Valutazione periodica degli apprendimenti. A.s. 2011/12
Data: Giovedì, 20 ottobre 2011 ore 10:30:00 CEST
Argomento: Sindacati


La C.M n.94 del 18 ottobre 2011 fornisce indicazioni circa la tipologia, materia per materia, delle prove di valutazione scolastica da adottarsi nelle classi del primo biennio dei percorsi di istruzione superiore di secondo grado, poiché in queste classi sono in atto operativi i nuovi ordinamenti varati con la Riforma Gelmini.
Il quadro delle indicazioni viene fornito in attesa di modificare/integrare il D.P.R. 122/2009, e anche alla luce delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali e delle distinte Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.
In appositi quadri di sintesi allegati, la Circolare reca le tipologie delle prove di valutazione e le corrispondenti modalità di espressione del voto in sede di scrutini intermedi, relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione secondaria di II grado; altresì richiama il quadro di riferimento proprio dei vecchi ordinamenti, tuttora applicabile alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio.           
Di seguito, alcuni passi della circolare. “Poiché la valutazione degli alunni è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, i Collegi dei docenti potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc…. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche. Limitatamente ai licei, in caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/10, il voto va espresso con le stesse modalità previste per l’insegnamento obbligatorio. Le istituzioni scolastiche avranno cura di esplicitare, nei rispettivi piani dell’offerta formativa, le tipologie delle verifiche adottate, al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente co    (da Anief)

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