Concorso DS: “ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati “
Data: Mercoledì, 30 novembre 2011 ore 07:30:32 CET
Argomento: Opinioni


“ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati “. Questa frase non è riportata in una sentenza o in una legge dello Stato ma nella legge fondamentale del nostro Paese, , dalla quale discendono tutte le altre norme che regolano i rapporti tra i cittadini e dei cittadini con gli organi della pubblica amministrazione. Essa costituisce il comma 6 dell’art. 111 della carta costituzionale. Non fa alcuna distinzione tra i provvedimenti definitivi e quelli provvisori. Ebbene nelle ordinanze del TAR Lazio che hanno respinto di recente le domande cautelari dei non idonei alla prova selettiva nel concorso in atto per dirigenti scolastici si legge: “ Considerato che il bando del concorso in questione consente l’ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla, considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica, che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l’accoglimento dell’istanza cautelare P.Q.M. il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio (  Sezione Terza Bis ) respinge la domanda di sospensione cautelare “.           
Si può parlare di “motivazioni” leggendo le considerazioni tautologiche che precedono il dispositivo e che rappresentano la ragione posta alla base stessa del ricorso, consistente appunto nel mancato superamento della prova selettiva? Le motivazioni dovrebbero invece fornire indirizzi operativi per la successiva attività della parte ricorrente e di chi la rappresenta, sulla scorta di basilari principi di trasparenza negli atti amministrativi, esplicitando con chiarezza, seppure sinteticamente, alla luce delle finalità d’urgenza del provvedimento, le ragioni specifiche, in risposta alle doglianze lamentate, che inducono il giudicante a respingere o ad accogliere le tesi propugnate. Al riguardo interessante anche il disposto contenuto nel comma 8 dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, laddove si afferma che: “ L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso “, che, in base ad un’autorevole dottrina al riguardo, va estesa anche al caso che l’ordinanza sia sfavorevole alla parte ricorrente. Anzi, a maggior ragione, visto che il provvedimento cautelare di rigetto impedisce che il giudizio possa proseguire nel merito, diventando dunque un atto idoneo alla cessazione definitiva della lite, a meno che non venga successivamente proposto un autonomo ricorso. Queste sintetiche considerazioni, che potranno essere più dettagliatamente approfondite da giuristi e da cultori della materia, m’inducono a ritenere che il successivo intervento del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia non possano che essere favorevoli ai ricorrenti. Da qui la necessità di differire la data di effettuazione delle prove scritte, per consentire agli organi amministrativi deputati di potersi pronunciare, senza ledere, in maniera irreversibile, i diritti dei ricorrenti di vedere esaminate le loro legittime richieste e, in caso di accoglimento di queste ultime, di poter partecipare insieme agli idonei, alle successive fasi della procedura concorsuale.

Gennaro Capodanno
gennarocapodanno@gmail.com






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