Con la Fornero libertà di lavorare. Chi matura i requisiti entro il 2011 può restare finché vuole. Salta il vincolo a lasciare con 40 anni di contributi
Data: Martedì, 06 dicembre 2011 ore 12:19:25 CET Argomento: Attività parlamentare
Sono 55 mila i docenti
e gli amministrativi, secondo una stima fatta da ItaliaOggi, ad avere i
requisiti al 31 dicembre di quest'anno per l'accesso alla pensione con
il vecchio regime. Potranno quindi lasciare il lavoro, senza
incappare nelle nuove norme contenute nella manovra correttiva dei
conti pubblici del governo Monti.
La riforma copernicana illustrata dal ministro del lavoro, Elsa Fornero, a loro non si applica. Ma possono
anche decidere di continuare a lavorare, congelando il diritto alla
pensione che potranno esercitare quando vorranno. Già, perché con la riforma Fornero salta, a
partire dal prossimo anno, anche il vincolo a lasciare con 40 anni di
contributi versati che aveva introdotto una delle manovre dell'ex
ministro dell'economia, Giulio Tremonti. Quello passato è stato un fine
settimana al cardiopalma per il personale della scuola, che ha in media
un'età molto alta, quasi 51 anni l'età media degli insegnanti di ruolo,
che passa a 53 per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e
a 58 per i dirigenti scolastici. Ed è quindi in prima linea nel dover
fare i conti con il nuovo sistema pensionistico. A salvarsi,
appunto, sono coloro che maturano i requisiti di uscita entro il 2011: circa 40 mila insegnanti, e di questi 32
mila donne, e 15 mila Ata.
Il decreto
legge approvato domenica dal Consiglio dei ministri dispone, infatti,
che «il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa
vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai
fini del diritto all'accesso alla pensione e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché della
pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di
appartenenza (Inpdap) la certificazione di tale diritto». La rivoluzione dunque riguarda tutti gli
altri, circa 850 mila lavoratori della scuola. Cgil, Cisl e Uil, in
coro, hanno detto no alla manovra. Sciopereranno lunedì prossimo, ma
separati: la Cgil per 4 ore, Cisl e Uil per due. Anche nella scuola le
divisioni sono più forti di tutto.
I requisiti
La
situazione del personale scolastico in possesso, alla data del 31
dicembre 2011, dei requisiti pensionistici, continua ad essere,
pertanto, la seguente:
presentando domanda di cessazione dal servizio entro i termini
che saranno stabiliti dal ministro dell'istruzione (ma l'istanza può
essere presentata anche subito) potrà chiedere all'Inpdap di essere collocato in pensione dal 1°
settembre 2012 con diritto dalla stessa data al trattamento
pensionistico e alla liquidazione dell'indennità di fine servizio entro
e non oltre il mese di maggio del 2013. Stando allo spirito e
alla lettera della norma, tale personale dovrebbe potere cessare dal
servizio in qualsiasi degli anni successivi al 2012 e, comunque, fino
al raggiungimento dell'età prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio o per raggiunti limiti di età. I requisiti anagrafici e
contributivi richiesti per accedere sia alla pensione di vecchiaia che
a quella di anzianità sono essenzialmente i seguenti. Per la pensione di anzianità: quota 96
costituita da età anagrafica minima di 60 anni e 36 di contributi o da
35 anni di contributi e 61 anni di età; 40 anni di servizio e
contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica; per la pensione di
vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne se entrambi
possano fare valere almeno 20 anni di contribuzione.
Il contributivo
Anche nei confronti del personale della scuola che al 31 dicembre 2011
potrà fare valere i requisiti per l'accesso alla pensione troveranno
applicazione le nuove disposizioni sul sistema di calcolo contributivo
limitatamente ai servizi prestati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i servizi e contributi versati negli
anni precedenti sarà infatti garantito il pro rata, cioè il calcolo con
il sistema di calcolo retributivo (pieno o misto).
La buonuscita
Per il personale della scuola e dell'Afam che matura il diritto alla
pensione entro il 31 dicembre 2011 il trattamento di fine servizio sarà
liquidato, come ha precisato l'Inpdap con la nota operativa n. 41 del
30 novembre 2011, entro sei e non oltre i successivi 90 giorni dalla
data di cessazione del servizio. Entro 105 giorni se la cessazione dal
servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di
servizio previsti per il comparto scuola, comprese le cessazioni per
raggiungimento dell'anzianità contributiva massima a fini pensionistici.
Per il personale che invece matura il
diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la cessazione
dal servizio avverrà per dimissioni volontarie, la liquidazione del
trattamento di fine servizio (buonuscita) sarà pagata non prima di
ventiquattro mesi dalla cessazione e non oltre i successivi 90 giorni.
Sarà pagata entro sei mesi e non oltre i successivi 90 giorni se si
lascia per raggiungimento dei limiti di età o per quarantennio di
servizio e/o contribuzione. Sarà pagata entro e non oltre i 105 giorni
se la cessazione è dovuta a inabilità o a decesso.
(da ItaliaOggi di Alessandra
Ricciardi e Nicola Mondelli)
redazione@aetnanet.org
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