Docenti di sostegno…docenti tappabuchi!? No, grazie!
Data: Giovedì, 24 novembre 2011 ore 13:40:18 CET Argomento: Redazione
Mentre ancora si
discuteva sulle “anomalie” e sulle “stranezze” del CSA della Provincia
di Cosenza, ci giunge una notizia triste ma, ahimè, risaputa e cioè che
in molte scuole di quella lontana provincia dell’impero del MIUR è prassi consolidata
sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di
sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si
verifica l'assenza del docente curriculare. Ma un filo rosso,
evidentemente, unisce Cosenza con Brescia, la Calabria con la Lombardia
e, temiamo, con tutte le altre province d’Italia. L’oggetto del
contendere è sempre lo stesso: l’errata
utilizzazione dei docenti titolari su posti di sostegno per attività di
supplenze temporanee in sostituzione dei colleghi assenti.
Ovvero, docenti di sostegno…docenti tappabuchi! Come da numerose
Sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla
formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per
cui utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del
docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe
dove entrambi prestano servizio, è contrario alla legge, al diritto
allo studio e al buon senso, oltreché alla dignità dell’insegnante e
dell’alunno.
Tale situazione, inoltre, non appare uniformata a criteri di
regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di
sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente
curriculare, l'insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto,
smette di essere docente di sostegno e quell'ora il ragazzo in pratica
la perde. Il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ha chiarito che
“l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro
tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto
d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima
parte l’efficacia di detto progetto”. Il docente su posto di sostegno è
contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche
per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe di
riferimento. Detta condizione non viene meno neanche quando è assente
il docente curriculare. La contitolarità della classe, per come
circostanziato dall'art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una propria
specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del
necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti curriculari
in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro
compromettere la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nel quadro
della programmazione dell'azione educativa; mentre, come chiaramente
indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010, si può
provvedere alla sostituzione del personale docente assente
temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a
disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di
quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine,
mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e
disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre
l'orario d'obbligo. Inoltre, è il caso di evidenziare la particolare
responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno
nell’ipotesi d’infortunio di un alunno portatore di handicap qualora,
come è peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia, esso si
verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del
collega assente. Peraltro, i dirigenti scolastici, al fine primario di
non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi delle
classi interessate, possono provvedere, per periodi di assenza anche
inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.
Cosa aspettano, dunque, le Direzioni Scolastiche Regionali ad emanare
delle specifiche note a tutti i Dirigenti delle varie scuole di ogni
ordine e grado, per il rispetto delle disposizioni in materia di
supplenza al fine di evitare che l’insegnante di sostegno possa essere
distratto dal proprio compito istituzionale? Per quanto tempo ancora
gli insegnanti di sostegno devono fare gli insegnanti tappabuchi?
Angelo
Battiato (inviato speciale a Brescia)
angelo.battiato@istruzione.it
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