Concorsi dirigenti: la bufala dei ricorsi ad opponendum
Data: Giovedì, 24 novembre 2011 ore 08:02:30 CET
Argomento: Opinioni


È, indubbiamente, una schizofrenia collettiva ad aver colpito i sindacati rappresentativi del comparto scuola: a Roma perorano - anzi, s’inventano - la causa degli idonei, mentre nelle periferie organizzano ricorsi collettivi per i tanti colleghi stoppati alla prova di preselezione nel concorso a dirigente scolastico.
E le tariffe sono, tutto sommato, modiche. La più competitiva è quella dell’ANP, che ha dichiarato la sua non imparzialità, per essere dalla parte di chi le prove le ha superate nelle sedi competenti, in conseguenza di ciò avendo già predisposto la tecnostruttura, presso un prestigioso studio legale romano, per sostenere i docenti ammessi alle prove scritte negli interventi ad opponendum nelle camere di consiglio del TAR Lazio, del 24 novembre e del 6 dicembre 2011, dove si discuterà la richiesta di ammissione con riserva avanzata dai ricorrenti «bocciati».
A pagamento, con soli 125 euro, che moltiplicati per un potenziale di 10.000 clienti fa unmilioneduecento-cinquantamila, ogni idoneo potrà, nell’immediato, esorcizzare un po’ la paura di vedersi seduti accanto nuovi concorrenti durante le prove scritte, non essendo (o non volendo essere?) nella condizione psicologica di realizzare la consapevolezza di una vergognosa speculazione a suo danno. 
Perché il TAR adito gli negherà, ragionevolmente (uso dell’avverbio a scopo prudenziale), la legittimazione ad opporsi, non potendosi lamentare la lesione di un interesse concreto ed attuale a conseguire un bene della vita, già incamerato - in questa fase - siccome consistente nel poter proseguire nella procedura concorsuale; nel mentre, per contro, il predetto bene della vita viene domandato, per l’appunto, da chi è stato sbarrato nella prova di preselezione, perciò legittimato - in punto di diritto - ad impugnarla davanti a un giudice, il solo che dovrà pronunciarsi iuxta alligata ac probata.
La finalità di evitare per gli interessati - scrive l’ANP in un comunicato dell’8 novembre - «i pregiudizi eventualmente determinati dall’allungamento dei tempi e dall’appesantimento della procedura concorsuale ad opera dei suddetti ricorsi [id est: dei ricorsi di chi non ha superato la preselezione]» non configura quell’interesse concreto e attuale a ricorrere o a opporsi, di cui è parola nella norma generale (ed applicabile nel processo amministrativo) statuita dagli artt. 100 ss, codice di procedura civile.
Perché nel caso di specie - e l’ANP ne pare avvertita - siamo in presenza di una mera situazione di fatto, tecnicamente di una semplice aspettativa, in quanto tale non tutelata dal diritto, da parte di chi non è impedito nella prosecuzione di una procedura concorsuale (e quindi non subisce alcuna lesione di una posizione giuridica soggettiva o di un pregiudizio, che dir si voglia), solo al termine della quale potendo materializzarsi quell’interesse concreto ed attuale giuridicamente considerato e protetto: beninteso se, oggi chiamato ad opporsi, avrà, eventualmente, superato le due prove scritte e poi, eventualmente, il colloquio, nonché frequentato il corso di formazione, seguito dalla valutazione dei titoli, infine figurando nella graduatoria di merito.
Forse è il caso di evidenziare, infine, che nessuno dei potenziali opponenti ha ricevuto o potuto ricevere alcuna comunicazione quale contro interessato. Gli esclusi dalla prova preselettiva hanno impugnato il bando non la loro esclusione, non la lesione di un diritto concesso ad altri.
Attendiamo smentite…. in punto di diritto non di escamotage per fare cassa e proselitismo.


Nuzzaci Francesco- Asasi






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