Concorso DS: “ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati “
Data: Mercoledì, 30 novembre 2011 ore 07:30:32 CET Argomento: Opinioni
“ Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati “. Questa frase non è riportata
in una sentenza o in una legge dello Stato ma nella legge fondamentale
del nostro Paese, , dalla quale discendono tutte le altre norme che
regolano i rapporti tra i cittadini e dei cittadini con gli organi
della pubblica amministrazione. Essa costituisce il comma 6 dell’art.
111 della carta costituzionale. Non fa alcuna distinzione tra i
provvedimenti definitivi e quelli provvisori. Ebbene nelle ordinanze
del TAR Lazio che hanno respinto di recente le domande cautelari dei
non idonei alla prova selettiva nel concorso in atto per dirigenti
scolastici si legge: “ Considerato che il bando del concorso in
questione consente l’ammissione alle prove scritte previo superamento
della prova selettiva per test a risposta multipla, considerato che
parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica, che,
pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l’accoglimento
dell’istanza cautelare P.Q.M. il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ( Sezione Terza Bis ) respinge la domanda di
sospensione cautelare
“.
Si può parlare di “motivazioni” leggendo le considerazioni tautologiche
che precedono il dispositivo e che rappresentano la ragione posta alla
base stessa del ricorso, consistente appunto nel mancato superamento
della prova selettiva? Le motivazioni dovrebbero invece fornire
indirizzi operativi per la successiva attività della parte ricorrente e
di chi la rappresenta, sulla scorta di basilari principi di trasparenza
negli atti amministrativi, esplicitando con chiarezza, seppure
sinteticamente, alla luce delle finalità d’urgenza del provvedimento,
le ragioni specifiche, in risposta alle doglianze lamentate, che
inducono il giudicante a respingere o ad accogliere le tesi propugnate.
Al riguardo interessante anche il disposto contenuto nel comma 8
dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, laddove si afferma
che: “ L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso “, che, in
base ad un’autorevole dottrina al riguardo, va estesa anche al caso che
l’ordinanza sia sfavorevole alla parte ricorrente. Anzi, a maggior
ragione, visto che il provvedimento cautelare di rigetto impedisce che
il giudizio possa proseguire nel merito, diventando dunque un atto
idoneo alla cessazione definitiva della lite, a meno che non venga
successivamente proposto un autonomo ricorso. Queste sintetiche
considerazioni, che potranno essere più dettagliatamente approfondite
da giuristi e da cultori della materia, m’inducono a ritenere che il
successivo intervento del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia
non possano che essere favorevoli ai ricorrenti. Da qui la necessità di
differire la data di effettuazione delle prove scritte, per consentire
agli organi amministrativi deputati di potersi pronunciare, senza
ledere, in maniera irreversibile, i diritti dei ricorrenti di vedere
esaminate le loro legittime richieste e, in caso di accoglimento di
queste ultime, di poter partecipare insieme agli idonei, alle
successive fasi della procedura concorsuale.
Gennaro Capodanno
gennarocapodanno@gmail.com
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