L’operato della
Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap
in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno,
disattendendo la richiesta formulata dalla scuola è illegittimo.
Pertanto deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni
caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo
disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio
diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti
specializzati di sostegno, giacchè la L. n. 449 del 1997, all’art. 40,
assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati
con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso
il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di
insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in
presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di
garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso
il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e
socializzare
Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea,
diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità
del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena
promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a
fasi di vita “normale”.
Il danno può essere quantificato, in via equitativa, pari a euro
1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione)
di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione
scolastica, tenendo conto anche della reiterazione, da parte
dell’intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima
negazione delle ore di sostegno dovute in violazione dei principi
ripetutamente rammentati da questo T.A.R.
(da http://www.dirittoscolastico.it)
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