Nuova condanna del Miur per abuso dei contratti TD dal Giudice di Torino - Stabilizzazione Scatti 31 Agosto
Data: Giovedì, 16 febbraio 2012 ore 09:00:00 CET Argomento: Sindacati
Un altro precario
ricorrente patrocinato dall’Anief ottiene risarcimento per 15.000 euro
tra scatti di anzianità, reiterazione dei contratti, spese legali. Si
ricorda per chi non ha mai ricorso (anche se di ruolo) che la lettera
interruttiva per impugnare i contratti scaduti deve essere inviata
entro il 29 febbraio 2012. Ancora possibile ricorrere per ottenere
giustizia. Anche i colleghi di ruolo possono ottenere la differenza
retributiva, in termini di scatti di anzianità, per gli anni di
precariato svolti dal 2001. Anief giornalmente sbanca l’amministrazione
colpevole di aver fatto cassa sui precari nell’indifferenza dei
sindacati rappresentativi, negli ultimi venti anni. Non passa giorno
che una sentenza del Giudice del lavoro non trasformi un contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato o condanni il Miur al
risarcimento danni per abuso di contratti TD, oltre alla liquidazione
della differenza retributiva per i mancati scatti di anzianità durante
gli anni di precariato o pre-ruolo, illegittimamente non attribuiti.
La causa dell’invecchiamento del corpo docente, infatti, nella scuola è
da attribuire alla perversa politica di reclutamento attuata
dall’amministrazione in questi ultimi venti anni, senza alcuna protesta
dei sindacati rappresentativi, tesa a precarizzare il rapporto di
lavoro e a ritardare l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani
abilitati (basta pensare ai 100.000 abilitati presso le SSIS negli
ultimi dieci anni) con il ricorso sistematico alla supplenza, in luogo
dell’assunzione in ruolo, per il funzionamento ordinario delle scuole.
La stessa ex-maggioranza di Governo ha cercato di coprire questo abuso
nello specificare che nella scuola non si applicherebbe la direttiva
comunitaria; peccato che il diritto comunitario afferma esattamente il
contrario: una norma di legge interna in contrasto con la direttiva UE
è disapplicabile dai giudici nazionali; una sentenza della Corte
Europea è vincolante per tutti i giudici nazionali. L’Europa non può
essere presa come scusa soltanto per operare i tagli…
Ed ecco che allora quando l’avv. Rinaldi dell’Anief Piemonte si rivolge
al giudice Ciocchetti di Torino, ottiene l’8 febbraio 2012 ancora una
nuova sentenza che attribuisce al ricorrente precario patrocinato
3.784,49 euro come differenza retributiva per i mancati scatti,
8.932,00 euro pari a cinque mensilità dell’ultimo stipendio come
risarcimento danni per mancata stabilizzazione e 1.500 euro come spese
legali.
La giustizia è anche di questo mondo. I precari che hanno sete di
giustizia possono sempre rivolgersi all’Anief per ottenere i mancati
scatti di anzianità, la stabilizzazione, il risarcimento danni per la
condanna della reiterazione dei contratti TD, la trasformazione dei
contratti dal 30 giugno al 31 agosto.
IMPORTANTE: Sia i precari che richiedono la stabilizzazione, sia i
colleghi di ruolo che insieme ad essi richiedono le mensilità estive di
luglio e agosto, per i contratti su posti vacanti e disponibili avuti
al 30 giugno, devono inviare la lettera interruttiva
all’amministrazione, per raccomandata, entro il 29 febbraio 2012.
Secondo i giudici del Tribunale del lavoro di Milano, infatti, a
seguito dell'introduzione dell’art. 2, c. 54, del D. L. 225/2010 (c.d.
Decreto Milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011, è stata
posticipata l’efficacia del termine decadenziale del 24 gennaio 2011
introdotto dalla legge 183/2010 per l’impugnazione dei contratti
scaduti che prevedono il licenziamento, per ritardare gli effetti
preclusivi della nuova norma introdotta. Si può ricorrere se entro
questo mese si invia la lettera interruttiva.
I colleghi di ruolo o precari che reclamano, invece, gli scatti di
anzianità mai percepiti per gli anni di precariato o di pre-ruolo
svolti negli ultimi dieci anni, si devono affrettare indipendentemente
dalla lettera interruttiva. Si ricorda, infatti, che il termine
risarcitorio per la liquidazione del danno, secondo diverse sentenze
dei tribunali del lavoro, è da ritenersi decennale.
Anief.it
|
|