Concorso dirigenti: due clamorose ordinanze del Consiglio di Stato incarbugliano in maniera irreversibile la procedura concorsuale
Data: Lunedì, 23 gennaio 2012 ore 17:45:12 CET
Argomento: Opinioni


Una lista di TAR aditi dagli esclusi dalla procedura concorsuale a dirigenti scolastici nella fase delle prove preselettive e delle prove scritte aveva adito con procedura d’urgenza vari tribunali amministrativi d’Italia per ottenere la famosa “ cautelare “ presentando la quale davanti a una commissione di esame si aveva titolo a sedersi al tavolo e fare le prove preselettive e scritte.
E in questa fase apriti cielo: ogni tribunale ha disposto per come ha voluto secondo gli umkori del momento fornendo provvedimenti cautelari a caso e secondo gli umori mattutini dei giudici che non si leggono le carte e sentenziane secondo il “ fumus bonis iuris “ che in Italia equivale al fumus di arrosto.
E come al solito gli esclusi da questa prima fase hanno avuto la possibilità di ricorrere all’appello e cioè al Consiglio di Stato che è l’istanza immediatamente sopra i TAR.
Tanto in Italia niente si conclude e tutto si dilata e si differisce a gradi successivi e interminabili di giudizio e di giudici diversi ognuno dei quali non tiene conto di alcun consolidato e sentenzia secondo scienza e coscienza individuali.
E proprio in questo secondo grado, sempre del cautelare ricordiamolo, perché ancora si deve arrivare al merito; e il merito può non tenere conto del cautelare perché nel nostro ordinamento equivale a un mondo a parte e quindi può prescindere anzi quasi costantemente prescinde da quanto deciso nel cautelare; ebbene in questo appello sul cautelare il Consiglio di Stato da ragione a un gruppo di ricorrenti che erano stati esclusi nel primo grado e che invece andavano ammessi.
Incredibile!
E come la mettiamo ora che le prove si sono svolte e che quindi questi signori non vi hanno potuto partecipare?
Facciamo una sessione suppletiva solo per loro come si fa agli esami di maturità?
E se le ordinanza dovessero continuare a pioggia facciamo una prova suppletiva al mese sino a quando il Consiglio di Stato non esaurisce la batteria di appelli?
Oppure si azzera tutto e si ricomincia daccapo come al gioco dell’oca?
Leggete bene il dispositivo dell’ordinanza del CdS n. 67 dell’11.1.2012 che dice:
Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, l’appellante dott. Cristofari avrebbe potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.
Considerato, tuttavia, che dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per l’appellante dott. Cristofari (il quale aveva totalizzato 75 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori.
Tenuto anche conto del fatto che gli interessata hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione;
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione dell’appellante dott. Cristofari.
Respinge l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.
Spese compensate.
Il pallino passa ora al neoministro Profumo che si trova dinanzi a una scelta difficile e cioè mettere delle pezze continue alla procedura con le sessioni suppletive oppure azzerare tutta la procedura e rinnovarla ex novo.
Salvatore Indelicato







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