Presidenza Regionale Dirpresidi: Le indebite esortazioni della CGIL e GILDA di Catania: ''fate come non ci fosse la legge 141''
Data: Lunedì, 31 ottobre 2011 ore 18:41:30 CET
Argomento: Opinioni


Ritorniamo sulla questione dell’art. 6, indotti dalla lunga precisazione della CGIL e GILDA di Catania del 29.10.2011 non firmata, che in verità non precisa nulla e svia ulteriormente i termini della questione.
Preliminarmente ci preme sottolineare come la DIRPRESIDI è la sola OO.SS. che tutela la dirigenza scolastica in Sicilia, essendo le altre presunte OO.SS dei dirigenti squagliate o sparite, compresa quella che pur dovrebbe far parte assieme alla DIRPRESIDI della COSTITUENTE MANAGERIALE CIDA-CONFEDIR.
E questo lo si vedrà meglio nei prossimi mesi con le elezioni RSU e con la partecipazione dei sindacati gialli alla competizione in pieno conflitto di interessi (tranne la Gilda che per la verità non associa i dirigenti e sostiene l’area separata per i docenti).
Dicasi che il comunicato locale delle OO.SS CGIL e GILDA in realtà è un comunicato che è stato diffuso in tutte le province d’Italia dagli strateghi della minaccia velata nei confronti dei “datori di lavoro”, come vengono chiamati a convenienza quando c’è da contrastarli.
La pubblicazione di una sentenza usata come una clava, che cos’è se non un’intimazione velata ad evitare di applicare un comportamento legittimo, con il rischio di incappare nel fastidio dell’art. 28?
La prima riflessione è legata alla distorsione operata nella lettera CGIL-GILDA dove si attribuisce ai dirigenti scolastici la volontà di non aprire la contrattazione.
Niente di più falso in quanto abbiamo sempre ripetuto che il tavolo negoziale va sempre aperto e subito e formalmente.
La seconda riflessione riguarda il fatto che la contrattazione non attiene più a tutta la materia precedentemente prevista dal CCNNLL, ma da essa va scorporato l’art. 6 derubricato a informazione sindacale.
E qui ciascuno cita un elenco di sentenze pro e contro dimenticandosi che tutte le sentenze favorevoli alla CGIL SONO ANTECEDENTI all’entrata in vigore della Legge 141 dell’agosto 2011, cha ha chiarito senza più alcun dubbio che l’art. 6 non è più materia di contrattazione bensì solo di informazione sindacale.
Compresa la sentenza dell’ITC di Acireale che è antecedente alla Legge 141 e pertanto i giudici in sede di riforma della sentenza sono tenuti e saranno tenuti all’applicazione della 141.
Nella stessa sentenza dell’ITC Maiorana si dice :
“ E’ pertanto indiscutibile che, in base alle nuove disposizioni legislative, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, salva la informazione ai sindacati, con esclusione di obblighi di concertazione e contrattazione sindacale “
Più chiaro di così?
Solo che il giudice non avendo ancora a disposizione la L. 141 ha ritenuto che il tempo di applicazione di questa norma fosse postargato al successivo contratto nazionale e quindi non fosse di “ immediata efficacia”
In sede di riforma della sentenza il dirigente dell’ITC esibirà al giudice la nuova Legge 141 e il giudice non può far altro che prendere atto della immediata efficacia cassando il precedente pronunciamento.
TUTTO QUA. Il resto dei pseudo ragionamenti sindacali è fumo negli occhi
La pretesa che dirigenti dello Stato, che sono i primi garanti del rispetto della legge, si pieghino alla richiesta sindacale di tenere a riferimento tutte le materie di contrattazione previste nell’ormai famoso articolo 6 del CCNL e violino sia l’art. 5, comma 2, che l’art. 40, comma 1, del d.lgs. 165/01, come modificato nel 2009 è irricevibile perché significherebbe  compiere un’azione illegittima e non può essere soddisfatta da dirigenti che abbiano consapevolezza del loro ruolo e delle responsabilità a questo connesse.
Lo dimostrano i diciassette decreti dei Giudici del lavoro di tutta Italia che si sono pronunciati a favore di questa tesi.
A titolo di esempio riportiamo il dispositivo dell’ultimo decreto del Giudice del lavoro di Roma. “Deve escludersi che l’Amministrazione abbia posto in essere una condotta antisindacale…Gravando infatti direttamente sul dirigente l’obbligo di adottare gli atti organizzativi dell’ufficio ovvero di trattare con la parte sindacale per la stipulazione di contratti integrativi necessariamente il Dirigente era tenuto a fornire la propria interpretazione circa l’ambito temporale di applicazione del D,Lgs.150/09.                                                                         
Secondo le oo.ss. ricorrenti la norma in esame non avrebbe efficacia precettiva immediata…Tale interpretazione non appare condivisibile poiché nonostante la persistente vigenza del CCNL, le disposizioni del D.Lgs. 150/09 in tema di contrattazione integrativa di cui all’art. 65 co. 1 e 2 devono ritenersi imperative...      
Deve dunque ritenersi, ad avviso del giudicante, che a far data dall’01.01.2011 la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all’esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti – contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni – la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti…Non sono pertanto ravvisabili profili di censurabilità nell’operato datoriale,”.

I dirigenti degli istituti della provincia di Catania, così come quelli delle altre province siciliane,  non si lasceranno intimidire e applicheranno le prerogative che la legge attribuisce loro e esigono di essere messi nelle condizioni di lavorare senza  più essere sottoposti a indebite pressioni o essere destinatari di improprie esortazioni.

Presidenza Regionale DIRPRESIDI






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