Concorso DS: chi è senza peccato scagli la prima pietra
Data: Sabato, 05 novembre 2011 ore 07:53:43 CET Argomento: Opinioni
Ripropongo con
questo mio intervento un articolo che ebbi a scrivere in data 27
novembre 2006, vale a dire circa cinque anni addietro, in occasione
delle polemiche che nacquero tra i partecipanti al concorso ordinario
bandito nel 2004 e gli ammessi a quello riservato, bandito nel 2006,
nel quale articolo, del quale c'è ancora traccia sui siti internet si
anticipava la soluzione che fu poi trovata. In pratica, alla fine,
furono sistemati tutti coloro che si trovavano inseriti nelle
graduatorie del concorso ordinario, sia i partecipanti pleno iure sia i
cosiddetti riservisti, in base all'oramai famoso comma 619 dell'art. 1
della legge finanziaria del 2007 che così recitava: " In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla
nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26
novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del
citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti
requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in
sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di
esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da
parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un
attestato positivo da parte del direttore del corso, senza
effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo.
Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato
perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi
ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso
intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime
modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007;
le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo
l’ordine della graduatoria di merito ". Con questo comma, che non
scandalizzo allora nessuno dei sindacati e delle associazioni di
categoria, anzi fu accolto da tutti con grande entusiasmo, nonostante
che facesse riferimento, si badi bene, non a sentenze passate in
giudicato ma a provvedimenti cautelari, vale a dire a provvedimenti di
sospensiva per lo più emessi dai TAR, che allora, si diceva, che si
ottenessero con una certa facilità, la stessa con la quale poi i
ricorsi venivano rigettati con sentenza, i posti originari messi a
concorso, che erano pratica si moltiplicarono a dismisura, consentendo
a migliaia di docenti, che non avevano raggiunto nella fase selettiva
il punteggio minimo per sostenere le prove scritte ed orali, di
parteciparvi, in aggiunta agli aventi diritto a pieno titolo,
risultando poi anch’essi vincitori di quel concorso. Oggi,
paradossalmente, molti di quei dirigenti che non avrebbero avuto i
requisiti per diventare tali, se si fossero rispettate le regole
indicate nel relativo bando, sono iscritti alle stesse associazioni che
sposano le tesi degli idonei alla recente prova preselettiva del
concorso in atto, parlando, riferendosi ai ricorsi dei non idonei, di
un uso distorto di uno strumento che doveva essere di garanzia e che
invece si sta trasformando in un’impropria sede di appello contro ogni
decisione sfavorevole, cosa che appunto avvenne anche nel precedente
concorso. Ma dov’erano le associazioni ed i sindacati quando nel 2006
si mortificarono i diritti di coloro che o non avevano presentato la
domanda perché sapevano di non possedere titoli sufficienti per
superare la selezione prevista dall’art. 10 del bando o, rispettando le
regole, una volta che non avevano superato tale fase, decisero di non
presentare ricorso? Da quel peccato originale nascono, a mio avviso,
tutti i problemi del concorso in atto, perché vale anche in questo caso
la “teoria delle finestre rotte” ed avendo rotto una volta il
meccanismo del rispetto delle regole, senza provvedere a ripararlo se
non con la più classica delle toppe, si consente oggi, ma ciò accadrà
anche in futuro, a chiunque di poter emulare un simile comportamento,
ricorrendo a tutti i meccanismi che è possibile legittimamente
utilizzare per poter raggiungere il proprio scopo. Dunque, rimanendo in
tema di finestre rotte, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
Gennaro Capodanno
gennarocapodanno@gmail.com
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