Con la Fornero libertà di lavorare. Chi matura i requisiti entro il 2011 può restare finché vuole. Salta il vincolo a lasciare con 40 anni di contributi
Data: Martedì, 06 dicembre 2011 ore 12:19:25 CET
Argomento: Attività parlamentare


Sono 55 mila i docenti e gli amministrativi, secondo una stima fatta da ItaliaOggi, ad avere i requisiti al 31 dicembre di quest'anno per l'accesso alla pensione con il vecchio regime. Potranno quindi lasciare il lavoro, senza incappare nelle nuove norme contenute nella manovra correttiva dei conti pubblici del governo Monti.
La riforma copernicana illustrata dal ministro del lavoro, Elsa Fornero, a loro non si applica. Ma possono anche decidere di continuare a lavorare, congelando il diritto alla pensione che potranno esercitare quando vorranno. Già, perché con la riforma Fornero salta, a partire dal prossimo anno, anche il vincolo a lasciare con 40 anni di contributi versati che aveva introdotto una delle manovre dell'ex ministro dell'economia, Giulio Tremonti. Quello passato è stato un fine settimana al cardiopalma per il personale della scuola, che ha in media un'età molto alta, quasi 51 anni l'età media degli insegnanti di ruolo, che passa a 53 per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e a 58 per i dirigenti scolastici. Ed è quindi in prima linea nel dover fare i conti con il nuovo sistema pensionistico. A salvarsi, appunto, sono coloro che maturano i requisiti di uscita entro il 2011: circa 40 mila insegnanti, e di questi 32 mila donne, e 15 mila Ata. 
        
Il decreto legge approvato domenica dal Consiglio dei ministri dispone, infatti, che «il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso alla pensione e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché della pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza (Inpdap) la certificazione di tale diritto». La rivoluzione dunque riguarda tutti gli altri, circa 850 mila lavoratori della scuola. Cgil, Cisl e Uil, in coro, hanno detto no alla manovra. Sciopereranno lunedì prossimo, ma separati: la Cgil per 4 ore, Cisl e Uil per due. Anche nella scuola le divisioni sono più forti di tutto.
I requisiti
La situazione del personale scolastico in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, dei requisiti pensionistici, continua ad essere, pertanto, la seguente:
 presentando domanda di cessazione dal servizio entro i termini che saranno stabiliti dal ministro dell'istruzione (ma l'istanza può essere presentata anche subito) potrà chiedere all'Inpdap di essere collocato in pensione dal 1° settembre 2012 con diritto dalla stessa data al trattamento pensionistico e alla liquidazione dell'indennità di fine servizio entro e non oltre il mese di maggio del 2013. Stando allo spirito e alla lettera della norma, tale personale dovrebbe potere cessare dal servizio in qualsiasi degli anni successivi al 2012 e, comunque, fino al raggiungimento dell'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio o per raggiunti limiti di età. I requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere sia alla pensione di vecchiaia che a quella di anzianità sono essenzialmente i seguenti. Per la pensione di anzianità: quota 96 costituita da età anagrafica minima di 60 anni e 36 di contributi o da 35 anni di contributi e 61 anni di età; 40 anni di servizio e contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica; per la pensione di vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne se entrambi possano fare valere almeno 20 anni di contribuzione.
Il contributivo
Anche nei confronti del personale della scuola che al 31 dicembre 2011 potrà fare valere i requisiti per l'accesso alla pensione troveranno applicazione le nuove disposizioni sul sistema di calcolo contributivo limitatamente ai servizi prestati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i servizi e contributi versati negli anni precedenti sarà infatti garantito il pro rata, cioè il calcolo con il sistema di calcolo retributivo (pieno o misto).
La buonuscita
Per il personale della scuola e dell'Afam che matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 il trattamento di fine servizio sarà liquidato, come ha precisato l'Inpdap con la nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011, entro sei e non oltre i successivi 90 giorni dalla data di cessazione del servizio. Entro 105 giorni se la cessazione dal servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di servizio previsti per il comparto scuola, comprese le cessazioni per raggiungimento dell'anzianità contributiva massima a fini pensionistici.
Per il personale che invece matura il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la cessazione dal servizio avverrà per dimissioni volontarie, la liquidazione del trattamento di fine servizio (buonuscita) sarà pagata non prima di ventiquattro mesi dalla cessazione e non oltre i successivi 90 giorni. Sarà pagata entro sei mesi e non oltre i successivi 90 giorni se si lascia per raggiungimento dei limiti di età o per quarantennio di servizio e/o contribuzione. Sarà pagata entro e non oltre i 105 giorni se la cessazione è dovuta a inabilità o a decesso.

     
(da ItaliaOggi di Alessandra Ricciardi e Nicola Mondelli)

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