Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – D.M. 10.11.2011, n. 104 -
Data: Venerdì, 27 gennaio 2012 ore 08:16:42 CET Argomento: Ministero Istruzione e Università
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per
l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III
Oggetto: Graduatorie di circolo e
d’istituto di terza fascia del personale ATA – D.M. 10.11.2011, n. 104 -
Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla valutazione di
certificazioni I.C.L. nell’ambito della procedura per la formulazione
delle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia del personale
ATA di cui al D.M. 10.11.2011, n. 104 –
Nel merito si richiama la nota 9319 del 14.11.2011 che fa espresso
riferimento alle istruzioni operative già impartite con nota 1603 del
24.02.2011, in particolare alla lettera F, relative alle graduatorie
permanenti del personale ATA , Si ribadisce, pertanto, che tutte le
certificazioni concernenti le sigle EIPASS , I.C.L. e PEKIT sono
riconducibili anche alla procedura in oggetto indicata e, come tale,
trovano collocazione, ai soli fini della valutazione, nel punto 4 della
tabella A/1 allegata al citato D.M. 104/2011.
Facendo seguito, poi, alle numerose segnalazioni pervenute dalle
istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in
oggetto, si ritiene di dover precisare che nelle allegate tabelle al
D.M. 104/2011 l’espressione letterale “(fino ad un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico)” va intesa nel senso che il calcolo
(punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito
esclusivamente ad anno scolastico.
Fermo restando il criterio temporale di calcolo innanzi enunciato, nel
caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è
considerata mese intero e come tale valutata.
Se, invece, risulti una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15,
essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito
alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato
ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.
Si ribadisce,altresì, che, qualora il servizio sia stato prestato in
scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali
autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o
sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali
pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio
è ridotto alla metà.
Si richiama all’attenzione, infine, che nei confronti di tutti i
candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i
valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli
indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato tale
servizio.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
redazione@aetnanet.org
|
|