Proposta reclutamento Adida
Data: Sabato, 08 ottobre 2011 ore 07:46:35 CEST Argomento: Comunicati
PREMESSA Sono oltre
centomila i docenti precari inseriti nelle Graduatorie Permanenti ad
Esaurimento (GAE) e/o di Circolo e d’Istituto (GI) assunti annualmente
dal MIUR con contratti a tempo determinato, e diverse decine di
migliaia risultano essere i contenziosi aperti fra il MIUR ed i suoi
dipendenti. Le numerose sentenze già emesse dai tribunali Italiani non
solo attestano l’illegittimo comportamento dell’amministrazione, ma
anche un disagio e malessere profondo.
L’art. 22 dei diritti inviolabili dell’uomo sancisce che “ogni
individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione […] dei diritti economici, sociali e
culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della
sua personalità”. E’ la violazione di questo diritto, generato
dall’illegittimo sfruttamento economico lavorativo che ha portato
questi individui nelle aule dei tribunali e che continuerà a portarli,
fino a che l’attuale sistema di reclutamento, dimostratosi negli anni
del tutto inadeguato, e ormai sul punto di collassare non verrà
riformato e profondamente
modificato.
Al fine di ridurre i conteziosi, assicurare la
continuità didattica agli alunni funzionale al buona andamento delle
pubbliche amministrazioni, salvaguardare i diritti e le legittime
aspettative acquisiti dai molti precari che lavorano nella scuola,
nonché garantire agli insegnanti la sicurezza sociale necessaria ad una
esistenza serena e dignitosa, a seguito di mesi/anni di approfondimenti
giuridici e lunghe riflessioni, Adida ha elaborato un sistema
equilibrato, solido ed innovativo, che basa però le proprie fondamenta
sull’attuazione di diritti e principi già presenti nel nostro sistema
che qui sotto ci apprestiamo con fierezza ad illustrare.
LA NOSTA PROPOSTA
La proposta Adida è basata sulla creazione di tre differenti
graduatorie. Sebbene come già avviene attualmente la posizione
individuale, e quindi il punteggio di ogni candidato all’interno di
ognuna di esse è stabilita in base all’attenta valutazione di più
fattori, quali i titoli di studio ed artistici ed i servizi[1], lo
spostamento da una graduatoria ad un’altra può essere determinato SOLO
ed esclusivamente sulla base del servizio maturato insegnando presso le
scuole Statali[2]. Ciò premesso questo è, a nostro parere, il principio
secondo cui stabilire il criterio di appartenenza ad una graduatoria e
suddivisione dei docenti:
GRADUATORIA DI I FASCIA: accedono alla prima fascia tutti coloro che
abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio (equivalenti a 1080gg.) e/o
in alternativa i soggetti che abbiano stipulato almeno tre contratti su
cattedra annuale (ossia fino al 30 giugno e/o 31 Agosto) e posto
vacante presso Scuole Statali. Poiché ai sensi del Dlgs. 368/2001
coloro che hanno maturato tale requisito hanno diritto alla
stabilizzazione, i docenti inseriti in questa graduatoria hanno diritto
al mantenimento in servizio, fino all’immissione in ruolo.
GRADUATORIA DI II FASCIA: accedono alla II fascia tutti i docenti che
abbiano lavorato nell’anno precedente su cattedra annuale e posto
vacante, e/o in alternativa, coloro che abbiano maturato almeno 180gg.
di servizio presso scuole statali. I docenti inclusi in II fascia,
hanno diritto di precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo
determinato ed indeterminato rispetto i docenti inclusi in III fascia.
GRADUATORIA DI III FASCIA: accedono alla III fascia tutti i soggetti in
possesso di abilitazione e/o titolo valido all’insegnamento che non
abbiano ancora maturato i requisiti necessari all’inclusione in I o II
fascia. La III fascia può essere eventualmente suddivisa internamente
in due scaglioni, il primo dei quali, con diritto di precedenza, sarà
riservato ai vincitori di un eventuale concorso che l’amministrazione
vorrà in futuro bandire.
FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI: accertato che ai sensi della vigente
normativa tanto i precari inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento,
quanto quelli inseriti nelle Graduatorie d’Istituto[3], debbono
ritenersi possessori di titoli validi all’insegnamento ed idonei allo
svolgimento della professione[4], si ritengono quindi tali soggetti già
in possesso di una formazione inziale. E’ tuttavia facoltà
dell’amministrazione, imporre eventualmente a tali lavoratori una
ulteriore formazione e/o tirocinio di prova (come già avviene per i
docenti neo immessi in ruolo). L’emanazione di un qualsiasi regolamento
sulla formazione iniziale può pertanto ritenersi riferito ai SOLI
FUTURI LAUREATI.
SCUOLE PARITARIE: ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e della L.
62/2000 che impone alle Scuole Paritarie un trattamento del proprio
personale docente non meno favorevole a quello riservato ai soggetti
che operano alle dipendenze statali, il personale docente che abbia al
pari di quello statale maturato non meno di 1080gg. di servizio e/o
abbia stipulato non meno di tre contratti annuali su posto vacante
presso una stessa scuola, ha diritto alla stabilizzazione del contratto
e al riconoscimento della qualifica. (da Adida)
redazione@aetnanet.org
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