Docenti di sostegno…docenti tappabuchi!? No, grazie!
Data: Giovedì, 24 novembre 2011 ore 13:40:18 CET
Argomento: Redazione


Mentre ancora si discuteva sulle “anomalie” e sulle “stranezze” del CSA della Provincia di Cosenza, ci giunge una notizia triste ma, ahimè, risaputa e cioè che in molte scuole di quella lontana provincia dell’impero del MIUR è prassi consolidata sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l'assenza del docente curriculare. Ma un filo rosso, evidentemente, unisce Cosenza con Brescia, la Calabria con la Lombardia e, temiamo, con tutte le altre province d’Italia. L’oggetto del contendere è sempre lo stesso: l’errata utilizzazione dei docenti titolari su posti di sostegno per attività di supplenze temporanee in sostituzione dei colleghi assenti. Ovvero, docenti di sostegno…docenti tappabuchi! Come da numerose Sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è contrario alla legge, al diritto allo studio e al buon senso, oltreché alla dignità dell’insegnante e dell’alunno.
Tale situazione, inoltre, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l'insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell'ora il ragazzo in pratica la perde. Il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe di riferimento. Detta condizione non viene meno neanche quando è assente il docente curriculare. La contitolarità della classe, per come circostanziato dall'art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro compromettere la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nel quadro della programmazione dell'azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo. Inoltre, è il caso di evidenziare la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi d’infortunio di un alunno portatore di handicap qualora, come è peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia, esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega assente. Peraltro, i dirigenti scolastici, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi delle classi interessate, possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo. Cosa aspettano, dunque, le Direzioni Scolastiche Regionali ad emanare delle specifiche note a tutti i Dirigenti delle varie scuole di ogni ordine e grado, per il rispetto delle disposizioni in materia di supplenza al fine di evitare che l’insegnante di sostegno possa essere distratto dal proprio compito istituzionale? Per quanto tempo ancora gli insegnanti di sostegno devono fare gli insegnanti tappabuchi?

Angelo Battiato (inviato speciale a Brescia)
angelo.battiato@istruzione.it






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