L’ARAN avvia la procedura di rilevazione deleghe al 31 dicembre 2011 per la rappresentatività – Pubblicata la circolare n. 3/201
Data: Domenica, 27 novembre 2011 ore 00:23:04 CET Argomento: Istituzioni
Misurazione della
rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo
sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2011. I criteri per
l’accertamento del requisito della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono
disciplinati dall’art. 43 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 19 del
Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali, come sostituito dall’art. 6 del CCNQ del 24
settembre 2007.
In applicazione delle norme suddette, l’Aran procede all’accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in
corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale.
Ai fini di tale accertamento della rappresentatività, per il periodo
suddetto, è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe
rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del
31 dicembre 2011.
I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla
certificazione del Comitato Paritetico previsto dal summenzionato art.
43.
Data la complessità della procedura, che consente all’Aran di accertare
la rappresentatività solo dopo la predetta certificazione, la
tempestività con la quale questa Agenzia può adempiere al proprio
mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi, dal grado di
celerità e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti
nell’invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la
cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente
elaborate dall’Aran per l’acquisizione dei dati.
La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal
fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è stata predisposta un’Area
Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la
quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di
trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a
tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del
Responsabile Legale dell’Ente (RLE). Per i dettagli relativi alla
registrazione si rinvia alla circolare n. 1 del 2011 (nota Aran n.
13469 del 9.9.2011) pubblicata nel sito internet dell’Aran sia nella
sezione relativa all’Evidenza, sia nella sezione Accertamento
Rappresentatività, alla voce Deleghe.
All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli
Enti è stato predisposto un applicativo denominato “DELEGHE SINDACALI”.
Si ricorda che per accedere al tale applicativo il RLE delle singole
amministrazioni dovrà designare il Responsabile del Procedimento (RP)
deleghe. In merito si ricorda che il comma 7 dell’art. 43 del d.lgs.
165/2001 prevede, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di
indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della
trasmissione dei dati. Al RP saranno indirizzate le credenziali di
accesso nonché tutta la successiva corrispondenza relativa alla
rilevazione. Si ribadisce che di tutti i dati immessi nel sistema
mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP
deleghe, è responsabile lo stesso RP insieme con il RLE. Tali dati sono
equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Considerato che la rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali
attive alla data del 31.12.2011 (ovvero per le quali è stata effettuata
una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2012), sarà
possibile accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1°
febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL
29 FEBBRAIO 2012.
La presente nota è pubblicata sul sito internet dell’Aran
all’indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione “Accertamento
Rappresentatività” alla voce “Deleghe” e contiene le indicazioni
generali per la trasmissione telematica all’Aran dei dati richiesti.
Le indicazioni dettagliate per la compilazione delle schede predisposte
nell’applicativo saranno disponibili nella “Guida alla compilazione”
scaricabile nella sezione DELEGHE SINDACALI dell’Area riservata alle
amministrazioni ed agli enti.
Nel proseguo della presente nota con il termine "amministrazione" sono
indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque
denominate, mentre la dizione "comparti di contrattazione collettiva
del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree".
A. PREMESSA
Come noto, l’art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce
all’Aran la competenza in merito alla raccolta delle deleghe e ad ogni
singola amministrazione quella inerente la rilevazione e trasmissione
dei propri dati.
La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalità uniformi
per tutte le amministrazioni. Per cui, per la compilazione delle
schede, non devono essere prese in considerazione indicazioni
provenienti da soggetti diversi dall’Aran (sindacati o altro). Le
organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di
pertinenza siano esatti (a tale scopo la legge ha previsto che siano
sottoscritti dal sindacato interessato) nel numero, nella denominazione
e nell'entità del contributo. Essi, però, non possono fornire
indicazioni circa le modalità della loro compilazione, e nel caso in
cui ciò avvenga, come verificatosi nelle precedenti rilevazioni, le
amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi scrupolosamente
alle modalità indicate nella presente nota.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che le schermate vengano
compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso che l’Aran non
può in nessun caso modificare il dato inserito dalle amministrazioni.
L’Aran, infatti, non gestisce le partite stipendiali dei dipendenti, e,
in carenza di elementi formali, non può procedere a valutazioni
unilaterali, ma solamente prendere atto dei dati inviati dalle
amministrazioni che ne hanno la competenza ai sensi di legge.
