ATA ex EE.LL.: anche la Cassazione ci ripensa Sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011
Data: Martedì, 25 ottobre 2011 ore 06:57:19 CEST Argomento: Giurisprudenza
Dopo la Corte
Europea di Strasburgo e la Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione
modifica il proprio orientamento e, nonostante la legge di
“interpretazione autentica” ( il famoso comma 218 della legge
266/2005), riconosce l’illegittimità dell’inquadramento operato
dall’Amministrazione scolastica verso il personale Ata transitato dagli
enti locali in forza della legge 124 del 1999.
L’annosa vicenda nasce dal fatto che, secondo il MIUR, l’inquadramento
doveva avvenire sulla base del “maturato economico”, mentre secondo la
legge doveva essere riconosciuta l’effettiva anzianità di servizio. http://www.dirittoscolastico.it/ata-ex-ee-ll-anche-la-cassazione-ci-ripensa/
Da ciò le migliaia di ricorsi del personale Ata, accolti dai Giudici
del lavoro in tutta Italia e la conseguente legge di “interpretazione
autentica” con la quale si obbligava la magistratura ad interpretare la
norma nel senso voluto dall’Amministrazione.
La nuova disposizione trovava il conforto delle sezioni unite della
Corte di Cassazione e passava indenne il vaglio della Corte
Costituzionale che con due successive pronunce la riteneva legittima.
Non altrettanto succedeva a livello europeo, dove la Corte dei diritti
dell’uomo condannava lo stato italiano per violazione delle regole del
giusto processo, mentre la corte di giustizia riteneva violata la
direttiva europea in materia di trasferimento d’azienda.
Con l’annotata decisione, la Corte di legittimità prende atto delle
pronunce e modifica ( definitivamente?) il proprio orientamento.
Pronuncia certamente destinata a produrre conseguenze a cascata (i
ricorsi pendenti sono migliaia).
(Avvocato Francesco Orecchioni)
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