TAR Lazio rigetta il ricorso contro la reiterazione delle prove concorsuali dei 416 presidi siciliani (ex concorso ordinario 2004) scongelati dalla L n.202/210
Data: Giovedì, 08 dicembre 2011 ore 15:26:51 CET
Argomento: Sindacati


Nonostante che una legge bipartisan del Parlamento la 202/2010 abbia sanato tutta la vicenda del 2004 statuendo la riprosizione delle prove, già avvenuta nel mese di luglio 2011 con la riconvocazione a Palermo di tutti e 416 i presidi siciliani costretti a rifare con procedura semplificata una prova scritta che poi determinò la relativa graduatoria definitiva pubblicata dopo ferragosto, gli ostinati ricorrenti prof.sse Cucciniello Maria Antonietta e Gugliotta Giuseppina puntualmente avevano cercato di impedire che si applicasse la L. n.202 proponendo al TAR Lazio l’ennesima richiesta di sospensiva e una contemporanea richiesta di dichiarazione di incostituzionalità della L. n. 202.
Ma davanti al TAR Lazio non si sono ritrovati più il magistrato Virgilio del CGA Sicilia sempre solerte nell’accogliere qualunque richiesta delle docenti inossidabili, ma normali magistrati quali il dott Evasio Speranza, che hanno applicato il diritto Italiano, che il CGA Sicilia non riconosceva nell’isola, ed hanno respinto a prove scritte già avvenute l’assurda richiesta cautelare, con ordinanza n. 04642/2011 del 7 dicembre 2011 che in allegato pubblichiamo.
La pervicacia e l’ostinazione dei ricorrenti siciliani è stata punita e sicuramente nelle successive pronunce sul merito si avrà analogo risultato perché non si può sconvolgere una situazione consolidata a distanza di 6 anni dalle nomine e dopo una reiterazione delle prove.
La DIRPRESIDI unico sindacato dei dirigenti a sostenere senza se e senza ma la causa giusta dei 416 colleghi siciliani vede premiata una lunga e difficile azione di sostegno e di appoggio incondizionato.
Questo è il lapidario verdetto:
Considerato che le prove scritte del concorso in questione sono state già espletate;
che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Rigetta la domanda cautelare dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Primo Referendario
E con questo si può porre una pietra tombale definitiva alla vicenda.

L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO







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