Sempre in ragione dell’impossibilità, per questa Agenzia, di operare
qualsiasi modifica dei dati ricevuti, qualora siano riscontrate
omissioni o irregolarità, verrà chiesto alle amministrazioni di
procedere ad una verifica e, eventualmente, apportare le dovute
correzioni.
Si fa presente che nel caso in cui al 31 dicembre 2011 non vi siano
dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da
altra amministrazione e da quest’ultima censito, l’amministrazione
dovrà ugualmente accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire
le indicazioni del caso, onde permettere all’Agenzia di concludere la
propria rilevazione senza attendere o sollecitare l’invio dei dati.
B. CHI DEVE TRASMETTERE I DATI
Sono tenute a trasmettere i dati richiesti dall’applicativo DELEGHE
SINDACALI tutte le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall’Aran
nella contrattazione collettiva nazionale anche nel caso in cui al 31
dicembre 2011 non vi siano dipendenti, o nessun dipendente abbia
rilasciato una delega per la trattenuta sindacale. Fanno eccezione:
1. le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati
relativi ai propri dipendenti né a dipendenti di altri comparti, ai
quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i
Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall’Aran per i
rispettivi comparti. Le Amministrazioni operanti in tali Regioni e
Province autonome che appartengono ai comparti individuati dall’Aran, e
che non sono, dunque, ricomprese nella predetta eccezione, devono
invece regolarmente inviare i dati;
1. le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex
Ipab) che si sono privatizzate, le ONLUS, e più in generale le
istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere
privato o che hanno personalità giuridica di diritto privato, a
prescindere dal CCNL applicato al personale ivi operante. Anche detti
enti non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti.
Devono, invece, trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ex Ipab) di cui al d.lgs. 207/2001 che hanno personalità
giuridica di diritto pubblico.
C. TIPOLOGIA DI DATI RICHIESTA
L’applicativo DELEGHE SINDACALI consentirà alle amministrazioni di
compilare on-line delle schede di rilevazione.
A tal fine verranno richiesti i seguenti dati:
C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2011
Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero di
dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato) al 31 dicembre 2011. Si tratta di un dato di stock che
fotografa esattamente la situazione a tale giorno. Devono essere
conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo i contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dall’Aran, escludendo coloro che non
rientrano in tale fattispecie alla data predetta. L’indicazione del
numero dei dipendenti, così definito, non può essere omessa.
Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del
comparto, nonché l’articolazione specificata per categoria di
dipendenti. Non può essere riportato un totale generico in quanto il
personale dirigente e quello del comparto afferiscono a diversi
contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto e aree
dirigenziali), per ognuno dei quali dovrà essere accertata una diversa
rappresentatività sindacale.
Deve essere mantenuta la suddivisione tra “tempo indeterminato” e
“tempo determinato” ed anche in questo caso non si può effettuare
alcuna generica sommatoria, in quanto, ai fini della determinazione
della rappresentatività, viene utilizzato, di norma, solo il numero dei
dipendenti a tempo indeterminato.
Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31.12.2011 deve essere
compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle
organizzazioni sindacali.
Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando o altro
analogo provvedimento a carattere temporaneo, deve essere censito
dall’amministrazione in cui è in ruolo. L’amministrazione presso cui lo
stesso presta servizio in posizione di comando non deve conteggiare
detto personale onde evitare una doppia rilevazione.
Nel caso in cui al 31 dicembre 2011 non vi siano dipendenti, ovvero sia
in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione e da
quest’ultima censito, la schermata relativa al personale in servizio al
31 dicembre 2011 deve essere ugualmente compilata indicando il valore
zero, onde permettere all’Agenzia di concludere la propria rilevazione
senza attendere o sollecitare l’invio dei dati.
Solo nel caso in cui, per condizioni particolari (es. enti di
recentissima istituzione), il dipendente sia retribuito totalmente
dall’amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in attesa
dell’inquadramento nel nuovo ente, dovrà essere quest’ultimo a
rilevarlo. In ogni caso è compito dell’amministrazione verificare che
non avvengano duplicazioni.
C2 - Denominazione per esteso ed in sigla dell’organizzazione sindacale
Con il termine organizzazioni sindacali s’intendono esclusivamente le
OO.SS. di categoria.
