare evidente che    

a) il requisito temporale che si riferisce al triennio, pertanto non è applicabile all’anno 2012,  

 

b) l’assenza di comunicazione entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge ( si ricordano 2009/2011), da parte della direzione regionale, di elementi e dati per assumere i provvedimenti richiamati, non conferisce motivazioni adeguate.

 

 Da ciò la non legittimità di provvedimenti che la direzione regionale dovesse assumere nei riguardi dei dirigenti della scuola, così come la non legittimità dei provvedimenti che i dirigenti della scuola dovessero assumere nei confronti del personale docente e ATA. 

 Anche in relazione ai criteri concernenti i Dirigenti scolastici, si ritrovano i caratteri della non legittimazione del comportamento amministrativo dell’amministrazione, posto che: 

1.l’Amministrazione procederà in ogni caso alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti dall’art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’ Area V. Con riferimento agli incarichi in essere, la nota MIUR prevedeva, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riguardo al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato.  

2.Negli altri casi il direttore dell’Ufficio scolastico regionale deve motivare le condizioni che determinerebbero la risoluzione del rapporto di lavoro, nel quadro degli effetti degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica ed alla esigenza di evitare il determinarsi di situazioni di esubero riguardanti il personale della scuola. 

 

Condizione, questa, ancora non determinata in Sicilia, né da comunicazioni riguardanti gli effetti della razionalizzazione della rete scolastica, né da dati ed elementi che possano dare chiarimenti in tale direzione. 

In ogni modo, anche in questo caso, la circolare relativa faceva riferimento al triennio già citato per evidenziare eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato. 

3. Riteniamo pertanto che debbano essere verificate singolarmente le posizioni dei dirigenti della scuola anche in direzione dei contratti di lavoro sottoscritti che, ove fossero triennali, porrebbero seri dubbi di risoluzione. 

Salvatore Indelicato





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-2476578.html