Tar Piemonte – Pretesa allo scorrimento della graduatoria: criteri di riparto della giurisdizione.
Data: Martedì, 31 gennaio 2012 ore 07:14:38 CET Argomento: Giurisprudenza
Spetta al giudice
ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri
allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo
svolgimento della procedura concorsuale.
La giurisdizione è del giudice amministrativo solo se la pretesa allo
scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla contestazione
della decisione dell’amministrazione di indire un nuovo concorso invece
di procedere con lo scorrimento della graduatoria.
A medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni unite
della Corte di Cassazione ritenendo che appartiene alla giurisdizione
del g.o. la controversia relativa alla domanda avanzata dal candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al
riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del
concorso espletato: infatti, in tal caso si fa valere, al di fuori
dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”;
solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia
consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di
indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio
del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una
situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al g.a. ai
sensi dell’art. 63, comma 1, d.lg. n. 165/2001.
(da http://www.dirittoscolastico.it)
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