Il comma 7 dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede che le modalità di
rilevazione garantiscano la riservatezza delle informazioni. Devono
essere, quindi, compilate schede distinte per ognuna delle
organizzazioni sindacali a cui sono state rilasciate deleghe per la
trattenuta sulla retribuzione.
Il medesimo articolo prevede in capo alle amministrazioni il compito di
rilevare e trasmettere i dati richiesti. L’Aran si limiterà a prendere
atto dei dati che le amministrazioni inviano, non avendo, ai sensi di
legge, alcun compito di valutazione dei dati trasmessi e
d’interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati e le
singole amministrazioni.
Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi relativi
all’indicazione della denominazione per esteso e della sigla
dell’organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di riportare
esattamente la denominazione del soggetto sindacale a favore del quale
è stata effettuata la trattenuta. Non rileva la struttura organizzativa
interna all’organizzazione sindacale percettrice del contributo, né
l’intestazione del conto corrente presso cui le somme trattenute sono
materialmente versate.
E’, di norma, esclusa la possibilità di indicare, anziché la
denominazione e la sigla dell’organizzazione di categoria, quella della
sola confederazione a cui la stessa aderisce. In tal caso, infatti, in
considerazione della coesistenza di più e diverse categorie presenti
nel pubblico impiego aderenti alla medesima confederazione, non sarebbe
possibile individuare di quale organizzazione sindacale si tratti (ad
esempio la sola denominazione UIL, che indica la confederazione, non
permette di individuare di quale categoria si tratti. La scheda deve
essere perciò correttamente intestata a UIL FPL o UIL PA o UIL SCUOLA,
etc.., ovvero devono essere compilate tante schede quante sono le
categorie aderenti alla medesima confederazione nel caso siano
contemporaneamente presenti nell’amministrazione).
Andrà indicata la sola confederazione nell’esclusivo caso in cui la
delega del lavoratore sia effettivamente rilasciata a favore di una
confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza questa
che deve evincersi dalla singola delega e deve essere attentamente
verificata.
Si ribadisce che ai sensi dell’art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come
sostituito dall’art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, in caso di
affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia
luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa
l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è
il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un
soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di
successione a titolo universale, che deve essere avvenuta entro il
31.12.2011.
C3. numero deleghe al 31 dicembre 2011
Per delega si intende l’autorizzazione rilasciata dal dipendente al
datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma X dal
trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una
organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni
ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e
desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la rilevazione
corrisponde alla lettura della retribuzione nella voce specifica).
Non devono essere conseguentemente rilevate le iscrizioni dirette ai
sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.
Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si tratta di
un dato di stock che fotografa esattamente la situazione al 31 dicembre
2011. Non devono, pertanto, essere conteggiate le deleghe revocate
prima di tale data né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dall’1
gennaio 2012 in poi.
Per tali ragioni la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di
gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011, in quanto solo a gennaio
sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate (o revocate) alle
organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2011, incluse,
pertanto, le cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate
nel dicembre 2011, di fatto erano già attive a tale ultima data (art.
19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato dall’art. 6
comma 9 del CCNQ del 24 settembre 2007).
Si ribadisce che devono essere indicati esclusivamente i dati relativi
a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di organizzazioni che
abbiano natura sindacale (cfr. anche CCNQ dell’8 febbraio 1996 in
materia di contributi sindacali), tanto più nella presente rilevazione,
atteso che molte organizzazioni sindacali hanno ceduto le proprie
deleghe ad altre sigle, prevedendo, nel nuovo statuto, che non
effettueranno più attività sindacale. E’ compito delle amministrazioni
verificare detta circostanza, rilevabile dallo statuto delle singole
organizzazioni, in quanto non devono essere censiti dati relativi ad
altre associazioni non aventi tale natura (ad es: associazioni
professionali, associazioni di volontariato, associazioni culturali,
associazioni che si occupano della formazione professionale, etc…) che
determinerebbero una alterazione dei dati raccolti ai fini della
rappresentatività sindacale e la possibile esclusione di sindacati
vicini alla prevista soglia di rappresentatività del 5%.
Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le
distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale
del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato, categorie, senza
operare artificiose sommatorie.
