Il calendario scolastico travolto dalla neve - I giorni e le ore: validità dell’anno scolastico
Data: Luned́, 20 febbraio 2012 ore 09:36:14 CET
Argomento: Redazione


Le norme di legge prevedono l’obbligo di frequenza delle lezioni per almeno tre quarti del monte ore annuo. Nel regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009)  è richiesta la presenza in ore di lezioni, anche perché nella scheda-curriculum vengono indicate le ore per ciascuna disciplina in base all’orario annuo previsto per ciascun Istituto.
La circolare n. 120 del 3 marzo 2011, ha fornito criteri per una corretta applicazione della norma, precisando, tra l’altro, che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Nelle scuole del Centro Nord, colpite dalla neve  ci si chiede , con grande zelo e rispetto delle norme  se l’emergenza neve si può considerare caso eccezionale rientrante nella competenza nella definizione della deroga da parte dei singoli istituti?
La risposta che si ritiene di dare  nello spirito della legge e nella prassi di buon senso, fatta salva l’autonomia della scuola  è quella che: “spetta alle singoli istituzioni scolastiche definire i casi di deroga e  le assenze per causa di forza maggiore e  certamente  quelle dovute alla neve, possono essere incluse a pieno titolo nella deroga.
Al fine di evitare complicazioni,  è opportuno suggerire che i collegi dei docenti si pronuncino per integrare eventualmente precedenti deroghe circoscritte soltanto a motivi di salute.
Più che la forma ed il conteggio delle ore e ei giorni occorre puntare sulla qualità dell’istruzione e l’intensità del processo insegnamento-apprendimento.
La norma della non ammissione di un alunno alla classe successiva  non è da considerasi un’arma dei docenti, per giustificare la bocciatura di alcuni studenti difficili,  ma una reale ed obiettiva constatazione  del fatto che l’alunno, non avendo  fruito del servizio scolastico,  non è pervenuto agli obiettivi prefissati,   e pertanto il consiglio di classe  ritiene di  non ammetterlo alla classe successiva in assenza dei requisiti necessari .
Nella logica del servizio all’alunno una didattica personalizzata  e guidata per il conseguimento  e lo sviluppo delle competenze di base, nella scuola dell’obbligo, potrà benissimo sopperire alle carenze dei giorni e delle ore.

Giuseppe Adernò
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