Dopo 11 anni il TAR ''cede'' al giudice ordinario
Data: Giovedì, 13 ottobre 2011 ore 19:29:21 CEST Argomento: Giurisprudenza
Nella sfera di
giurisdizione del Tar del Lazio non rientrano le questioni che
riguardano le graduatorie per le assunzioni del personale nella PA, ivi
comprese le materie concernenti le graduatorie a esaurimento per
l'assunzione dei docenti della scuola statale. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con 8
sentenze depositate il 30 settembre 2011.
Dopo un braccio di ferro durato 11 anni il Tar del Lazio si è arreso
all'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione ed ha dichiarato
il proprio difetto di giurisdizione in materia di graduatorie per le
assunzioni nella Pubblica amministrazione.
Ma la resa non è avvenuta tanto per uniformarsi alle linee di indirizzo
delle Sezioni unite, il cui orientamento era noto dal 2000, quanto, invece, per effetto del mutato
orientamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che con la
sentenza n. 11 del 12 luglio scorso, ha fatto proprie le argomentazioni
delle Sezioni unite, rivedendo la propria posizione contraria espressa
nel
2007.
Affermando definitivamente che le graduatorie finalizzate alle
assunzioni nella Pubblica amministrazione (nel caso concreto: le
graduatorie a esaurimento per l'assunzione dei docenti della scuola
statale) non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, atteso che non si tratta di materia concorsuale per
carenza degli elementi essenziali (bando, prove selettive, compilazione
della graduatoria e provvedimento di approvazione della stessa da parte
della commissione di concorso).
La resa del Tar Lazio è avvenuta il 30
settembre scorso con 8 sentenze aventi per oggetto controversie
collegate alle graduatorie a esaurimento per le assunzioni del docenti
della scuola statale (n. 7628, n. 7629, n. 7630, n. 7631, n. 7632, n.
7655, n. 7657, n. 7659 del 2011, terza sez. bis).
Il rigetto dei ricorsi per difetto di giurisdizione comporta la
cessazione degli effetti delle ordinanze cautelari già emesse, fatta
salva la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro
il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato delle sentenze.
Le sentenze
Le questioni oggetto delle decisioni riguardano anzi tutto la
possibilità, per i docenti inclusi in graduatoria, di trasferirsi da
una provincia all'altra entrando nella graduatoria della nuova
provincia conservando il punteggio e il diritto alla posizione
corrispondente (c.d. inserimento a pettine: sentenze n. 7628 del 2011;
n. 7629 del 2011 e n. 7630 del 2011).
Su tale questione, peraltro, Il Tar del Lazio si era già pronunciato
accogliendo il ricorso dei ricorrenti che lamentavano il mancato
inserimento in graduatoria e, a seguito di diversi giudizi di
ottemperanza, l'Amministrazione scolastica aveva proceduto a tali
inserimenti.
Le altre questioni oggetto di pronunce di inammissibilità per difetto
di giurisdizione riguardano:
- il diritto a vedersi riconoscere il
punteggio relativo all'anno in cui sia stato prestato il servizio
militare anche se non in costanza di nomina (n. 7632 del 2011);
- la facoltà di chiedere anche
tardivamente di permanere nelle graduatorie (n. 7659 del 11);
- la mancata previsione della
possibilità di inserimento in graduatoria per i docenti di strumento
neoabilitati (n. 7631 del 2011 e n. 7655 del 2011);
- la preclusione dell'inserimento in
graduatoria dei docenti che si sono abilitati con i corsi del decreto
Miur n. 85 del 2005, ma non hanno potuto presentare la domanda di
inserimento con riserva nelle graduatorie 2007 del 2009 perché non sono
stati attivati i corsi stessi al momento della scadenza del termine di
presentazione delle istanze (n. 7657 del 2011) e, infine, la
preclusione dell'inserimento o della permanenza in graduatoria degli
aspiranti docenti ultrasessantacinquenni (n. 7658 del 2011).
(da http://www.ipsoa.it/PrimoPiano)
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