Tribunale di Modica: il dipendente in distacco sindacale totale non è incompatibile con il ruolo di componente eletto della R.S.U. della scuola.
Data: Lunedì, 23 gennaio 2012 ore 08:56:47 CET Argomento: Normativa Utile
L’esclusione del
candidato deve necessariamente precedere la votazione, non solo in
quanto ciò viene previsto dalla normativa in materia, ma anche per
l’evidente ragione che, diversamente opinando, si finisce, come è
accaduto nel caso, di specie, per falsare irrimediabilmente lo stesso
congegno elettorale, e per stravolgere la volontà dei titolari
dell’elettorato attivo.
L’esercizio dell’elettorato passivo, viene riconnesso esclusivamente
all’esistenza del rapporto organico con l’Ente, rapporto che deve
essere a tempo indeterminato (sia pure anche parziale).
Tanto si ricava anche dal tenore dell’art. 141 del CCNL, a mente del
quale “il periodo trascorso dal personale della scuola (…) in posizione
di distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione fuori ruolo,
con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola”.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-modica-sentenza-n-235-del-30-11-10/
(per leggere le sentenze)
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