Sab, confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza che assolve la RSU del SAB dall’accusa di offesa dell’onore e del decoro del dirigente scolastico.
Data: Giovedì, 03 novembre 2011 ore 12:01:58 CET Argomento: Sindacati
La Corte Suprema
di Cassazione, con sentenza n. 8819/11, nel confermare la precedente
sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, emessa
nei confronti del sig. Salvatore Azzinnaro, ex collaboratore scolastico
ed RSU del SAB, rappresentato e difeso davanti alla Corte dagli
avvocati Vincenzo Azzinnaro e Antonio Cersosimo del foro di Cosenza,
querelato dal dirigente scolastico dell’ex scuola media, ora istituto
comprensivo di Montalto Uffugo Centro che, in fase di contrattazione
d’istituto, si era sentita offesa nell’onore e nel decoro della propria
funzione di dirigente, dichiara inammissibile il ricorso per Cassazione
del Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Cosenza.
Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola,
esprime viva soddisfazione per l’ulteriore decisione di assoluzione del
sig. Azzinaro che, in qualità di RSU del SAB c/o la predetta
istituzione scolastica, ha cercato in tutti i modi di instaurare
corrette relazioni sindacali con la dirigenza per la difesa dei
sacrosanti diritti dei lavoratori, relazioni che dovevano concludersi
con la stipula di un contratto integrativo d’istituto sulla gestione
dei fondi, l’organizzazione del lavoro, lavoro straordinario, ecc.., ma
che, a tutt’oggi, risultano carenti anche per i colpevoli silenzi delle
altre OO.SS. firmatarie del contratto nazionale di lavoro, tant’è che
quanto denunciato dal sig. Azzinnaro, a distanza di quasi sette anni,
ancora persiste.
Nel merito, in fase d’incontro sindacale per la disamina delle
proposte contrattuali, il predetto dirigente non forniva i criteri di
utilizzazione del fondo d’istituto così come non forniva le risorse
finanziare e le giacenze, al fine di verificarne l’utilizzo e
procedere a nuovi criteri di ripartizione anzi, non pagava gli
incarichi specifici conferiti al personale ATA per iscritto e
regolarmente svolti, negandone l’esistenza e troncando l’incontro della
contrattazione.
Tale comportamento veniva contestato duramente dalla RSU del SAB
che ribadiva e chiedeva la liquidazione del fondo d’istituto in
presenza di delibere degli organi collegiali con lettere di incarichi a
firma del dirigente il quale, invece, presentava querela nonché
richiesta di procedimento disciplinare.
Entrambi i procedimenti si concludevano con la piena assoluzione
per il sig. Azzinnaro; quello disciplinare per avere il dirigente
scolastico omesso nella richiesta, ruolo, funzione e circostanze dei
fatti, in quanto tale episodio, di forte conflittualità con il
dirigente, non è sanzionabile perché non ricadente nell’ambito del
rapporto di lavoro, stante la qualità giuridica assunta di RSU del
dipendente; quello penale con la piena assoluzione del sig. Azzinnaro
con sentenza del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, dalle accuse mosse
dal dirigente che voleva “segnare un punto a suo favore”, così si legge
nella sentenza.
La Suprema Corte poi dichiara inammissibile il ricorso avverso
l’assoluzione, riconoscendo che il Giudice di merito ha compiutamente e
correttamente motivato la sentenza, avendo reso specifiche
argomentazioni circa l’assenza di elementi idonei a dare prova certa
della realizzazione della condotta illecita ascritta in rubrica,
evidenziando come non potesse ritenersi del tutto credibile la versione
della persona offesa, così come quella dell’imputato, e che era emersa
l’esistenza, al momento dei fatti, di un clima di palese ostilità tra
le parti.
Orbene, in presenza di una motivazione svolta secondo l’esigenza
di attenta analisi delle risultanze probatorie e avendo il giudice di
merito, nell’esercizio del potere discrezionale di valutare anche
la carenza di elementi tali da avvalorare, attraverso le deposizioni
testimoniali, la versione della persona offesa, restano inammissibili
le deduzioni del ricorrente. Esse tendono, argomentando in fatto, alla
diversa interpretazione dei dati processuali, senza individuare
dati che il giudice di merito abbia trascurato di verificare ai fini
probatori.
Ugualmente ininfluenti e inammissibili si rivelano gli ulteriori
rilievi del requirente, ove sottolinea la valenza offensiva della
espressione indirizzata alla persona offesa, avendo la sentenza
evidenziato come fosse incerta la dinamica dell’episodio descritto dai
testi. Alla stregua di tali elementi la Corte deve dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.
La decisione della Suprema Corte soddisfa pienamente il SAB per
la giustizia resa alla RSU che ha sempre cercato di rappresentare,
tutelare e difendere, i diritti e gli interessi di tutto il personale
dipendente, contro la volontà del dirigente scolastico di affossare le
relazioni sindacali.
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Francesco Sola Segretario Generale SAB
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