Le norme sui permessi elettorali e per lo svolgimento della campagna elettorale
Data: Mercoledì, 08 febbraio 2012 ore 15:02:29 CET Argomento: Redazione
Nella
prossima primavera si terranno le elezioni amministrative, attese da
molte comunità locali e da tanti colleghi. Esaminiamo, in sintesi, la
legislazione vigente in materia che regola i permessi elettorali per il
personale scolastico. Il personale docente ed Ata con contratto a tempo
indeterminato, per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità
di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee, può
richiedere, cumulativamente, tre giorni di permesso retribuito previsti
per motivi personali o familiari nonché, per i soli docenti, dei sei
giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del
24.7.2004. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del
17.4.1996 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione
Pubblica che faceva riferimento all’art. 21, 3° comma del CCNL del
4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2003.
Pertanto, sia il personale Ata che il personale docente con contratto a
tempo indeterminato può beneficiare di 3 giorni di permesso retribuito
(+ i 6 di ferie per i docenti chiesti sempre come permessi) per lo
svolgimento della campagna elettorale. Il personale docente e Ata
assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico
(fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche
(fino al 30 giugno) può fruire invece di 6 giorni di permesso senza
retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 del CCNL 2003.
Inoltre, il personale docente ed Ata, sia quello con contratto a tempo
indeterminato sia quello con contratto a tempo determinato per tutto
l’anno, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2003, possono fruire di un
ulteriore periodo di aspettativa con la perdita sia della retribuzione
sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il
relativo periodo.
DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE
OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE,
SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI
RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche
temporaneo) chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per
le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni
comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni
referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato
dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è
riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.
L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente,
scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in
occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del
referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori della scuola impegnati
a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo
l’attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge
361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni
lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche
se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso
da quello di impegno ai seggi.
Il personale docente e Ata, componenti del seggio elettorale o
rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse,
hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di
impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il dirigente
scolastico, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento
della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al
recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il
sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale
prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali,
nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a
casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali
(se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato
è lavorativo), salvo diverso accordo con il Dirigente Scolastico, in
forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e
prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è
precetto costituzionale” (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la
mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno
dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto
al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non
potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle
quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l’amministrazione si dovesse rifiutare di concedere l'immediata
fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di
servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento
(ovvero il pagamento) successivamente e, comunque, non oltre il
corrente anno scolastico.
PERMESSO RETRIBUITI PER ESERCITARE IL
DIRITTO DI VOTO
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale
dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso
retribuito per recarsi a votare in Comune diverso da quello della sede
di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1967, n. 361, è
previsto solo nell’ipotesi in cui il docente risulti trasferito di sede
nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto
nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di
residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste
elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al docente va riconosciuto il
permesso per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo
stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati,
comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti
da e per le isole.
ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE
SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L’ATTIVITÀ
LAVORATIVA
Il personale che non si trova nella situazione descritta sopra al punto
precedente e cioè che abbia mantenuto la residenza in comune diverso da
quello di servizio senza richiedere il cambio di residenza, non può
beneficiare del permesso elettorale.
E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere
- permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di
residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo
il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire, a tale
scopo, di 1 o 2 giorni di permesso retribuito di cui all’art. 15 c. 2
del Ccnl/03 (3gg. + 6 di ferie per i docenti a tale scopo) se non
ancora utilizzati.
AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI
VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA
ELETTORALE
Il lavoratore avrà poi cura di presentare la tessera elettorale,
timbrata dalla sezione, che attesti l’avvenuto esercizio del diritto di
voto.
Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della
Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle
disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei
diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti
miranti ad ostacolarlo.
Coraggio, allora, anche da queste parti, la primavera è vicina!!!
Angelo
Battiato (inviato speciale a Brescia)
angelo.battiato@istruzione.it
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