Risposta al preside Indelicato su orario di lavoro, di servizio, di disponibilità... dei docenti
Data: Sabato, 25 febbraio 2012 ore 08:30:00 CET
Argomento: Opinioni


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Egr. Preside Indelicato, in merito al suo articolo “Orario di lavoro, di servizio, di disponibilità; ferie natalizie, pasquali, estive e bianche dei docenti”, pubblicato ieri su codesto sito internet, mi preme fare qualche precisazione. Preso atto del fatto che i giorni di ferie di cui godono i docenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche sono 32, non è affatto vero che, chiuse le lezioni, i docenti se ne stanno a casa, come sembra evincersi dal suo articolo. Gli stessi, infatti, sono in servizio per tutti gli adempimenti di natura collegiale e/o legati allo svolgimento della funzione docente.
Il CCNL, verso il quale Lei sembra nutrire una profonda avversione, tanto da invocarne l'eliminazione (e ci sarebbe da chiedersi il perchè, considerato che anche i diritti garantiti dal CCNL sono sacrosanti alla stregua delle ferie.

Indubbiamente, è possibile migliorarlo, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio, ma eliminarlo vorrebbe dire introdurre un regime di potere assoluto da parte di certi dirigenti che rischierebbero di trasformare le istituzioni scolastiche in autentici feudi) stabilisce che, ultimate le attività didattiche, i docenti restano in servizio per espletare i compiti di cui riferivo sopra.
In realtà, si finge continuamente di ignorare (ma io per primo ne sono testimone) che molti dirigenti , specie del primo ciclo, impongono ai docenti di andare a scuola per 4 ore al giorno, 5 giorni la settimana con i pretesti più assurdi (riordino della biblioteca, funzioni amministrative, sistemazione delle aule...) mansioni non previste da nessun contratto che, invece, stabilisce che, in assenza della classe ed esaurite le 40 ore + 40, i docenti non hanno alcun obbligo lavorativo (articoli 27 e 28 del CCNL).
Da qui deriva il concetto di “disponibilità”, intesa come mera divisione tra i il “monte ore” (chiamiamolo così) obbligatorio previsto dal contratto e quelle che, a qualsiasi titolo, la scuola dovesse ritenere utili far svolgere al docente (fermo restando che, trattandosi di ore eccedente, andrebbero retribuite con il fondo d'istituto). Lo stesso MIUR, intervenendo sulla questione con nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, afferma che la presenza dei docenti a scuola nel periodo estiva sarebbe "puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico”. Chiarita questa faccenda, che, a mio modesto avviso, non era stata posta nei termini più consoni, veniamo al famigerato “decreto Brunetta”. Vero è che tale decreto vale anche per la scuola, che delega al dirigente scolastico la gestione delle risorse umane e che quanto stabilito in esso vale anche per il CCNL.

Ma è altrettanto vero che se la legge va applicata, non è detto che sia equa e giusta. Infatti, diversi tribunali (da quello di Nuoro a quello di Bologna, da quello di Livorno a quello di Genova) hanno condannato per condotta antisindacale diversi dirigenti scolastici che avevano negato la pratica della contrattazione sindacale proprio in relazione all' art. 6 del CCNL. In particolare, il giudice del lavoro di Nuoro afferma che le materie previste dall’art. 6 del Ccnl, in particolare lettere i), h) ed m), non sono ricomprese tra quelle riservate dall’ex art. 5 (Potere di Organizzazione) della legge Brunetta alle autonome decisioni degli organi preposti alla gestione, ma “sono materie che non riguardano l’organizzazione strettamente intesa – scrive il tribunale di Nuoro – bensì i criteri generali e le modalità di attuazione delle decisioni organizzative poste a monte della contrattazione collettiva, e che involgono aspetti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, in relazione ai quali la necessità di trasparenza delle scelte e quella di una contrattazione concertata si pone come diretta conseguenza dei principi di legalità e buona amministrazione costituzionalmente tutelati. Sono, più precisamente, materie nelle quali la contrattazione non interferisce con le decisioni organizzative del Dirigente Scolastico, ma concerne criteri e modalità di attuazione delle stesse”.

In altri termini, viene meno l'applicazione di queste norme al vigente CCNL, con conseguente, grave rischio di condanna per condotta antisindacale da parte di quei dirigenti scolastici troppo zelanti che volessero applicarla. Dunque, non c' è, come asserito nell'articolo, nessuna invasione di campo del CCNL rispetto al decreto 159, ma, per i tribunali, è vero l'esatto contrario! Entro tale quadro giuridico-normativo occorre, a mio parere, inquadrare la questione del progetto proposto dalla scuola milanese che, se il collegio non ha facoltà di respingere in quanto ciò non rientra nelle proprie mansioni, lo stesso andrebbe retribuito con il fondo d'istituto. E' appena il caso di ricordare in quale grave situazione economica si trovino le scuole della penisola, il che suggerirebbe un uso più adeguato delle esigue risorse disponibili. Quanto ai costi legati alla retribuzione del periodo estivo, non conosco nessun docente che guadagni 100 euro al giorno (per quanto mi riguarda, sono esattamente alla metà, chiederò lumi alla ragioneria territoriale dello Stato...), dunque i calcoli relativi alla spesa non adoperata cui si fa riferimento nell'articolo, andrebbero dimezzati.

Né è possibile considerare alla stessa stregua il personale docente e ATA (anzi risulta pretestuoso), non già per motivi altezzosi, ma semplicemente perchè il CCNL assegna ai due profili, compiti completamente diversi che vanno espletati con modalità (anche orarie) diverse. Se poi proprio vogliamo parlare di scandalo, scandalizziamoci per una scuola pubblica priva di fondi anche per garantire un servizio di qualità con i requisiti minimi (non parliamo dell'ampliamento dell'offerta formativa previsto dalla legge 440/97), che vede morire i propri alunni sotto le macerie di istituto vetusti, che divide le classi per non nominare i supplenti, che non garantisce il tempo scuola scelto dalle famiglie perchè l'organico è bloccato dalla legge 133/08 (prendendo in giro tutte le famiglie italiane), che forma i docenti di lingua inglese con corsetti online pur di tagliare i docenti specialisti , che sfrutta sfacciatamente, anche per decenni, il personale precario (una vergogna che non ha eguali in nessun Pese civile) e che viene delegittimata da chi la dovrebbe sostenere e difendere e invece chiama i suoi dipendenti fannulloni.

Carlo Priolo
carlo_priolo@virgilio.it






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