Concorso dirigente scolastico: una polveriera pronta a esplodere
Data: Lunedì, 26 dicembre 2011 ore 09:02:10 CET
Argomento: Sindacati


Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che pure ha respinto la richiesta di ammissione alle prove scritte dei non-idonei, si profilano venti di tempesta per chi si è seduto alle prove scritte, viste le diverse censure mosse dai legali che saranno affrontate nel merito. Il ministro, nel frattempo, scarica Formez.
Sono destinate a essere annullate le prove scritte svolte sia dai non-idonei ammessi con riserva dai Tar regionali sia dagli idonei ammessi dal Miur perché la mancata ammissione con riserva agli scritti di tutti gli altri non-idonei ricorrenti al Tar Lazio, per le censure mosse nei ricorsi, secondo i giudici di secondo grado che hanno letto le carte, porterà nel merito, se accertate, l’annullamento di tutta la prova pre-selettiva, delle prove scritte e la rinnovazione delle procedure concorsuali da parte degli idonei e di tutti i non-idonei ricorrenti.                      Pertanto, i ricorrenti devono aspettare ora soltanto le udienze pubbliche di merito dei ricorsi presentati, sia presso il Tar Lazio che il CdS, per sapere quando tale polveriera esploderà, per buona pace di chi si affanna a difendere la scelta del Miur di aver affidato a Formez la somministrazione di quesiti errati o non congrui a quanto previsto dal bando di concorso (quando proprio un quinto di questi quesiti fu ritirato a una settimana prima della prova e quando lo stesso ministro Gelmini dichiarò ai giornali di voler muovere causa al Formez per danni, sconfessando la nomina dei membri incaricati di formulare i quesiti), e di aver inibito il diritto alla difesa in appello, comprimendo i termini di svolgimento delle prove senza attendere, con senno, la camera di consiglio del 20 dicembre fissata dai giudici di secondo grado.
Già, perché vorrà dire qualcosa se sarà il CINECA e non più il FORMEZ a predisporre le prove del futuro concorso per il reclutamento dei docenti, dopo aver organizzato tutti gli ultimi concorsi della pubblica amministrazione. E vorrà dire qualcosa se mentre i giudici di primo grado, in sede cautelare, non hanno rinvenuto incredibilmente alcun fumus, ritenendo non ammissibile la domanda di ammissione con riserva, i giudici di secondo grado, invece, in base alle evidenti carte processuali, hanno prospettato il possibile annullamento del concorso e la rinnovazione delle prove. L’Anief, già in sede di camera di consiglio al Tar Lazio, aveva depositato l’elenco dei ricorrenti con i rispetti punteggi, elenco che era stato proposto anche in CdS. Ora, con l’occasione di depositare entro il 3 gennaio motivi aggiunti con cui segnalare per ogni ricorrente anche le singole risposte che ha sbagliato, si chiederà ai giudici di primo grado l’istruzione di una perizia tecnica su tutti i quesiti somministrati il giorno delle prove pre-selettive, e non soltanto sui 18 da noi censurati, l’annullamento delle prove scritte e una rapida decisione di merito, visti i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato. L’accertamento di un solo quesito errato, a questo punto, farà saltare il banco per colpa di chi si è opposto all’ammissione con riserva degli stessi ricorrenti, non certo dell’Anief che ha sempre chiesto il proseguimento del concorso con l’ammissione con riserva dei non-idonei.
Per quanto riguarda il rinnovo dell’invito rivolto agli idonei a costituirsi ancora ad opponendum da parte di alcune OO. SS., è a dir poco inutile. Si ricorda, infatti, che non è il numero dei contro-interessati a influire sull’esito del contenzioso ma le eventuali contro-deduzioni presenti nella memoria che è già stata presentata dal legale della stessa O. S. che si è costituita in fase cautelare. Per quanto riguarda, invece, i ricorsi presentati dai non-idonei ai Tar regionali, è evidente che quando in camera di consiglio si discuterà la conferma del provvedimento monocratico di ammissione con riserva, questo stesso potrà essere annullato su richiesta sia dell’Avvocatura dello Stato sia del legale di un contro-interessato per incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente in quella fase e per quelle richieste il Tar Lazio, come ha ribadito il Tar Puglia citando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. A tale annullamento potrà essere associata anche una severa condanna alle spese se il ricorrente aveva presentato analogo ricorso al Tar Lazio, non essendo ammesso nel nostro ordinamento giuridico il ricorso in più sedi.

    (da Anief)

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