Nuova condanna del Miur per abuso dei contratti TD dal Giudice di Torino - Stabilizzazione Scatti 31 Agosto
Data: Giovedì, 16 febbraio 2012 ore 09:00:00 CET
Argomento: Sindacati


Un altro precario ricorrente patrocinato dall’Anief ottiene risarcimento per 15.000 euro tra scatti di anzianità, reiterazione dei contratti, spese legali. Si ricorda per chi non ha mai ricorso (anche se di ruolo) che la lettera interruttiva per impugnare i contratti scaduti deve essere inviata entro il 29 febbraio 2012. Ancora possibile ricorrere per ottenere giustizia. Anche i colleghi di ruolo possono ottenere la differenza retributiva, in termini di scatti di anzianità, per gli anni di precariato svolti dal 2001. Anief giornalmente sbanca l’amministrazione colpevole di aver fatto cassa sui precari nell’indifferenza dei sindacati rappresentativi, negli ultimi venti anni. Non passa giorno che una sentenza del Giudice del lavoro non trasformi un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o condanni il Miur al risarcimento danni per abuso di contratti TD, oltre alla liquidazione della differenza retributiva per i mancati scatti di anzianità durante gli anni di precariato o pre-ruolo, illegittimamente non attribuiti.

La causa dell’invecchiamento del corpo docente, infatti, nella scuola è da attribuire alla perversa politica di reclutamento attuata dall’amministrazione in questi ultimi venti anni, senza alcuna protesta dei sindacati rappresentativi, tesa a precarizzare il rapporto di lavoro e a ritardare l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani abilitati (basta pensare ai 100.000 abilitati presso le SSIS negli ultimi dieci anni) con il ricorso sistematico alla supplenza, in luogo dell’assunzione in ruolo, per il funzionamento ordinario delle scuole. La stessa ex-maggioranza di Governo ha cercato di coprire questo abuso nello specificare che nella scuola non si applicherebbe la direttiva comunitaria; peccato che il diritto comunitario afferma esattamente il contrario: una norma di legge interna in contrasto con la direttiva UE è disapplicabile dai giudici nazionali; una sentenza della Corte Europea è vincolante per tutti i giudici nazionali. L’Europa non può essere presa come scusa soltanto per operare i tagli…

Ed ecco che allora quando l’avv. Rinaldi dell’Anief Piemonte si rivolge al giudice Ciocchetti di Torino, ottiene l’8 febbraio 2012 ancora una nuova sentenza che attribuisce al ricorrente precario patrocinato 3.784,49 euro come differenza retributiva per i mancati scatti, 8.932,00 euro pari a cinque mensilità dell’ultimo stipendio come risarcimento danni per mancata stabilizzazione e 1.500 euro come spese legali.

La giustizia è anche di questo mondo. I precari che hanno sete di giustizia possono sempre rivolgersi all’Anief per ottenere i mancati scatti di anzianità, la stabilizzazione, il risarcimento danni per la condanna della reiterazione dei contratti TD, la trasformazione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto.

IMPORTANTE: Sia i precari che richiedono la stabilizzazione, sia i colleghi di ruolo che insieme ad essi richiedono le mensilità estive di luglio e agosto, per i contratti su posti vacanti e disponibili avuti al 30 giugno, devono inviare la lettera interruttiva all’amministrazione, per raccomandata, entro il 29 febbraio 2012. Secondo i giudici del Tribunale del lavoro di Milano, infatti, a seguito dell'introduzione dell’art. 2, c. 54, del D. L. 225/2010 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011, è stata posticipata l’efficacia del termine decadenziale del 24 gennaio 2011 introdotto dalla legge 183/2010 per l’impugnazione dei contratti scaduti che prevedono il licenziamento, per ritardare gli effetti preclusivi della nuova norma introdotta. Si può ricorrere se entro questo mese si invia la lettera interruttiva.

I colleghi di ruolo o precari che reclamano, invece, gli scatti di anzianità mai percepiti per gli anni di precariato o di pre-ruolo svolti negli ultimi dieci anni, si devono affrettare indipendentemente dalla lettera interruttiva. Si ricorda, infatti, che il termine risarcitorio per la liquidazione del danno, secondo diverse sentenze dei tribunali del lavoro, è da ritenersi decennale.

Anief.it





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-2476307.html