Proposta reclutamento Adida
Data: Sabato, 08 ottobre 2011 ore 07:46:35 CEST
Argomento: Comunicati


PREMESSA Sono oltre centomila i docenti precari inseriti nelle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento (GAE) e/o di Circolo e d’Istituto (GI) assunti annualmente dal MIUR con contratti a tempo determinato, e diverse decine di migliaia risultano essere i contenziosi aperti fra il MIUR ed i suoi dipendenti. Le numerose sentenze già emesse dai tribunali Italiani non solo attestano l’illegittimo comportamento dell’amministrazione, ma anche un disagio e malessere profondo.
L’art. 22 dei diritti inviolabili dell’uomo sancisce che “ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione […] dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”. E’ la violazione di questo diritto, generato dall’illegittimo sfruttamento economico lavorativo che ha portato questi individui nelle aule dei tribunali e che continuerà a portarli, fino a che l’attuale sistema di reclutamento, dimostratosi negli anni del tutto inadeguato, e ormai sul punto di collassare non verrà riformato e profondamente modificato.                    
    Al fine di ridurre i conteziosi, assicurare la continuità didattica agli alunni funzionale al buona andamento delle pubbliche amministrazioni, salvaguardare i diritti e le legittime aspettative acquisiti dai molti precari che lavorano nella scuola, nonché garantire agli insegnanti la sicurezza sociale necessaria ad una esistenza serena e dignitosa, a seguito di mesi/anni di approfondimenti giuridici e lunghe riflessioni, Adida ha elaborato un sistema equilibrato, solido ed innovativo, che basa però le proprie fondamenta sull’attuazione di diritti e principi già presenti nel nostro sistema che qui sotto ci apprestiamo con fierezza ad illustrare.
LA NOSTA PROPOSTA

La proposta Adida è basata sulla creazione di tre differenti graduatorie. Sebbene come già avviene attualmente la posizione individuale, e quindi il punteggio di ogni candidato all’interno di ognuna di esse è stabilita in base all’attenta valutazione di più fattori, quali i titoli di studio ed artistici ed i servizi[1], lo spostamento da una graduatoria ad un’altra può essere determinato SOLO ed esclusivamente sulla base del servizio maturato insegnando presso le scuole Statali[2]. Ciò premesso questo è, a nostro parere, il principio secondo cui stabilire il criterio di appartenenza ad una graduatoria e suddivisione dei docenti:
GRADUATORIA DI I FASCIA: accedono alla prima fascia tutti coloro che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio (equivalenti a 1080gg.) e/o in alternativa i soggetti che abbiano stipulato almeno tre contratti su cattedra annuale (ossia fino al 30 giugno e/o 31 Agosto) e posto vacante presso Scuole Statali. Poiché ai sensi del Dlgs. 368/2001 coloro che hanno maturato tale requisito hanno diritto alla stabilizzazione, i docenti inseriti in questa graduatoria hanno diritto al mantenimento in servizio, fino all’immissione in ruolo.
GRADUATORIA DI II FASCIA: accedono alla II fascia tutti i docenti che abbiano lavorato nell’anno precedente su cattedra annuale e posto vacante, e/o in alternativa, coloro che abbiano maturato almeno 180gg. di servizio presso scuole statali. I docenti inclusi in II fascia, hanno diritto di precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato rispetto i docenti inclusi in III fascia.
GRADUATORIA DI III FASCIA: accedono alla III fascia tutti i soggetti in possesso di abilitazione e/o titolo valido all’insegnamento che non abbiano ancora maturato i requisiti necessari all’inclusione in I o II fascia. La III fascia può essere eventualmente suddivisa internamente in due scaglioni, il primo dei quali, con diritto di precedenza, sarà riservato ai vincitori di un eventuale concorso che l’amministrazione vorrà in futuro bandire.
FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI: accertato che ai sensi della vigente normativa tanto i precari inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, quanto quelli inseriti nelle Graduatorie d’Istituto[3], debbono ritenersi possessori di titoli validi all’insegnamento ed idonei allo svolgimento della professione[4], si ritengono quindi tali soggetti già in possesso di una formazione inziale. E’ tuttavia facoltà dell’amministrazione, imporre eventualmente a tali lavoratori una ulteriore formazione e/o tirocinio di prova (come già avviene per i docenti neo immessi in ruolo). L’emanazione di un qualsiasi regolamento sulla formazione iniziale può pertanto ritenersi riferito ai SOLI FUTURI LAUREATI.
SCUOLE PARITARIE: ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e della L. 62/2000 che impone alle Scuole Paritarie un trattamento del proprio personale docente non meno favorevole a quello riservato ai soggetti che operano alle dipendenze statali, il personale docente che abbia al pari di quello statale maturato non meno di 1080gg. di servizio e/o abbia stipulato non meno di tre contratti annuali su posto vacante presso una stessa scuola, ha diritto alla stabilizzazione del contratto e al riconoscimento della qualifica.      (da Adida)

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