Ecco la sentenza del Tar del Lazio con cui si accoglie la “domanda di sospensione cautelare ai fini della ammissione con riserva di parte ricorrente al concorso.”
Data: Mercoledì, 05 ottobre 2011 ore 13:29:23 CEST Argomento: Giurisprudenza
N. 03636/2011
REG.PROV.CAU. N. 07440/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7440 del 2011, proposto da:
(omisso)
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo,
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio
Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio
Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il
Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per
la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio
Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regional Per il
Veneto;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL BANDO DI CONCORSO DEL 13.07.11 AVENTE AD OGGETTO IL RECLUTAMENTO DI
DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il
dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Rilevato che si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della
domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati
concernenti le esclusioni dal concorso a dirigenti scolastici, in
considerazione della intervenuta sentenza dell’8.9.2011 (Sez. II Corte
di Giustizia CE) nella parte in cui nell’interpretare apposita clausola
(n.4) contenuta in accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha
ritenuto che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico
temporaneo (cioè in posizione non di ruolo) devono essere presi in
considerazione in favore dello stesso dipendente divenuto nel frattempo
dipendente di ruolo ai fini dell’accesso a promozioni.
E’ esclusa in tal modo, all’infuori della emergenza di ragioni
oggettive che la giustificano, una differenziazione con i servizi di
ruolo a vantaggio dei dipendenti che hanno espletato dei servizi non di
ruolo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
accoglie la domanda di sospensione cautelare ai fini della ammissione
con riserva di parte ricorrente al concorso di cui trattasi.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre
2011 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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