Ecco la sentenza del Tar del Lazio con cui si accoglie la “domanda di sospensione cautelare ai fini della ammissione con riserva di parte ricorrente al concorso.”
Data: Mercoledì, 05 ottobre 2011 ore 13:29:23 CEST
Argomento: Giurisprudenza


N. 03636/2011 REG.PROV.CAU. N. 07440/2011 REG.RIC.      
 REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7440 del 2011, proposto da: (omisso)
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regional Per il Veneto;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL BANDO DI CONCORSO DEL 13.07.11 AVENTE AD OGGETTO IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati concernenti le esclusioni dal concorso a dirigenti scolastici, in considerazione della intervenuta sentenza dell’8.9.2011 (Sez. II Corte di Giustizia CE) nella parte in cui nell’interpretare apposita clausola (n.4) contenuta in accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha ritenuto che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo (cioè in posizione non di ruolo) devono essere presi in considerazione in favore dello stesso dipendente divenuto nel frattempo dipendente di ruolo ai fini dell’accesso a promozioni.
E’ esclusa in tal modo, all’infuori della emergenza di ragioni oggettive che la giustificano, una differenziazione con i servizi di ruolo a vantaggio dei dipendenti che hanno espletato dei servizi non di ruolo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda di sospensione cautelare ai fini della ammissione con riserva di parte ricorrente al concorso di cui trattasi.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere      
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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