Scuole intermediarie del lavoro. A carico degli istituti l'orientamento dei diplomati e i progetti di inserimento in azienda
Data: Martedì, 04 ottobre 2011 ore 09:45:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
Da quest'anno le
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie sono autorizzate
ope legis a svolgere attività di intermediazione lavorativa e a tal
fine devono pubblicare sui rispettivi siti istituzionali «i curricula
dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio».
E devono interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per
il tramite del portale Clic lavoro
(http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx) con modalità appena
definite dal ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, con proprio decreto
del 20 settembre scorso. Ad avviare l'iniziativa è stata la manovra
economica dello scorso mese di luglio (art. 29 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111). Il 4 agosto, d'intesa con il ministro Gelmini, era stata
diramata una prima informazione sulle novità introdotte in materia di
mercato del lavoro (circolare prot. n.
7572).
Intermediazione, secondo il decreto legislativo sul mercato del
lavoro n. 276 del 2003, è l'attività che alcuni soggetti istituzionali
(università, comuni, associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro, ecc. e ora anche scuole) sono autorizzati a svolgere per
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili. Oltre alla raccolta e
pubblicazione dei curricula, l'attività consiste in una preliminare
selezione, nella costituzione della relativa banca dati,
nell'orientamento professionale, nella progettazione ed erogazione di
attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo, nella
promozione di incontri e nell'effettuazione, ad assunzione avvenuta e
su richiesta del committente, di tutte le conseguenti comunicazioni. In
tema di privacy il ministero precisa che non occorrono preventive
dichiarazioni liberatorie degli studenti interessati o delle loro
famiglie, poiché l'attività è autorizzata direttamente dalla legge, ma
naturalmente occorre attenersi al criterio di rendere disponibili solo
i dati coerenti con le finalità di legge.
Per iscriversi al portale Clic lavoro è necessario inoltrare una
comunicazione di inizio attività direttamente alla Direzione generale
per le politiche dei servizi per il lavoro sottoscritta dal dirigente
scolastico e formulata secondo il fac simile allegato al decreto del
ministro Sacconi. L'obbligo di comunicazione mediante lettera
raccomandata, com'è noto, si assolve on line mediante attivazione del
servizio di casella di posta elettronica di cui ogni amministrazione
pubblica è ormai dotata. I compiti che in materia spettano da
quest'anno anche alle scuole vanno certamente a complicare
l'organizzazione del lavoro degli uffici e delle attività
didattico-formative, soprattutto in considerazione delle carenza di
risorse umane e strumentali necessarie a svolgere con profitto
l'attività di intermediazione, ma si devono considerare le utilità che
ne deriveranno agli studenti in tal modo facilitati dopo il
conseguimento del titolo di studio nella ricerca di un'attività
lavorativa. Nella speranza che l'iniziativa non sortisca gli scarsi
risultati, attestati dallo stesso ministero, a proposito della stessa
attività svolta dalle università prima che il collegato lavoro
dell'anno scorso la rendesse obbligatoria.
(da ItaliaOggi di Mario D'Adamo)
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