Concorso DS: gli idonei possono vantare diritti acquisiti ?
Data: Domenica, 29 gennaio 2012 ore 08:57:32 CET
Argomento: Redazione


Qualche mese fa Secondo Amalfitano, presidente di Formez Italia, società incaricata dal MIUR di gestire l'estrazione dei quesiti e la successiva correzione delle prove di preselezione al concorso per Dirigenti Scolastici dichiarava. "La prova preselettiva si è svolta in contemporanea in tutta Italia e tutto si è svolto alla perfezione. Le 40 persone della task force, che ha assistito telefonicamente i presidenti delle commissioni di vigilanza, hanno assicurato il costante monitoraggio di ciò che succedeva in ciascuna delle 113 scuole sede di prova. Non sono mancate piccole disfunzioni che non hanno prodotto alcun danno sul corretto andamento della prova. Il ritardo di somministrazione delle prove  è legato all'allineamento di tutte le scuole d'Italia rispetto al segnale di partenza. Abbiamo svolto nel tempo di una normale mattinata di scuola una selezione per circa 32 mila candidati. Siamo più che soddisfatti". Quindi la società Formez Italia, pur ricordando al suo presidente che la perfezione non è di questo mondo, era ed è soddisfatta, gli idonei alla prova preselettiva, nella loro performance mnemonica, pure, gli esclusi, abituati ad altre logiche di selezione professionale, e che in questa prova hanno fatto da comparsa con il ruolo di vittime predestinate, non lo sono. Dopo le ultime ordinanze del Consiglio di Stato  n. 64/2012 e n. 67/2012, la soddisfazione degli idonei, e la insoddisfazione degli esclusi sembrano fondersi tutte insieme in una ansiogena sensazione per la grande incertezza sul futuro iter concorsuale. Gli esclusi dopo tante batoste da ordinanze amministrative, si sono psicologicamente rinvigoriti dall’accertamento ufficiale dell’errore da parte del CdS, gli idonei, lanciati verso le prove orali, si difendono invocando i diritti acquisiti dalle molte prove già sostenute. Ma esistono veramente questi diritti acquisiti ? In materia di pubblici concorsi solo l'approvazione della graduatoria segna un discrimine, in quanto idonea a far sorgere un diritto soggettivo dei vincitori all'assunzione. Pertanto, se l'amministrazione dovesse revocare il bando di un concorso, la controversia avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della revoca difficilmente  vedrebbe soccombere, ad esempio, nel caso del concorso per Dirigenti Scolastici, il MIUR.  La Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di revocare  un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i partecipanti vantano una mera aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990. Tutto questo viene ben esposto nella Sentenza  n. 4554,  1 agosto 2011 del Consiglio di Stato, Sezione 3.

Aldo Domenico Ficara
aldodomenicoficara@alice.it





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