“Salvaprecari”: ancora pochi giorni per la presentazione delle domande
Data: Mercoledì, 26 ottobre 2011 ore 09:52:18 CEST Argomento: Sindacati
Il D.M. n. 92 del 12
ottobre 2011 fissa al 2 novembre il termine (in caso di inoltro postale
vale la data-timbro) per l’iscrizione negli elenchi prioritari
I nuovi elenchi per il conferimento di supplenze temporanee danno la
precedenza assoluta (rispetto al rimanente personale inserito nelle
graduatorie di circolo e d’istituto) nel conferimento dei contratti a
t.d. di supplenza, e dei contratti per progetti attivati dalle Regioni.
L’amministrazione, in controcorrente rispetto all’orientamento della
prevalente giurisprudenza di merito, ha escluso dal diritto
all’iscrizione negli elenchi prioritari i precari che hanno sì maturato
il requisito dei 180 giorni di servizio, ma sommativamente con periodi
prestati in più istituzioni scolastiche. Ha diritto ad essere inserito
negli elenchi prioritari il personale docente ed educativo, inserito a
pieno titolo nell’a.s. 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e il personale A.T.A inserito a pieno titolo
nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 d.lgs 16 aprile 1994,
n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cu i ai
DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo
2004.
Tale personale: - deve aver conseguito, nell’a.s. 2010/2011, o nel
triennio 2008/11, nomina a t.d. di durata annuale o sino al termine
delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una
supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica
–anche tramite proroghe o conferme contrattuali- per le classi di
concorso, i posti o profili professionali relativi alle graduatorie di
cui al comma 1; - deve essersi trovato nella condizione di non poter
ottenere, per l’a.s. in corso, nomina per una delle dette tipologie per
carenza di posti disponibili, o di averla ottenuta per numero di ore
inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di
cattedre o posti interi. Il personale docente ha diritto al
riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai fini
della attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento
previste all’art. 1, c.605, lett. c della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle
graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001,
n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello
stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2010/2011oppure negli
anni scolastici 2008-2009 o 2009-2010 qualora beneficiario dei DD.MM.
n. 81/2009, n. 100/2009, n. 68/2010 e n. 80/2010. (da Anief)
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