Concorso dirigente: Consiglio di Stato respinge gli appelli del Miur. L’Anief chiede il rinvio delle prove scritte
Data: Mercoledì, 07 dicembre 2011 ore 19:08:02 CET Argomento: Giurisprudenza
Riprendiamo dal sito
dell’ANIEF http://www.anief.org/
il comunicato sull’oggetto riportato in calce.
Confermate le ordinanze cautelari ottenute dall’Anief al Tar Lazio per
l’immissione alle prove selettive dei precari e dei docenti di ruolo
con cinque anni di servizio anche nel pre-ruolo. Anief chiede ora al
Miur di sospendere le nuove prove scritte, in attesa del verdetto dei
giudici, per non inficiarne i risultati.
Con ordinanze nn. 5358/11, 5359/11, i giudici di Palazzo Spada hanno
respinto gli appelli del Miur tesi ad annullare le ordinanze cautelari
ottenute dai 500 ricorrenti dell’Anief, sia a tempo indeterminato con
cinque di servizio tra pre-ruolo e ruolo, sia precari con lo stesso
servizio svolto. I candidati che avevano presentato, persino, una
domanda cartacea, ostacolati dalla procedura telematica che li
escludeva, in virtù dell’azione giuridica-sindacale avevano potuto
partecipare alle prove pre-selettive, alcuni con successo.
Resta confermato, pertanto, il giudizio di primo grado espresso in sede
cautelare in merito alla disapplicazione della normativa nazionale
contrastante la normativa comunitaria “ritenuto, nell’esame proprio
della fase cautelare, che, allo stato, l’appello non appare presentare
profili di fumus boni iuris siffattamente evidenti da indurre
all’accoglimento della domanda cautelare, ferma la necessità
dell’approfondimento nel merito della ragionevolezza di quanto
prescritto dall’art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 in
relazione alla fattispecie disciplinata. Ritenuto sussistere motivi per
la compensazione tra le parti delle spese della presente fase
cautelare”.
Respinto l’appello del Miur che non è riuscito a dimostrare la
ragionevole discriminazione del servizio prestato da precario né la
diversa professionalità esistente tra personale docente e precario, al
fine di superare quanto disposta dalla direttiva 1999/70/CE. La stessa
direttiva, che oggi l’Anief invoca nei tribunali del lavoro per far
riconoscere per intero nella ricostruzione di carriera del personale di
ruolo gli anni di pre-ruolo, la stessa valutazione con il servizio di
ruolo nelle domande di mobilità, gli stessi aumenti di stipendio
arretrati per i periodi di precariato.
“Ancora una battaglia di civiltà contro l’abuso della precarietà
nell’instaurazione dei rapporti di lavoro”, così commenta a caldo il
presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, leader del sindacato che ha
patrocinato i ricorsi.
“La nostra repubblica è fondata sul lavoro quale valore esistenziale
per lo sviluppo della società secondo criteri di uguaglianza, pari
opportunità, giustizia sociale.
Ora attendiamo con fiducia la calendarizzazione urgente degli altri
appelli che questa volta abbiamo presentato come sindacato al Consiglio
di Stato per riformulare alcune ordinanze del Tar Lazio che non hanno
consentito l’inserimento con riserva alle prove scritte dei non idonei
alle prove pre-selettive.
È evidente – continua il presidente dell’ANIEF - che la Costituzione
garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricorrere contro gli atti
dell’amministrazione, tanto più quando sembra palesemente violato lo
stesso bando concorsuale nella scelta di quesiti né idonei né corretti.
Se a sette giorni dalla prova viene cancellato il 17% delle domande
selezionate dopo un approfondimento fatto dagli esperti durato dieci
giorni, è chiaro che qualcosa non va ed è chiaro che gli idonei hanno
superato dei quiz falsati.
L’ammissione con riserva di tutti i ricorrenti, contestata dal Miur e
dagli avvocati dei contro-interessati, serve proprio a tutelare i
risultati finali della prova concorsuale e a consentire il sereno
svolgimento delle prove senza annullarne completamente i risultati.
Per questo, chiediamo al ministro Profumo di rinviare le prove scritte
del 14-15 dicembre, a dopo la fissazione della prima udienza camerale
utile a discutere quanto non è stato approfondito nel merito dai
giudici di primo grado. In caso contrario, andremo fino in fondo e
chiederemo l’annullamento di tutta la procedura concorsuale, non
essendo stati messi tutti i candidati nelle condizioni di partecipare
alle prove scritte.
Analoga richiesta è stata presentata al Presidente del Consiglio di
Stato nei ricorsi di appello nn. 9669, 9671, 9674, 9677 a cui è legata
la sorte anche degli altri ricorsi, di analogo contenuto, accolti
presso alcuni tribunali regionali”.
Concorso dirigenti scolastici: il Consiglio di Stato respinge gli
appelli del Miur ed ammette anche i precari. L’Anief chiede il rinvio
delle prove scritte
I periodi di servizio svolti come insegnante a tempo determinato hanno
la stessa “valenza” di quelli svolti dopo l’assunzione a titolo
definitivo: pertanto non è corretto escludere un candidato precario dal
concorso per diventare dirigente scolastico. A stabilirlo è stato oggi
il Consiglio di Stato, che respingendo gli appelli del Miur contro la
sentenza analoga emessa nelle scorse settimane dal Tar del Lazio ha di
fatto dato il via libera alla partecipazione al concorso per 500
ricorrenti del sindacato Anief, sia a tempo indeterminato con cinque di
servizio tra pre-ruolo e ruolo, sia precari con lo stesso servizio
svolto.
