Presidenza Regionale Dirpresidi: Le indebite esortazioni della CGIL e GILDA di Catania: ''fate come non ci fosse la legge 141''
Data: Lunedì, 31 ottobre 2011 ore 18:41:30 CET Argomento: Opinioni
Ritorniamo
sulla questione dell’art. 6, indotti dalla lunga precisazione della
CGIL e GILDA di Catania del 29.10.2011 non firmata, che in verità non
precisa nulla e svia ulteriormente i termini della questione.
Preliminarmente ci preme sottolineare come la DIRPRESIDI è la sola
OO.SS. che tutela la dirigenza scolastica in Sicilia, essendo le altre
presunte OO.SS dei dirigenti squagliate o sparite, compresa quella che
pur dovrebbe far parte assieme alla DIRPRESIDI della COSTITUENTE
MANAGERIALE CIDA-CONFEDIR.
E questo lo si vedrà meglio nei prossimi mesi con le elezioni RSU e con
la partecipazione dei sindacati gialli alla competizione in pieno
conflitto di interessi (tranne la Gilda che per la verità non associa i
dirigenti e sostiene l’area separata per i docenti).
Dicasi che il comunicato locale delle OO.SS CGIL e GILDA in realtà è un
comunicato che è stato diffuso in tutte le province d’Italia dagli
strateghi della minaccia velata nei confronti dei “datori di lavoro”,
come vengono chiamati a convenienza quando c’è da contrastarli.
La pubblicazione di una sentenza usata come una clava, che cos’è se non
un’intimazione velata ad evitare di applicare un comportamento
legittimo, con il rischio di incappare nel fastidio dell’art. 28?
La prima riflessione è legata alla distorsione operata nella lettera
CGIL-GILDA dove si attribuisce ai dirigenti scolastici la volontà di
non aprire la contrattazione.
Niente di più falso in quanto abbiamo sempre ripetuto che il tavolo
negoziale va sempre aperto e subito e formalmente.
La seconda riflessione riguarda il fatto che la contrattazione non
attiene più a tutta la materia precedentemente prevista dal CCNNLL, ma
da essa va scorporato l’art. 6 derubricato a informazione sindacale.
E qui ciascuno cita un elenco di sentenze pro e contro dimenticandosi
che tutte le sentenze favorevoli alla CGIL SONO ANTECEDENTI all’entrata
in vigore della Legge 141 dell’agosto 2011, cha ha chiarito senza più
alcun dubbio che l’art. 6 non è più materia di contrattazione bensì
solo di informazione sindacale.
Compresa la sentenza dell’ITC di Acireale che è antecedente alla Legge
141 e pertanto i giudici in sede di riforma della sentenza sono tenuti
e saranno tenuti all’applicazione della 141.
Nella stessa sentenza dell’ITC Maiorana si dice :
“ E’ pertanto indiscutibile che, in base alle nuove disposizioni
legislative, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, salva la
informazione ai sindacati, con esclusione di obblighi di concertazione
e contrattazione sindacale “
Più chiaro di così?
Solo che il giudice non avendo ancora a disposizione la L. 141 ha
ritenuto che il tempo di applicazione di questa norma fosse postargato
al successivo contratto nazionale e quindi non fosse di “ immediata
efficacia”
In sede di riforma della sentenza il dirigente dell’ITC esibirà al
giudice la nuova Legge 141 e il giudice non può far altro che prendere
atto della immediata efficacia cassando il precedente pronunciamento.
TUTTO QUA. Il resto dei pseudo ragionamenti sindacali è fumo negli occhi
La pretesa che dirigenti dello Stato, che sono i primi garanti del
rispetto della legge, si pieghino alla richiesta sindacale di tenere a
riferimento tutte le materie di contrattazione previste nell’ormai
famoso articolo 6 del CCNL e violino sia l’art. 5, comma 2, che l’art.
40, comma 1, del d.lgs. 165/01, come modificato nel 2009 è irricevibile
perché significherebbe compiere un’azione illegittima e non può
essere soddisfatta da dirigenti che abbiano consapevolezza del loro
ruolo e delle responsabilità a questo connesse.
Lo dimostrano i diciassette decreti dei Giudici del lavoro di tutta
Italia che si sono pronunciati a favore di questa tesi.
A titolo di esempio riportiamo il dispositivo dell’ultimo decreto del
Giudice del lavoro di Roma. “Deve escludersi che l’Amministrazione
abbia posto in essere una condotta antisindacale…Gravando infatti
direttamente sul dirigente l’obbligo di adottare gli atti organizzativi
dell’ufficio ovvero di trattare con la parte sindacale per la
stipulazione di contratti integrativi necessariamente il Dirigente era
tenuto a fornire la propria interpretazione circa l’ambito temporale di
applicazione del D,Lgs.150/09.
Secondo le oo.ss. ricorrenti la norma in esame non avrebbe efficacia
precettiva immediata…Tale interpretazione non appare condivisibile
poiché nonostante la persistente vigenza del CCNL, le disposizioni del
D.Lgs. 150/09 in tema di contrattazione integrativa di cui all’art. 65
co. 1 e 2 devono ritenersi imperative...
Deve dunque ritenersi, ad avviso del giudicante, che a far data
dall’01.01.2011 la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle
materie attribuite all’esclusiva competenza del dirigente, e ciò con
specifico riferimento all’organizzazione degli uffici ed alla gestione
del personale, nonostante ciò comporti – contrariamente a quanto
previsto per la generalità delle loro disposizioni – la sostanziale
disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi
nazionali vigenti…Non sono pertanto ravvisabili profili di
censurabilità nell’operato datoriale,”.
I dirigenti degli istituti della provincia di Catania, così come quelli
delle altre province siciliane, non si lasceranno intimidire e
applicheranno le prerogative che la legge attribuisce loro e esigono di
essere messi nelle condizioni di lavorare senza più essere
sottoposti a indebite pressioni o essere destinatari di improprie
esortazioni.
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