No a nuovi  inserimenti in GaE e concorsi per neoabilitati. Il Governo stabilizzi il precariato già esistente.
Data: Lunedì, 24 ottobre 2011 ore 11:41:09 CEST
Argomento: Opinioni


All'On. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Agli On. Deputati e Senatori del Parlamento italiano
Alle Organizzazioni Sindacali
Agli Organi di Stampa
Oggetto: No a nuovi  inserimenti in GaE e concorsi per neoabilitati. Il Governo stabilizzi il precariato già esistente. 
Come riferito dal Ministero dell’Istruzione nella nota del 10 agosto riguardante le nuove formazioni di docenti “il 50% dell’ammontare complessivo delle cessazioni è destinato per legge agli aspiranti inclusi nelle graduatorie a esaurimento, il restante 50% resta appannaggio dei TFA (Tirocinio formativo attivo=corsi abilitanti di un anno), pur al netto degli esuberi Provinciali”. Il Ministero spiega così, e con ulteriori aggiunte, che dal 2012, nonostante le graduatorie ad esaurimento dei docenti precari di tutta Italia non saranno ancora esaurite, il 50% delle disponibilità delle docenze sarà riservato a nuovi docenti, neo laureati dei nuovi corsi universitari, che inoltre verranno formati non solo nella misura del 50% per le immissioni in ruolo, loro riservato ogni anno, ma addirittura in più per un ulteriore 40%.
Questa azione politica, però, porterà più danni che altro, e vediamo nello specifico come, ricordando che si tratta di migliaia di posti di lavoro degli insegnanti precari e della continuità didattica degli alunni. Da una parte ogni anno, per quattro anni, non solo la graduatoria ad esaurimento dei docenti già precari e già vincitori di concorso vedrà un allungamento del doppio del tempo previsto per l’immissione in ruolo, ledendo quel diritto acquisito appunto vincendo i concorsi e/o i corsi concorsi, Ssis (scuole di specializzazione post universitarie, della durata di due anni, e tre per il conseguimento del titolo abilitante al sostegno, uguali ai nuovi corsi TFA), che per legge prevedeva un’effettiva disponibilità di cattedre entro tre anni dal conseguimento dell’abilitazione (si formava sulla base delle esigenze di assunzioni regionali su base provinciale e in considerazione del precariato esistente; e visto che ora riserveranno il 50% dei posti ai neo laureati o neo docenti con corsi TFA, non vi sono neanche motivazioni tecnico produttive per impedire l’immissione in ruolo dei precari già abilitati), ma poi si aggiungerà un ulteriore precariato dei neo formati, pari al 40% delle disponibilità, per un totale del 200% aggiuntivo in quattro anni, fino al 2016, rispetto a quello esistente nelle graduatorie ad esaurimento. Per cui già al terzo anno i nuovi corsi non garantiranno il ruolo per l’anno successivo, ma progressivamente tempi d’attesa di tre, quattro, ecc.., anni. Dall’altra, poi, danneggiando i docenti precari già abilitati, allontanando il ruolo, e tra l’altro impedendo la continuità didattica e la piena formazione professionale del docente da anni precario, si darà vita certamente a nuovi ricorsi di questi, soprattutto in merito alle formazioni per le scuole secondarie. Infatti, se esiste l’uguaglianza fra le persone e i lavoratori, visto che i nuovi TFA non sono differenti nella forma dalle scuole di specializzazione Ssis, anzi durano un anno in meno, non esiste il motivo per cui un nuovo formato debba accedere al ruolo attraverso una riserva del 50% dei posti, evidentemente su una graduatoria a parte, come si evince dal testo ministeriale (il Ministero non dice come, scrive solo che riserveranno il 50% dei posti per cessazione ogni anno). Per legge, vista l’uguaglianza, i nuovi formati dovrebbero essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento insieme agli altri, nel rispetto del punteggio acquisito, considerando che i docenti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento oltre ai punti dell’abilitazione hanno anche quello maturato con le docenze e ulteriori titoli.
MA CIO' NON E' POSSIBILE SE SI CONSIDERA IL QUADRO CHE SI E' DELINEATO  IN CONSEGUENZA DEI TAGLI LINEARI DI 150.000 POSTI ATTUATI DA QUESTO GOVERNO, VISTO I TEMPI BIBLICI PER L’ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI.
LA SITUAZIONE ATTUALE E' DIVENUTA A DIR POCO ALLARMANTE, TALE DA NON CONOSCERE EGUALI NELLA STORIA DEL RECLUTAMENTO SCOLASTICO. A FRONTE DI CIO’, APPARE EQUO ADOTTARE CRITERI DI PRECEDENZA,  A TUTELA DELLE LEGITTIME ASPETTATIVE DI QUELLE DECINE DI MIGLIAIA DI PRECARI (230.000, per l'esattezza) CHE ATTENDONO DA ANNI IL CONCRETIZZARSI DEL LORO DIRITTO AL LAVORO E ALLA STABILIZZAZIONE.
Ricordiamo che con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (art. 64 comma 4ter)  “Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008- 2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4."
lettera a): “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti”;
lettera e): “revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi”;
Ora, se le SSIS sono state chiuse per poter far fronte ai sopracitati adempimenti, vorremmo conoscere quali sono i veri motivi che spingono il Governo a far partire i TFA pur non essendo stati completati tali adempimenti.
Ma andiamo avanti:
 
Sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale
 
L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l’inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.
Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.
 
