Tribunale di Lanciano. Sanzione disciplinare annullata per incompetenza del dirigente scolastico.
Data: Venerdì, 16 dicembre 2011 ore 07:48:46 CET
Argomento: Giurisprudenza


Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione sez. lavoro del 5 febbraio 2004 e recentemente ribadito dalla stessa Corte (sentenza n.14628/2010), ha annullato una multa inflitta da un dirigente scolastico ad una collaboratrice scolastica.
Secondo l’art.55 del D. Lgs. 165/2011, il capo della struttura in cui il dipendente lavora è competente unicamente ad irrogare le sanzioni del rimprovero verbale e della censura.
Per quanto riguarda le sanzioni più afflittive (multa, sospensioni, ecc.), la competenza è di un apposito ufficio (UCPD). Ciò vale anche qualora tale ufficio non sia stato istituito; il procedimento instaurato da un soggetto o un organo diverso, è comunque illegittimo e la sanzione irrogata è affetta da nullità.         Secondo la Cassazione, il fatto che il CCNL abbia attribuito al D.S. tale competenza non è sufficiente, in quanto la disciplina stabilita dall’art.55 assume carattere di norma imperativa e, come tale, non derogabile dalla contrattazione collettiva.
A quanto è dato sapere, trattasi della prima applicazione – nel settore scolastico – del principio enunciato dalla Corte di legittimità.
Occorre precisare che il procedimento disciplinare era stato instaurato prima del varo del D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), che ha ampliato i poteri del D.S. in materia disciplinare.
Il MIUR è stato inoltre condannato a pagare 2000 euro di spese processuali.
Avvocato Francesco Orecchioni
     (da  http://www.dirittoscolastico.it/)

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