Con le ordinanze nn. 5358/11, 5359/11, i giudici di Palazzo Spada hanno
respinto gli appelli del Ministero dell’Istruzione tesi ad annullare le
ordinanze cautelari ottenute dai 500 docenti che avevano fatto ricorso
contro l’esclusione ed era stati ammessi con riserva alla prova
preliminare del 12 ottobre scorso.
Il Consiglio di Stato, dunque, ha dato ragione alla linea giuridica
intrapresa dai legali del giovane sindacato, secondo i quali in base
alla direttiva 1999/70/CE non può essere attuata alcuna discriminazione
tra il servizio prestato da precario rispetto a quello effettuato dal
personale in ruolo.
Secondo il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, siamo di fronte ad
“una palese vittoria di civiltà contro l’abuso della precarietà
nell’instaurazione dei rapporti di lavoro.
A questo punto è evidente – continua il sindacalista - che se a sette
giorni dalla prima prova scritta per diventare dirigenti viene
cancellato il 17% delle domande selezionate, dopo un approfondimento
fatto dagli esperti durato dieci giorni, è chiaro che qualcosa non va
ed è chiaro che gli idonei hanno superato dei quiz falsati.
Per questo, chiediamo al ministro Profumo di rinviare le prove scritte
del 14-15 dicembre. In caso contrario, andremo fino in fondo e
chiederemo l’annullamento di tutta la procedura concorsuale, non
essendo stati messi tutti i candidati nelle condizioni di partecipare
alle prove scritte”.
redazione@aetnanet.org
N. 05358/2011 REG.PROV.CAU. N. 09078/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 9078 del 2011, proposto dal Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
i signori (Omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe
Abbamonte e Walter Miceli, con domicilio eletto presso la Segreteria
del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n.
03636/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO
DI DIRIGENTI SCOLASTICI
Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Maria Teresa
Angelini, Vincenzo Caldarella, Roberto Castiglione, Antonia Cavallone,
Daniela Crescenzi, Anna Esposito, Manuela Flores, Maria Daniela
Mauceri, Tiziana Rita Pagano, Carmela Palmieri, Daniela Pietrasanta,
Giovanni Savia, Giacinto Schiavone, Carlo Sforna, Laura Sponga,
Mariarosaria Tripicchio, Giuseppe Zappatore, Luigi Sisi e Amelia
Viterale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il
consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato
Orazio Abbamonte per delega dell’avvocato Giuseppe Abbamonte;
Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che, allo stato,
l’appello non appare presentare profili di fumus boni iuris
siffattamente evidenti da indurre all’accoglimento della domanda
cautelare, ferma la necessità dell’approfondimento nel merito della
ragionevolezza di quanto prescritto dall’art. 1, comma 618, della legge
n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata.
Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle
spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge
l'appello (Ricorso numero: 9078/2011) confermando la misura cautelare
disposta in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa
al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi
dell'art. 55, comma 11, del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre
2011, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 05359/2011 REG.PROV.CAU. N.
09082/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9082 del 2011, proposto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
i signori (omisis), con domicilio eletto presso la segreteria del
Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n.
03628/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER RECLUTAMENTO DI
DIRIGENTI SCOLASTICI
Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Francesco
Senatore, Sauro Tavarnesi, Eugenia Tedesco, Alfio Tomarchio, Margherita
Trua, Giovan Battista Vanella, Virna Venturoli, Sabrina Zinna, Teresa
Balistreri, Margherita Casalino, Stefania Catalano, Maria Grazia
Cristino, Federico Ferri, Silvia Iovane, Paola Maria Giuseppina La
Monica, Ilaria Langella, Agostino Lecci, di Mario Massera, Tamara
Micale, Angelo Piciuto, Rossella Quatraro, Giovanna Stasi, Cosimo
Basile, Simone Arbore, Luciano Armeli Iapichino, Maria Concetta
Buttiglieri, Adamo Castelnuovo, Edoardo Citarelli, Anna Maria Cusenza,
Angela De Carlo, Antonio Di Sante, Giuseppe Diana, Stefania Esposito,
Chiara Evangelisti, Giuseppe Galati, di Serafino Lo Cascio, di Anita
Mandolese, di Anna Marsili, Michele Negro, Attilio Palermo, Mara
Passafiume, Teresa Giuliana Pelaggi, Stefano Pesavento, Marzia
Pisciotta, Giovanni Portuesi e Filomena Savastano;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il
consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato
Orazio Abbamonte per delega dell’avvocato Giuseppe Abbamonte;
Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che, allo stato,
l’appello non appare presentare profili di fumus boni iuris
siffattamente evidenti da indurre all’accoglimento della domanda
cautelare, ferma la necessità dell’approfondimento nel merito della
ragionevolezza di quanto prescritto dall’art. 1, comma 618, della legge
n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata.
Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle
spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge
l'appello (Ricorso numero: 9078/2011) confermando la misura cautelare
disposta in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa
al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi
dell'art. 55, comma 11, del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre
2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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