Nuovo salvaprecari più difficile. Fuori chi ha maturato 180 giorni in istituti e periodi diversi
Data: Martedì, 04 ottobre 2011 ore 10:30:00 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
Al rush finale le
domande per i nuovi elenchi del decreto salva precari. Il 27 settembre
scorso si è tenuta l'ultima riunione di informazione ai sindacati
presso il ministero dell'istruzione, durante la quale l'amministrazione
ha raccolte le ultime osservazioni. Ed ora si attende solo la
pubblicazione del decreto.
Dopo di che scatteranno i 20 giorni canonici per la presentazione delle
domande degli interessati. Le istanze dovranno essere redatte
utilizzando il modello allegato al decreto e dovranno essere presentate
alla scuola dove si è prestato servizio nell'anno 2010/2011 o, in
mancanza, nell'ultimo triennio.
Hanno titolo a presentare la domanda i docenti e il personale Ata,
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le
assunzioni, che abbiano conseguito nell'anno scolastico 2010/2011,o nel
triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al
termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie
d'istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione
scolastica (anche tramite proroghe o conferme contrattuali) per le
classi di concorso, posti o profili professionali per i quali risultino
inseriti nelle graduatorie
provinciali.
A patto che si siano trovati nella condizione di non poter ottenere,
per l'anno scolastico in corso, una nomina per carenza di posti
disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a
quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o
posti interi. Sono esclusi dai benefici coloro che, nell'anno
scolastico 2011/12, rinuncino o abbiano rinunciato ad una supplenza
annuale o fino al termine delle lezioni, conferita per intero orario
nell'ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di
circolo o di istituto.
L'amministrazione, dunque, ha ritenuto di non recepire l'orientamento
della prevalente giurisprudenza di merito, secondo la quale il diritto
all'inclusione negli elenchi prioritari si matura anche se i 180 giorni
siano stati maturati in più scuole oppure, nella stessa scuola, ma con
interruzioni tra un contratto e l'altro.
Quanto alla disciplina delle rinunce e delle sanzioni, il provvedimento
dispone che il personale che produce istanza è obbligato ad accettare
qualunque proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse
nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro
contratto. E che in caso di rinuncia immotivata o senza giustificato
motivo la sanzione è la decadenza dalla graduatoria del salva precari.
Il provvedimento non reca la nozione di rinuncia immotivata o senza
giustificato motivo. E dunque, l'apprezzamento dei motivi, giustificati
o meno che siano, rimane nella sfera di esercizio della discrezionalità
amministrativa. Che non di rado comporta l'insorgenza di
interpretazioni non univoche, alle quali, talvolta, l'amministrazione
pone un freno tramite l'emanazione di circolari e note di
approfondimento. Circolari che spesso vengono recepite nei
provvedimenti successivi che vengano emanati sulla stessa materia.
Vi sono però delle ulteriori esimenti tassative. Quali la possibilità
di rinunciare ad una supplenza il cui importo della retribuzione
risulti inferiore a quello dell'indennità disoccupazione in godimento.
Oppure la rinuncia alla supplenza, anche già in corso, per accettare un
incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi
disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai
sensi di specifiche convenzioni stipulate tra il ministero
dell'istruzione e le regioni. (da ItaliaOggi di Carlo Forte)
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