Lettera aperta in risposta alla nota del Presidente dell’associazione DIRPRESIDI-CONFEDIR Regionale del 25 ottobre 2011.
Data: Sabato, 29 ottobre 2011 ore 07:35:53 CEST Argomento: Sindacati
Al
Presidente Regionale dell’associazione DIRPRESIDI-CONFEDIR
Ai Dirigenti Scolastici di Catania e provincia
All’albo sindacale delle scuole di Catania e provincia
Lettera aperta in risposta alla nota
del Presidente dell’associazione DIRPRESIDI-CONFEDIR Regionale del 25
ottobre 2011.
Le scriventi OO.SS. (FLC CGIL e GILDA
UNAMS), in risposta alla nota del Presidente Regionale
dell’associazione DIRPRESIDI (Salvatore Indelicato), fanno presente che
la richiesta inviata il 25 ottobre 2011 ai Dirigenti Scolastici di
Catania e provincia di avvio della contrattazione di scuola può essere
letta come una minaccia solo da chi, come il dott. Indelicato, ha una
idea distorta del ruolo e degli scopi delle relazioni sindacali.
Lo invitiamo, pertanto, a rileggere quantomeno il comma 1 dell’art. 3
del Ccnl/07.
Per le scriventi OO.SS. sollecitare la puntuale e tempestiva
contrattazione di scuola significa riaffermare e difendere,
innanzitutto, il ruolo dell’autonomia scolastica, significa rafforzare
e difendere l’autonomia delle singole scuole, l’autorevolezza ed il
ruolo stesso della Dirigenza Scolastica oggi minacciata, al pari della
contrattazione, non solo dai provvedimenti Brunetta, ma soprattutto
dalla scorretta lettura che si tenta di dare degli stessi. Esattamente
come fa il dott. Indelicato nella sua nota. Non comprendere, da parte
di taluni Dirigenti Scolastici, che negare la legittimità della
contrattazione di scuola, significa negare il loro stesso ruolo e la
stessa funzione dirigenziale, è certamente colpa grave!
Un docente universitario di diritto del lavoro, che è stato membro
autorevole dell’Aran negli ultimi Ccnl del comparto scuola, in un suo
recente scritto ha affermato: “Dagli interventi governativi (oltre che
da una fitta serie di comportamenti concreti) risalta in modo sempre
più evidente l’intenzione dell’attuale governo di ridimensionare
pesantemente, fino a soffocarla, la contrattazione integrativa nella
pubblica amministrazione, dopo avere “congelato”, per un tempo che oggi
non appare neppure facilmente definibile, in quanto sottoposto a
continue dilatazioni, la contrattazione nazionale. Ciò corrisponde non
solo alla volontà di comprimere l’attività sindacale, ma anche ad
un’evidente sfiducia nei confronti della capacità dei dirigenti
pubblici nel gestire adeguatamente i rapporti sindacali, che pure
costituiscono una parte rilevante delle loro competenze, talché appare
sorprendente che una parte dei dirigenti scolastici assecondi questa
tendenza, anziché opporvisi, difendendo così il proprio ruolo e la
propria dignità professionale.”
Anche per le scriventi OO.SS., a differenza del dott. Indelicato, è
sorprendente! Per questo auspicano che la maggior parte dei DS
rifiutino questa delegittimazione del loro ruolo e della loro dignità.
E’ esattamente a questo scopo che è stata inviata la nostra nota a
tutti.
Nel merito poi delle affermazioni che fa il dott. Indelicato.
Affermare che “il recente d.lgs. 141/11, correttivo-interpretativo
della c.d. riforma Brunetta ha interpretato la Brunetta nel senso
proprio che l’art. 6 del CCNL va sottratto alla contrattazione e
derubricato ad informazione sindacale”, dimostra autentica ignoranza
(nel senso di non conoscere affatto la norma che si cita), oppure, in
caso contrario, malafede.
Tre cose si affermano nel d.lgs n. 141/11 (cosiddetto di
interpretazione autentica del d.lgs. 150/09):
1- che l’attuazione dell’art. 19 del 150 (valutazione, merito e premi)
è rinviata al futuro Ccnl (dunque non prima del 2015, visti e i recenti
provvedimenti del Governo sui contratti pubblici);
2- che le nuove procedure di autorizzazione del Ccni (previste al comma
2 dell’art. 40-bis del d.lgs 165/01) si attuano da subito (ma questo
riguarda il livello nazionale di contrattazione integrativa, ma non ha
nulla a che vedere con le procedure di controllo e autorizzazione dei
contratti di scuola);
3- che i nuovi Ccni devono adeguarsi alle nuove disposizioni di legge
(d.lgs n. 165/01 come modificato dal d.lgs n. 150/09). Una cosa ovvia e
scontata, dal momento che già i vecchi dovevano essere adeguati entro
dicembre 2010, pena la nullità delle clausole in contrasto con la legge.
Solo chi è in mala fede (o, se in buona fede, certamente male informato
ma condizionato da ciò che sostengono altri) può concludere, come fa il
dott. Indelicato, che da ciò l’art. 6 del Ccnl/07 sarebbe derubricato a
mera informazione.
Premesso che, quand’anche si debba dare integrale attuazione alle
disposizioni del d.lgs n. 150/01 senza prima sottoscrivere un nuovo
Ccnl (tesi che buona parte della recente giurisprudenza ha contestato,
compresa la sentenza del tribunale di Velletri del 27 settembre 2011
che ha tenuto conto dello stesso d.lgs n. 141/11, visto che solo dal
Ccnl per legge può discendere la definizione delle materie che
legittimamente sono oggetto di contrattazione integrativa), è del tutto
evidente che “le prerogative spettanti ai dirigenti della pubblica
amministrazione (art. 5 del d.lgs 165/01) devono essere accuratamente
ricostruite sulla base dei singoli ordinamenti di settore” (art.
