L'anzianità va in soffitta per sempre. Pesanti ricadute sulle future assunzioni: il turn over sarà ridotto all'osso. Spariscono le quote, resta la vec
Data: Martedì, 06 dicembre 2011 ore 09:30:00 CET Argomento: Rassegna stampa
Dal 1° gennaio 2012
la pensione di anzianità, quella cioè che fino al 31 dicembre 2011 il
personale della scuola poteva conseguire alla maturazione delle quote (
96 nel 2011 e 2012 e 97 nel 2013) sarà soppressa e sostituita
formalmente e sostanzialmente dalla pensione anticipata. Niente più
quote, quindi, ma tale pensione si potrà conseguire esclusivamente se
gli uomini potranno fare valere una anzianità contributiva di 42 anni,
le donne 41 anni. Se l'età anagrafica posseduta all'atto della pensione
anticipata sarà inferiore a 63 anni verrà applicata una riduzione
percentuale pari a 3 punti percentuali per ogni anno di anticipo
rispetto a tale età. Le nuove anzianità contributive dovranno essere
gradualmente incrementate dalla speranza di
vita.
É questa una delle pesantissime modifiche in materia
previdenziale contenuta nelle disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici approvate dal Consiglio dei Ministri domenica scorsa.
Un'altra, ugualmente pesante riguarda la pensione di vecchiaia
ordinaria per accedere alla quale il personale femminile della scuola
dovrà avere maturato 63 anni nel 2012 e nel 2013, 64 nel 2014 e 2015,
65 nel 2016 e 66 a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il personale maschile
potrà accedervi, ma a decorrere già dal 1° gennaio 2012, a 66 anni di
età anziché 65. In entrambi i casi purché in presenza di una anzianità
contributiva minima pari a 20 anni. Modifiche sono state apportate
anche ai criteri di calcolo della pensione.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sarà esteso, nei confronti del
personale che poteva fare valere fino a 18 anni di contribuzione alla
data del 31 dicembre1995 e quindi in regime di calcolo retributivo
pieno il sistema di calcolo contributivo anche se limitatamente ai
servizi prestati dal 1° gennaio 2012. A fine va segnalata una clausola
di salvaguardia secondo la quale il complessivo importo della pensione
non potrà risultare comunque superiore a quello derivante
dall'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni.
Con l'introduzione dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi, per
il personale della scuola sono state implicitamente abrogate le
disposizioni che prevedevano l'accesso al trattamento pensionistico
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del
diritto a pensione. I possibili effetti delle nuove disposizioni. Le
nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici,
sinteticamente riassunte, costituiscono una autentica rivoluzione
rispetto alla normativa previdenziale in vigore negli ultimi quaranta
anni. É prevedibile che il personale del comparto scuola e dell'Afam
che potrà fare valere al 31 dicembre 2011 i requisiti per accedere al
trattamento pensionistico( sono circa 40 mila) cercherà, in un numero
maggiore che nel passato, di lasciare il servizio non appena se ne
presenteranno le condizioni più favorevoli. Per quanti non possono fare
valere tali requisiti, la cessazione dal servizio potrà avvenire di
norma solo con il possesso dei nuovi requisiti.
Pesanti potrebbero essere le conseguenze in tema nuove disponibilità di
posti vacanti ai fine del conferimento degli incarichi sia a tempo
indeterminato che determinato. Meno personale in pensione significa
turnover ridotto all'osso e notevole innalzamento dell'età anagrafica
sia dei docenti che del personale Ata. Entrambe le situazioni di cui
non si sentiva affatto la necessità (da
ItaliaOggi di Nicola Mondelli)
redazione@aetnanet.org
|
|