Inopportuna e indebita pressione delle OO SS della scuola sulla contrattazione e sui dirigenti scolastici della provincia di Catania
Data: Martedì, 25 ottobre 2011 ore 14:26:34 CEST
Argomento: Comunicati


Tale tipo di lettera in realtà sta facendo il giro delle province d’Italia per “ intimorire “ i presidi e ricondurli a posizioni politiche di retroguardia per “ convincerli “ a rinunciare alle loro prerogative di legge e condizionarli ad applicare le regole preesistenti come se la Legge 141 non ci fosse.
La minaccia non tanto velata è quella di ricorrere alla denuncia ex art. 28 dispiegando una serie di sentenze favorevoli a questa interpretazione prima che venisse promulgata la Legge n. 141.
Nella lettera si afferma mentendo che “ l’art. 6 del CCNL i cui contenuti sono per noi legittimamente in vigore  ”, tralasciando che non lo sono per il Parlamento e per i dirigenti che sono tenuti ad applicare la legge, senza abdicare per falsi ideologismi alle pretese politiche di chi cerca artatamente di far leva sulla dirigenza scolastica che si pretende anche di rappresentare in un palese conflitto di interessi.
I dirigenti scolastici della provincia di Catania come quelli di tutte le altre provincie non si lasceranno influenzare più di tanto da posizioni ideologiche e si atterranno alla nuova legge dispiegando tutte le prerogative che loro assegna.
Il dirigente scolastico deve infatti aprire formalmente le trattative, nell’apposito tavolo negoziale, con i rappresentanti provinciali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL e con la RSU d’istituto disdettando  il precedente-vigente contratto integrativo se non conforme alle nuove disposizioni imperative; formalizzare una propria complessiva proposta escludente – a suo motivato, e possibilmente verbalizzato, giudizio – le materie (lettere h,i, m – per non dire l – di cui al plurimenzionato art. 6, CCNL 29.11.07) non più contrattabili, senza dover temere denunce per comportamento antisindacale, perché attributario per legge del potere esclusivo di proposta, quindi facoltizzato a qualificare le materie non più oggetto di contrattazione, ovvero a prospettare la propria interpretazione, solo astenendosi dall’agire subito in modo unilaterale qualora la controparte si dimostri pregiudizialmente ostile e/o irremovibile.
In uno o più incontri successivi ravvicinati, in un arco temporale di venti-trenta giorni, se la sua proposta non viene condivisa potrà/dovrà attuare la procedura di cui all’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 165/01, aggiunto dall’art. 54, comma 1, d.lgs. 150/09, che lo legittima a provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto di mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione (se mai ci sarà), allegando il fine (generico) di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica.
Così operando il dirigente scolastico può legittimamente contrastare la pretesa sindacale di adire eventualmente la magistratura circa la qualificazione delle materie in concreto contrattabili (e sottratte alla contrattazione), senza timore di incorrere in presunte quanto inesistenti violazioni contrattuali.
Palermo 25.10.2011
Salvatore Indelicato , presidente regionale DIRPRESIDI, dirpresidi-sicilia@virgilio.it







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