Tar per la Puglia. Prima sentenza favorevole ai ricorrenti per il concorso a ds.
Data: Venerdì, 25 novembre 2011 ore 18:33:10 CET
Argomento: Giurisprudenza


N. 00919/2011 REG.PROV.CAU. N. 01970/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2011, proposto da:
(...) con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento per il quale, all'esito della lettura ottica in ordine alla prova preseletiva svoltasi il giorno 12.10.2011, in Bari, è stata determinata l'approvazione dell'elenco degli idonei ammessi, per la Regione Puglia, alla prova scritta del concorso "per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli Istituti educativi", indetto con Decreto del Direttore Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, del 13.07.2011, (in G.U. 4° Serie Speciale, n. 56, del 15.07.2011), nella parte in cui i ricorrenti ne sono esclusi;
- nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresi, ove occorra, ogni istruzione impartita alla Commissione Esaminatrice, in cui vi sia contrasto con le norme di cui al Bando di Concorso, DPR 140/2008 e/o con i principi sub art. 97 della Costituzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che le prove scritte del concorso di cui si tratta si svolgeranno nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, cosicché la situazione giuridica dei ricorrenti, nella qualità dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21 dicembre 2011) per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono la partecipazione dei ricorrenti alle suddette prove scritte;
Fissa la camera di consiglio del 21 dicembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 23 novembre 2011.

     Il Presidente
     Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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