Ai fini della rilevazione fa testo il CCNL applicato al dipendente e
non il titolo di studio in possesso dello stesso ovvero la
caratteristica del sindacato di categoria a cui ha rilasciato la delega
(es. se un dipendente ha la laurea in medicina ed è iscritto ad un
sindacato che rappresenta solo medici, ma appartiene al comparto in
quanto inquadrato come tecnico di radiologia, deve essere rilevato nel
personale del comparto sanità e non nel personale dell’area di
contrattazione IV della dirigenza medico - veterinaria).
Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale e
scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni diverse,
per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione sindacale (è
questo il caso di sindacati medici), solo queste ultime devono essere
rilevate.
Nel caso in cui la delega in favore di un’organizzazione sindacale
risulti frazionata, cioè versata in quote, tutte intestate al medesimo
sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo è articolato
(ad esempio: parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella
regionale e parte a quella nazionale), la delega va ritenuta unitaria e
conteggiata una sola volta nell’ambito della stessa scheda,
utilizzando, per il calcolo del contributo medio, il suo valore intero
(ovvero la somma di tutti i frazionamenti).
C4. Importo del contributo sindacale
La disciplina contenuta nel comma 9 dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001
prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che “non siano
prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che
richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della
metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del comparto o dell’area”.
Ciò rende indispensabile l’acquisizione del dato, ma anche la massima
precisione nel calcolo del suo valore.
L’entità del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7
agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio
mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo
sindacale sia versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve
essere ricalcolato su 12 mensilità.
Affinché il calcolo sia esatto nel caso in cui un dipendente sia a
part-time il valore del suo contributo deve essere riportato a orario
intero.
Ugualmente si deve procedere nel caso in cui la retribuzione non sia
riferita all’intero mese, esempio l’assunzione sia avvenuta il 15
dicembre 2011 o casi analoghi.
Per tanto, per valore medio unitario mensile si intende il contributo
versato da un lavoratore a tempo pieno per l’intero mese lavorativo di
riferimento della rilevazione (gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre
2011). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei
mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2011.
C5. deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali
Può capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre
2011, sia contemporaneamente iscritto, tramite delega, a più e diversi
sindacati: caso di deleghe doppie o triple. Tale fattispecie deve
essere rilevata in quanto anche questo dato rappresenta una variabile
che viene utilizzata ai fini del corretto calcolo della
rappresentatività. Pertanto, la procedura richiederà espressamente
l’inserimento del dato in parola.
A titolo esemplificativo: si sta compilando la scheda del sindacato X;
dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in suo
favore (ad esempio n. 10) va specificato se i medesimi 10 dipendenti
abbiano rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2011), deleghe anche
in favore di altre e diverse organizzazioni sindacali. In caso
affermativo va indicato il numero delle deleghe espresse in favore
delle altre organizzazioni sindacali (pari a n…. in favore del
sindacato Y, n…. in favore del sindacato Z e così di seguito). In
sostanza ciò consente di rilevare che tra i 10 dipendenti iscritti al
sindacato X alcuni o tutti sono contemporaneamente iscritti anche ad
altri sindacati.Deve essere fatta attenzione che nelle schede dei
sindacati Y e Z si trovi, a sua volta, il corrispettivo numero di
deleghe rilasciate al sindacato X.
D. AMMINISTRAZIONI “STATALI”:
Con tale dizione si intendono le amministrazioni a cui il competente
servizio del Ministero dell’economia e delle finanze (Service Personale
Tesoro (SPT) della Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e
dell’Innovazione centrale per il sistema informativo integrato)
trasmette i dati in formato telematico all’applicativo Aran. In tal
modo le amministrazioni, una volta entrate nella procedura, troveranno
le schede già compilate.
Si ricorda che per il comparto scuola i dati relativi alle deleghe
sindacali dovranno essere trasmessi esclusivamente dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Le amministrazioni non potranno modificare le schede precompilate dal
predetto Servizio, né sommare, raggruppandole, deleghe con codici
diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale. In
questo caso non sarebbe più rilevabile il diverso contributo sindacale
che sottende al differente codice meccanografico.
Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica dei
dati indicati nelle schede predisposte dal competente predetto Servizio
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le amministrazioni
dovranno effettuare una verifica con lo stesso Service Personale
Tesoro, unica istanza deputata a controllare se le deleghe oggetto
della contestazione siano state o meno attivate.