2 comma 1 dello stesso d.lgs n. 165/01). In altre parole si devono
collocare nel quadro legislativo esistente e non abrogato.
Questo è ancora più vero nella scuola, visto che nessuno dei
provvedimenti Brunetta ha modificato in nulla le altre norme di legge
riguardanti la scuola. Infatti, nessuna modifica è stata apportata al
d.lgs n. 297/94 sulle competenze degli OO.CC.; nessuna modifica è stata
apportata al regolamento attuativo dell’autonomia scolastica (DPR n.
275/99); nessuna modifica è stata apportata neanche alla norma
specifica sulla dirigenza scolastica definita all’art. 25 del d.lgs n.
165/01. E se si va vedere tale norma specifica riguardante la Dirigenza
Scolastica, si scoprirà (al comma 4) che è sin dal 2001 che:
“Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al DS l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e
del personale”. E allora, perché solo oggi qualcuno fa nascere il
problema? L’art. 6 del Ccnl/07 (e del Ccnl/03 precedente) è da
ben 10 anni che è rispettoso del dettato di legge sulle prerogative e
competenze del DS.
Nel comparto scuola il DS, che ha competenze sulla gestione unitaria
della scuola, esercita le sue competenze ma lo deve fare innanzitutto
“nel rispetto della competenza degli OO.CC.” (art. 16 c. 2 del DPR n.
275/99). Pertanto non è vero che oggi, a seguito dei decreti Brunetta,
il DS ha la “competenza esclusiva nella gestione delle risorse e del
personale nell’ambito dell’organizzazione degli uffici” come si
vorrebbe sostenere. Se volessimo assimilare una scuola ad un ufficio
erogatore di un pubblico servizio (tesi un po’ ardua da sostenere, e
non a caso qualche giudice ha anche detto che è impensabile!), deve
essere chiaro che ci sono competenze del consiglio d’istituto che
nessun DS può scavalcare (ad es. sull’adozione del POF, sul calendario
scolastico, sull’orario di funzionamento del servizio scolastico, sul
tempo scuola, sul funzionamento degli uffici, ecc…). Cosi come deve
essere chiaro che sulle attività da svolgere con gli alunni, sulla
didattica, sulla valutazione e sulle scelte tecnico-professionali ci
sono competenze specifiche del collegio docenti che il DS non può
ignorare. Neanche nell’assegnazione di docenti alle classi o alle
cattedre il DS decide unilateralmente e discrezionalmente.
Chi confonde gli atti di gestione (sul personale e sulle risorse) con
le competenza degli OO.CC. sulle scelte generali e sui criteri, sbaglia
di grosso! Persino sul POF e sul piano delle attività dei docenti il DS
fa “solo” la proposta, mentre l’approvazione spetta al collegio docenti
(punto che solo qualche giorno fa è stato ribadito anche dallo stesso
Miur nella nota n. 6830 del 18 ottobre 2011 che trasmette la direttiva
n. 88 per la rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico
2011-2012). La contrattazione non è mai intervenuta “sugli atti di
gestione sulle risorse e sul personale nell’ambito dell’organizzazione
degli uffici” (norma che nella scuola, lo ripetiamo, non è certo una
novità perché presente sin dal 2001, art. 25 d.lgs n. 165/01), ma solo,
e legittimamente, sul salario accessorio derivante da risorse
contrattuali (art. 45 c. 1 del d.lgs n. 165/01), sulla mobilità e sul
rapporto di lavoro, ovvero sui “diritti e obblighi pertinenti al
rapporto di lavoro” (carichi di lavoro, orario, flessibilità,
intensificazione, ecc…) come si afferma all’art. 40 c. 1 del d.lgs n.
165/01.
Infine le scriventi OO.SS. fanno presente, sia al dott. Indelicato, che
a tutti coloro che dovessero dare ascolto alle sue indicazioni, che la
facoltà di adottare “atti dirigenziali unilaterali”:
è legittima solo alla scadenza della sessione negoziale (scadenza che
nella scuola non è prevista);
è possibile solo “in via provvisoria e solo in presenza di atti che
incidono sul regolare avvio dell’anno scolastico” (lo prevede, tra
l’altro, anche lo stesso art. 6 del CCNL);
soprattutto, permane sempre l’obbligo dirigenziale di perseguire la
stipula del contratto;
in nessun caso il DS può decidere unilateralmente sui compensi e sul
salario accessorio;
l’aver esplicitato pubblicamente questa intelligente strategia rende
evidente l’intento antisindacale della stessa.
In conclusione, le scriventi OO.SS:
ribadiscono la richiesta già avanzata di avviare rapidamente la
contrattazione su tutte le materia previste all’art. 6 del Ccnl/07
perché tutte assolutamente compatibili con le recenti disposizioni di
legge;
invitano tutti i DS a riconoscere i valori e gli effetti positivi
(interni all’organizzazione della vita della scuola) delle relazioni
sindacali e della contrattazione, di cui loro stessi sono parte attiva;
invitano tutti i DS a difendere, assieme al sindacato, sia l’autonomia
delle scuole che il proprio ruolo e funzione, di cui la contrattazione
e la titolarità delle relazioni sindacali (comma 3 art. 25 d.lgs
275/01) è parte integrante fondamentale;
fanno appello al senso di responsabilità di tutti e invitano ad evitare
letture radicalizzate delle norme e contrapposizioni esasperate, a
differenza di quanto stanno facendo taluni cattivi predicatori.
Flc-Cgil
Gilda Unams Catania
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