 
Decreto Sviluppo  approvato con Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011.
 
Art. 20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza».
Come si può notare, la semplice applicazione della normativa vigente (ma soprattutto del buon senso) consentirebbe non solo la tutela delle legittime aspettative di quanti, già iscritti nelle Graduatorie provinciali, attendono da tempo il concretizzarsi del loro diritto al lavoro e alla stabilizzazione, ma anche ad allontanare, in un periodo di recessione e di tagli alla spesa pubblica, la concreta eventualità che si crei nuovo ed inutile precariato, con effetti deleteri e ricadute antieconomiche sul piano occupazionale.
Infine, l’ostacolo più grande all’attuazione di razionali e concrete alternative ai progetti in merito del Miur è, senza ombra di dubbio, l’allettante business messo in piedi dai TFA e dall’indizione di nuovi Concorsi "aperti a tutti" che fa gola a insegnanti, sindacati e università, e che apparentemente risponderebbe al bisogno/desiderio di voler fare l'insegnante.  Ma un’abilitazione senza prospettive e un concorso indetto in periodo di tagli alla spesa pubblica, in un periodo di recessione, a fronte della presenza di personale già preparato e con esperienza presente nelle graduatorie, è un assurdo logico che cozza con il buon senso e con le più elementari leggi economiche. Se c’è poca offerta e molta domanda non si va ad aumentare ulteriormente la domanda.  Lo Stato utilizzi nella scuola le risorse che già ha e non crei ulteriore disoccupazione intellettuale.
Tornando alla questione precedente, esistono addirittura altre motivazioni che non possono dare ragione ad una riserva del 50% dei posti per i futuri docenti formati con i TFA: anche il punteggio di partenza, rispetto ad un abilitato con il corso simile della Ssis, ma di due anni, non può essere uguale a questo. Infatti, il punteggio ha motivazioni tecniche e legali che non possono essere eluse, ma che in tanti sembra abbiano scordato in questa folle corsa contro i vecchi abilitati e per i nuovi corsi di formazione dei docenti. Ma precisiamolo. L’abilitazione conseguita con la Ssis dava 42 punti: dodici punti, come qualsiasi corso abilitante, cui si aggiungevano tre punti per anno, cioè sei, perché la Ssis era un vero e proprio corso universitario di due anni, valido quindi come un master di due anni. Poi a questi, visto che la Ssis, cioè la formazione per i docenti delle scuole secondarie, veniva svolta dopo la laurea, per cui si poteva già essere inseriti nelle graduatorie d’Istituto, e con la frequenza al mattino del tirocinio formativo nelle scuole pubbliche, venivano sommati altri ventiquattro punti, pari a dodici punti d’insegnamento per anno di Ssis. Il totale è, come scritto prima, 42. In base alle leggi di valutazione dei titoli e delle abilitazioni, i nuovi TFA, che durano un anno, sono simili alle Ssis (uguali corsi, didattica, lezioni, tirocinio, ecc…), per cui possono dare solo i dodici punti dell’abilitazione, più dodici pari ad un anno d’insegnamento, e tre come corso universitario pari ad un master annuale. In tutto, quindi, per il TFA il punteggio di abilitazione per l’inserimento in graduatoria è di 27. Ovviamente, davanti ai ricorsi che sicuramente nasceranno, non è possibile che docenti formati con corsi equivalenti a quelli degli anni passati, vengano trattati in misura differente, per non dire preferenziale o privilegiata, tanto che a quelli neo formati, con un punteggio inferiore, vengano riservate il 50% delle disponibilità per l’inserimento in ruolo, superando in un anno gli altri che hanno già vinto i concorsi e/o frequentato le scuole di specializzazione e hanno anni di precariato sulle spalle, valevoli in Europa per l’inserimento in ruolo.
Il panorama che si apre è quindi quello di una lunga serie di nuovi ricorsi (che saranno sicuramente vincenti per i docenti precari già abilitati), e di un aumento del precariato generale e dei neo laureati. Ricordando che il superamento della selezione e dell’esame di Stato conclusivo delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (medie e superiori), Ssis, era valido per legge come prova concorsuale, evidenziando l’uguaglianza dei nuovi corsi per docenti, TFA con laurea magistrale, considerata la normativa vigente, che  non permette l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte, visti i tempi biblici per l’esaurimento delle stesse graduatorie, nonché i tagli al personale subiti dalla scuola,  la soluzione sarebbe quella di formare i nuovi docenti, ma, nel rispetto del diritto di precedenza, inserendoli unicamente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, senza graduatorie a parte, e con il punteggio dato dal calcolo delle tabelle ministeriali.
Si avverte che, nel caso in cui il Ministero non desse concrete risposte alle suddette richieste, potrebbero sorgere nuovi contenziosi, specie in caso di riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento ai nuovi abilitati.
Molto doverosamente

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