L’assunzione diretta dei prof? Cari sindacati, la Costituzione dice sì...
Data: Martedì, 21 febbraio 2012 ore 13:22:05 CET
Argomento: Ufficio Scolastico Regionale


Si tratta, com’è ovvio, di due obiezioni che si muovono su due piani completamente diversi. La prima, quella circa l’incostituzionalità, è completamente infondata, come ora si cercherà di dimostrare. La seconda apre una diversa e più delicata questione e merita di essere esplorata sino in fondo. Ma cominciamo dalla prima, assumendo precisamente quanto è scritto nel pdl all’art. 8 su quello che potremmo definire il punto incriminato, e cioè laddove si legge:
Occorre superare questo modello di scuola: oggi il reclutamento dei docenti, la loro assegnazione alle scuole, i percorsi di carriera, sono governati da meccanismi che mescolano precarietà e inamovibilità, senza un legame con le esigenze educative, con meriti e capacità.
Con questa proposta si consentirebbe alle scuole statali di reclutare il personale docente con un concorso di istituto che realizza l’incrocio diretto fra domanda e offerta: si tratterebbe quindi di una forma di valorizzazione dell’autonomia scolastica legata al progetto didattico di ciascun istituto. I criteri del bando di concorso per il reclutamento sono stabiliti dalla Giunta regionale previa intesa con il Governo.
L’accordo con il Governo punterà da un lato a valorizzare gli elementi fondamentali per garantire i livelli minimi di prestazione di un’offerta unitaria a livello nazionale e dall’altro a favorire un dinamismo che porti a una diversificazione di progetti didattici coerenti con i fabbisogni richiesti dai percorsi di istruzione successivi e dalle richieste del mercato del lavoro, anche locale
”.
Difficile, dato il contesto della norma, comprendere dove stia l’incostituzionalità poiché essa non contrasta con nessuna delle norme costituzionali che si occupano dell’istruzione.
Non contrasta con l’art. 33 poiché fa salva la competenza statale esclusiva a dettare le norme generali sul reclutamento: l’intesa tra Regione e Governo, infatti, non potrà mai derogare alla legislazione nazionale in vigore poiché è una fonte non abilitata a ciò.
Non contrasta con l’art. 97 poiché non fa saltare la previsione del concorso pubblico per accedere ad una pubblica amministrazione. In caso di intesa, infatti, per accedere all’insegnamento vi sarà pur sempre un concorso pubblico, non più gestito dall’amministrazione statale centrale ma dalle scuole.

Non contrasta con l’art. 117 perché questo da un lato attribuisce alle Regioni la competenza legislativa concorrente sull’istruzione, e dall’altro costituzionalizza l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il pdl, al contrario, si muove proprio in questa linea e cioè nella direzione che la competenza delle Regioni non deve prevaricare l’autonomia delle scuola, semmai valorizzarla.
Non contrasta con l’art. 116 che prevede l’ipotesi di intese ad hoc tra Stato e singola Regione anche sul tema dell’istruzione, dettando, peraltro, un procedimento lungo e complesso per la realizzazione della stessa intesa.
Non si capisce, dunque, dove stia l’incostituzionalità, se non in una ormai retorica posizione secondo cui quando qualcosa non piace o è incostituzionale o non lo vuole l’Unione europea.
Sarebbe opportuno in un momento di rigore, bene impersonato dal governo tecnico, che chi assume tali posizioni si facesse carico dell’onere di dimostrarle in maniera puntuale e non sollevando ogni volta fuorvianti polveroni.
In realtà la vera questione è un’altra ed è strettamente connessa con l’inattuazione del Titolo V. Detto in estrema sintesi, il progetto di legge della Regione Lombardia non è attuabile se non all’interno di un contesto normativo che finalmente sblocchi l’attuazione del Titolo V attraverso il reale trasferimento dallo Stato alle Regioni (tutte le Regioni) delle funzioni amministrative e delle relative risorse per la gestione della materia dell’istruzione.
Al di fuori di tale contesto la singola intesa tra Regione Lombardia e Governo è ovviamente possibile, poiché lo consente l’art. 116, ma non avrebbe l’impatto che invece sarebbe necessario per scuotere l’intero sistema e modificarlo sulla base di una constatazione tanto semplice quanto difficile da realizzare. È certamente indispensabile modificare un sistema di reclutamento del personale docente che continua ad essere gestito senza alcuna attenzione alle reali necessità delle scuole e alle esigenze del sistema scolastico nel suo complesso. Ciò impedisce che si possa parlare veramente di valutazione (come si può valutare un dirigente che non può selezionare realmente il corpo docente; come si può valutare il miglioramento di una scuola se la variabile del fattore umano è totalmente etero diretta...); di assunzione di responsabilità, di governance ordinata del sistema, di reti di scuole, eccetera.
Da questo punto di vista bene ha fatto la Regione Lombardia a riproporre la questione dell’attuazione del Titolo V (siamo a 10 anni dalla revisione costituzionale del 2001 e le norme non sono ancora state attuate!). Bene ha fatto il ministro Profumo a non aver paura di aprire finalmente la partita. 

Ora è chiaro che il vero problema è come si strutturerà realmente tale attuazione. Ad avviso di chi scrive essa dovrebbe marciare decisamente nella direzione di una fortificazione strutturale dell’autonomia delle scuole utilizzando lo strumento delle reti, rimodulando i poteri locali in funzione dell’autonomia e, soprattutto, riformando il “centro” e cioè l’amministrazione statale centrale e periferica. Nessun sistema moderno ha un’amministrazione scolastica come la nostra, ancora ferma ai modelli organizzativi degli anni Cinquanta strutturati in maniera piramidale e verticistica in cui la fa da padrona la circolare amministrativa.
C’è da augurarsi che questo governo abbia anche il tempo – perché il coraggio non pare mancare – di affrontare finalmente tale questione.

Annamaria Poggi - www.ilsussidiario.net





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