C’è crisi, cancellata la causa di servizio. Niente più equo indennizzo, spese di degenza e pensione privilegiata al personale che si fa male
Data: Venerdì, 16 dicembre 2011 ore 06:57:11 CET
Argomento: Normativa Utile


I docenti e i lavoratori appartenenti al personale Ata (ausiliari, tecnici e amministrativi) non potranno più fare affidamento su particolari tutele se incorreranno in un infortunio a causa del servizio. L’articolo 6 del decreto Monti (decreto legge 201/2011), infatti, ha cancellato con un colpo di spugna gli istituti dell’accertamento della causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. É prevista, però, una disciplina transitoria che fa salvi i procedimenti in corso.
Ugualmente salvi i diritti degli infortunati per i quali, al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della domanda.
  Il decreto del governo Monti, che è in corso di conversione alla camera e che potrebbe in questo contesto subire delle modifiche, si inquadra in una serie di provvedimenti che hanno ridotto drasticamente gli strumenti di tutela dei lavoratori della scuola. Si pensi all’inasprimento del regime delle sanzioni disciplinari, all’aggravamento dell’onerosità della prestazione per effetto del sovraffollamento delle classi, al blocco dei rinnovo contrattuali e alla decontrattualizzazione della mobilità interna alle scuole.
Quanto all’art.6 del decreto Monti ecco un breve catalogo delle possibili implicazioni.
Infortunio in itinere
La casistica più frequente circa l’applicazione della causa di servizio e degli istituti ad essa collegati si riscontra in riferimento alle lesioni dell’integrità fisica riportate dai lavoratori a causa di incidenti stradali. Incidenti che si verificano con una certa frequenza nel tragitto da casa a scuole e viceversa.
Si tenga presente che la categoria dei docenti e del personale Ata è ad alto tasso di pendolarità. Perché nella scuola è altissimo il tasso dei trasferimenti d’ufficio. Ciò a causa del calo demografico e soprattutto per effetto dei tagli al personale di questi ultimi anni.
Infortuni durante l’attività

Il corollario del sovraffollamento delle classi è l’aumento del rischio di incorrere in infortuni durante l’attività didattica. Si pensi, per esempio, ai rischi per l’incolumità fisica connessi alla necessità di prendersi cura degli alunni portatori di handicap. In modo particolare nei cosi di disturbi del comportamento ( caratteriali) o di patologie mentali
L’equo indennizzo

Non essendo coperti da alcuna assicurazione Inail i docenti, in caso di infortunio per causa di servizio, fruivano dell’equo indennizzo. Una indennità di modesta entità, che costituiva l’unica forma di ristoro patrimoniale in tali casi.

Assenze per malattia

La cancellazione dell’istituto della causa di servizio, comporterà, inoltre, l’impossibilità per il lavoratore infortunato, di giovarsi della relativa esenzione dalla trattenuta Brunetta sulle assenze per malattia.

E in più, le relative assenze saranno conteggiate anche ai fini del raggiungimento del periodo massimo di assenze per malattia superato il quale scatta il licenziamento (periodo di comporto).

No ai rimborsi

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono che il lavoratore infortunato per servizio non potrà più giovarsi dei rimborsi delle spese di degenza.

Fine della pensione privilegiata

Insieme alla cancellazione di tutti questi istituti il decreto Monti ha passato anche un colpo di spugna sulla pensione privilegiata. Si tratta di una particolare forma di pensione che veniva corrisposta ai lavoratori che, sempre a causa del servizio, avessero contratto invalidità o infermità di tale gravità da non poter più svolgere le mansioni. E dunque si applicava nel caso in cui la cessazione dal servizio risultasse necessitata. Non era previsto dunque alcun limite di età o di contribuzione e l’importo veniva calcolato in due modi. Se l’infortunio era talmente grave da essere iscritto nella tabella A allegata alla legge 834/81, la pensione veniva calcolata come se il lavoratore avesse svolto materialmente 40 anni di servizio. Nei casi meno gravi, invece, la pensione veniva in parte decurtata, ma in ogni caso non poteva essere di importo inferiore agli 8/10 dell’importo massimo (art.65 dpr 1092/73).
                (http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com/-di Antimo Di Geronimo da Italia Oggi)






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