Tar Calabria: la presenza di due soggetti con disabilità rende illegittima la costituzione, a seguito di accorpamento, di un’unica classe che supera il numero massimo di 20 alunni.
Data: Venerdì, 11 novembre 2011 ore 08:15:05 CET Argomento: Giurisprudenza
L’art. 5, al co. 2,
DPR 20 marzo 2009 n. 81, prevede che “Le classi iniziali delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di
norma, con non più di 20 alunni”.
La circostanza che la disposizione richieda il rispetto di questo
limite solo “di norma” non può giustificare un incremento fino a 29
alunni e, quindi, di oltre il 40%, avuto anche riguardo al fatto che
l’art. 4, co. 1, espressamente consente di “derogare, in misura non
superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per
classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente
regolamento” con il preciso obiettivo – qui chiaramente violato – “di
dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli
scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della
determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi
effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico”.
Lo stesso MIUR con la circolare n. 21/2011 e da ultimo con la circolare
13 luglio 2011 n. 63 ha ribadito che “Le classi delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che
accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i
parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si
raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con
alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di
grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse
con più di 20 alunni”. (da
Diritto Scolastico)
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