GRADUATORIE PERMANENTI, CHIARIMENTI
Data: Sabato, 16 aprile 2005 ore 06:10:00 CEST Argomento: Comunicati
Graduatorie permanenti – Chiarimenti
Su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, si è tenuto ieri, presso il MIUR, un confronto con l’amministrazione su alcuni aspetti controversi relativi alla normativa che regolamenta la riapertura delle graduatorie permanenti al fine dell’aggiornamento delle posizioni, del trasferimento delle domande e dei nuovi inserimenti.
Fra l’altro, l’amministrazione ha dato informazione che il sistema informatico è già predisposto per inserire le domande a sistema e che le istruzioni per seguire tale procedura e compilare il modello on-line, sono già in linea.
Il confronto è stato ampio e dettagliato e dovrà produrre appositi chiarimenti del MIUR, soprattutto sulle questioni più controverse.
Sui quesiti più spiccioli, questi i chiarimenti:
Trattandosi di solo aggiornamento delle graduatorie e non di rideterminazione, è possibile chiedere una nuova valutazione solo per i nuovi titoli inseriti. Non è possibile chiedere una diversa valutazione dei titoli già inseriti
Il servizio svolto nel biennio di frequenza SSIS, sia specifico che non specifico, non può mai essere valutato. La presentazione di inserimento con riserva da parte degli specializzandi SSIS, comporta che, all’atto dello scioglimento della riserva, venga cancellato il punteggio relativo al servizio svolto in contemporanea e valutato per altra classe di concorso
Non è possibile scegliere la valutazione di 6 punti per l’abilitazione SSIS, allo scopo di valutare il servizio svolto contemporaneamente in altra classe di concorso.
La domanda di permanere in graduatoria barrando la lettera P del modello 1 è valida per tutte le graduatorie a cui il candidato è iscritto, in alternativa la cancellazione vale altresì per tutte le graduatorie.
E’ possibile valutare un solo dottorato di ricerca, la norma infatti recita: “Per il dottorato di ricerca….”
La supervalutazione del servizio è applicabile soltanto al servizio specifico, in quanto la norma che regolamenta il servizio aspecifico, nella tabella di valutazione dei titoli, allegato 2, fa esplicito riferimento ai 12 punti.
Rispetto al servizio svolto nei Conservatori, valutabile per gli iscritti alle graduatorie di strumento musicale, si utilizzano i codici degli strumenti già utilizzati per la scuola
Coloro che stanno per conseguire una abilitazione SSIS che, secondo la norma sugli ambiti disciplinari, è valida per altre classi di concorso, può inserirsi con riserva in tutte le graduatorie a cui accede con l’abilitazione che consegue (es. chi sta per conseguire un’abilitazione A049, può inserirsi con riserva anche in A042 e A047)
E’ possibile, per coloro che chiedono inserimento in strumento musicale, far riferimento, per la valutazione dei titoli artistici, a titoli già presentati e valutati dallo stesso CSA, in occasione della richiesta di inserimento in terza fascia della graduatoria d’istituto
Riguardo alla preferenza Q, sono sufficienti 6 mesi di servizio svolti nella scuola per avere la validità annuale, mentre il servizio svolto presso l’amministrazione deve corrispondere effettivamente ad un anno
Coloro che stanno frequentando i corsi abilitanti, non hanno alcun impedimento formale a chiedere il trasferimento di graduatoria permanente in altre regioni, non possono però chiedere il trasferimento di università per la frequenza del corso abilitante.
Non si può frazionare un periodo unico di servizio al fine di valutare diversamente le frazioni di servizio.
La FLC CGIL ha rivendicato inoltre una presa di posizione formale e specifica dell’amministrazione relativamente a:
La possibilità anche per gli iscritti all’ultimo anno di scienze della formazione primaria di iscriversi con riserva agli elenchi del sostegno
La possibilità di far valere l’abilitazione in educazione musicale, insieme all’iscrizione negli elenchi prioritari, oltre il limite del maggio ’99, per l’inserimento nelle graduatorie di strumento musicale
Chiarimenti circa la presentazione dei corsi di perfezionamento, relativamente alla possibilità di presentare un corso solo per anno, chiarendo che l’anno è quello del conseguimento del titolo e che formulazioni ambigue del titolo non possono generare confusioni sulla identificazione del titolo stesso
Roma, 15 aprile 2005
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