Il Service Personale Tesoro verifica la congruità delle informazioni
inserite nel programma di gestione delle buste paga ed, ove necessario,
procede ad aggiornare il dato caricato nell’applicativo DELEGHE
SINDACALI.
E. ADEMPIMENTI
E1. firma del rappresentante sindacale
Al fine di garantire un’adeguata informazione l’applicativo consentirà
di generare un report in formato PDF per ogni organizzazione sindacale,
contenente i dati inseriti nel procedimento.
Ai sensi dell’art. 43, comma 7, del d.lgs. 165/2001 i dati devono
essere controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale
interessata con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa.
Pertanto, ogni report dovrà essere stampato e controfirmato da un
rappresentante dell’organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce.
Per rappresentante sindacale si intende il dirigente sindacale
(aziendale - di zona - comunale - territoriale - provinciale -
nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un
componente della RSU o un dipendente appositamente delegati per
iscritto (in questi ultimi due casi il delegante è l’organizzazione
sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).
Va pertanto escluso che:
- la firma sia apposta
dal medesimo rappresentante sindacale su schede intestate a differenti
organizzazioni sindacali. Ogni rappresentante sindacale può
sottoscrivere esclusivamente le schede dell’organizzazione che
rappresenta;
- la firma sia apposta
dal componente della RSU, se non per espressa indicazione
dell’organizzazione sindacale interessata.
E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale
Ove la scheda non sia controfirmata dall’organizzazione sindacale
interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile
della compilazione deve, utilizzando l’apposito riquadro, specificare
il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da
cui risulti detta circostanza.
In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali,
qualora l’amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al
dato, le schede devono essere ugualmente completate indicando i motivi
della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.
E3. Trasmissione del report all’organizzazione sindacale
Al fine di garantire un’adeguata informazione il report, contenente i
dati inseriti nel procedimento, deve essere inviato all’organizzazione
sindacale interessata. Nel rispetto della vigente legislazione sulla
riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato va inviato
esclusivamente il report di propria pertinenza, vale a dire quello
intestato all’organizzazione destinataria e non anche quelli intestati
alle altre organizzazioni.
La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata
nell’apposito riquadro.
F. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.
Poiché la rilevazione delle deleghe avverrà in via telematica, nessun
documento cartaceo dovrà essere trasmesso all’ARAN.
Tuttavia, si richiama l’attenzione sul fatto che l’amministrazione
dovrà conservare per almeno 10 anni tutti i report sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali (ovvero riportanti la motivazione della
mancata firma) e la prova dell’avvenuta trasmissione degli stessi al
singolo sindacato.
Ciò a tutela dell’RP Deleghe e del RLE, atteso che gli stessi dovranno
dichiarare, negli appositi campi previsti nell’applicativo DELEGHE
SINDACALI, se è stata acquisita la firma del rappresentante sindacale
(indicandone le generalità e il ruolo all’interno del sindacato) o, in
caso negativo, la motivazione della mancata firma.
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I Ministeri, le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni, le Unioni,
i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome, i
Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati di
portare a conoscenza delle Amministrazioni, degli Enti e degli
organismi vigilati o associati, con l’urgenza che il caso richiede, la
presente circolare, tenendo presente l’importanza della rilevazione e
che, il mancato rispetto dei termini della stessa, non consentirà a
questa Agenzia di accertare la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali da ammettere alla contrattazione nazionale nel periodo
contrattuale 2013-2015.
Ai fini della massima diffusione si dà, comunque, assicurazione che la
nota stessa, oltre ad essere reperibile sul sito internet dell’Aran,
sarà anche pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il corrente anno.
IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Gasparrini
(firmato)
A.Ra.N.
CIRCOLARE 3/2011 – Nota 23 novembre 2011 prot. 24328
A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165 del 2001
e per conoscenza:
Ai Comitati di Settore
Ai Commissari di Governo per le Regioni a statuto ordinario
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
Al Commissariato dello Stato per la Regione Sicilia
Ai Prefetti della Repubblica
Alle Regioni
All’ANCI
All’UPI
All’UNCEM
All’UNIONCAMERE
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
DAG - Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione –
SPT
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Allegati:
Comparto Scuola deleghe biennio 200~.pdf
Area V biennio 2008-2009.pdf
235-da-spostareregolamento-di-funzi~.pdf
Aran Circolare 3 (23 nov. 2011).pdf
redazione@aetnanet.org
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